Addio Super e iper-ammortamenti – Sostituiti con due nuovi crediti d’imposta

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Con il chiaro intento di contenere la riduzione di gettito connessa con la disciplina dei super e iper-ammortamenti, il legislatore è intervenuto con la Legge di bilancio 2020 prevedendo una decisa svolta consistente nella “sostituzione” di tali agevolazioni (fruibili tramite maggiorazione degli ammortamenti e della quota capitale del canone di locazione finanziaria) con altrettanti crediti d’imposta, certamente meno performanti rispetto ai super e iper- ammortamenti.
In questo contributo mi concentro sul credito d’imposta investimenti ordinari (ex super-ammortamenti) rimandando ad un prossimo intervento il commento del credito d’imposta riferito agli ex iper-ammortamenti e software interconnessi.

Credito d’imposta che sostituisce i super-ammortamenti
Il comma 188 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020 disciplina il credito d’imposta riferito ad investimenti in beni materiali strumentali nuovi (che per brevità definisco come “ordinari”). È bene precisare che la tipologia di investimento rilevante ai fini del credito d’imposta non si differenzia in nulla rispetto a quella applicabile ai super-ammortamenti. Gli investimenti devono essere destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Investimenti esclusi

Confermata l’esclusione ai fini dell’accesso al beneficio degli investimenti in:

  • aerei da turismo, imbarcazioni da diporto, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli;
  • beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
  • fabbricati e costruzioni;
  • beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge n. 208 del 2015;
  • beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico

Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Il credito d’imposta si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni (limitatamente agli investimenti in beni materiali ordinari).
In considerazione di quanto precede anche i soggetti forfetari (che non deducono alcun costo se non i propri contributi previdenziali) possono fruire del credito d’imposta.

Periodo di operatività
Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 1.1.2020 e fino al 31.12.2020, ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Periodo transitorio
Le disposizioni concernenti gli innovativi crediti d’imposta in vigore dal 1° gennaio 2020 non si applicano, tuttavia:
a) agli investimenti effettuati tra il 1.1.2020 e il 30.6.2020, in relazione ai quali entro la data del 31.12.2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, per i quali resta ferma la relativa agevolazione.

Misura del credito d’imposta
Pari al 6% del costo determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR. Merita di essere segnalato che l’agevolazione concernente l’oramai obsoleto super-ammortamento comportava il seguente risparmio d’imposta (quanto meno in caso di società di capitali):

30% (maggiorazione ammortamento) * 24% Ires = 7,2% (risparmio)

Dunque, è evidente la penalizzazione del credito (6%) rispetto al super ammortamento (7,2%). Senza considerare (vedi oltre) che il credito deve essere utilizzato in 5 anni.

Limite massimo di spesa
Il limite massimo di spesa rilevante ai fini del credito d’imposta è fissato in € 2.000.000. Per il leasing si assume il costo sostenuto dal locatore.

Utilizzo del credito
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Dunque, nell’ipotesi che l’investimento realizzato nel 2020 entri in funzione sempre nel 2020 il credito potrà essere utilizzato a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Nessun limite alla compensazione
Non si applicano i limiti di importo alla compensazione di € 250.000 (articolo 1, comma 53, legge n. 244 del 2007), € 700.000 (articolo 34 legge n. 388 del 2000) e il blocco della compensazione in caso di cartella di pagamento di importo superiore a 1.500 euro (articolo 31 DL n. 78 del 2010).

Obblighi documentali
Le imprese e i lavoratori autonomi devono conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento ai commi del presente articolo. Con riferimento a tale ultimo obbligo non è chiaro se il soggetto che emette fattura deve indicare nella causale anche il riferimento “Legge di bilancio 2020, articolo 1” oppure se è il soggetto che intende fruire del credito d’imposta che deve stampare le fatture fornitori riferite all’investimento e annotare a penna tale dicitura.
È bene precisare che il credito d’imposta in parola, a differenza di quello che sostituisce gli iper-ammortamenti, non deve essere comunicato al MISE.

Caratteristiche fiscali del credito
Il credito d’imposta:

  •  non concorre alla formazione del reddito nonché dell’IRAP;
  • non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109 comma 5 (spese generali), del TUIR;
  • è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Revoca del credito e investimenti sostitutivi
Viene innovativamente previsto che, se entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.

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