BILANCI, CRISI D’IMPRESA E CONTINUITÀ AZIENDALE AI TEMPI DEL COVID

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Ne abbiamo già parlato in precedenza, tra le cose che ci ricorderemo di questa pandemia ci saranno sicuramente anche gli interventi normativi di questi mesi, che, volente o nolente, hanno coinvolto tutti e tutto.
Poteva mancare un provvedimento anche in tema di bilanci societari? Neanche per idea!
Al di là delle (facili) battute, la questione è particolarmente delicata perché coinvolge diversi e rilevanti aspetti, da quelli aziendali a quelli relativi ai recenti provvedimenti in tema di crisi d'impresa.
Facciamo il punto della situazione.

Continuità aziendale e Codice della Crisi di Impresa

Da qualche mese è in vigore, seppur parzialmente, il D.Lgs. 14/2019, c.d. Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, provvedimento importante che ha tra i suoi obiettivi quello di riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali.
Oltre ad alcune modifiche "di stile" (come, ad es., la definitiva scomparsa del termine "fallimento”, sostituito dalla più anonima "liquidazione giudiziale"), la novità assoluta portata dal Codice è quella relativa all'obbligo per gli imprenditori – individuali e collettivi – di far emergere tempestivamente lo stato di difficoltà delle imprese salvaguardandone la possibile sopravvivenza sul mercato.

I principi ispiratori di tale riforma, - riassumibili nei due concetti di a) prevenzione della crisi e b) di conservazione della continuità aziendale -, si trovano ora espressi nel nuovo art. 2086 c.c., che  impone all'imprenditore il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale.

Il principio della continuità aziendale, ora contenuto nell'Oic 11, - che, a dirla tutta, non costituisce una novità assoluta, essendo già stato previsto in passato all’interno dell’Oic 5 in tema di bilanci di liquidazione -, si basa sul postulato cardine della continuità aziendale e cioè sul fatto che l’azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro (almeno 12 mesi dalla data di bilancio).

Coronavirus e bilanci aziendali

Come abbiamo anticipato, tra i numerosi provvedimenti legislativi emanati a seguito della recente emergenza sanitaria, si segnala, in tema di bilanci societari, l'art. 7 ("Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio") del D.L. 23/2020, c.d. Decreto Liquidità.

Tale disposizione, in particolare, consente di derogare al disposto del n. 1 dell’articolo 2423-bis del Codice civile (secondo cui la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuità dell’attività), a condizione, però, che vi fosse continuità al 23 febbraio 2020.
Detto in altri termini, questo significa, che per le società chiamate in queste settimane a "far di conto", i bilanci al 31 dicembre 2019 potranno essere redatti nel presupposto dell’esistenza della continuità, dal momento che la situazione causata da Covid- 19 è un fatto intervenuto e successivo al 23 febbraio 2020.
Ovviamente, di ciò dovrà essere data adeguata spiegazione e illustrazione nella nota integrativa (e precisamente all’inizio della nota integrativa, nel punto in cui sono illustrati i criteri di valutazione applicati).
Si tratta di un provvedimento estremamente rilevante, in quanto la deroga introdotta dal legislatore rileva, - e non è poco -, anche ai fini dei profili di responsabilità per l'imprenditore introdotti dal Codice della Crisi d'impresa.

Sull'argomento segnaliamo anche il recente documento dell’Organismo italiano di contabilità (OIC), "Documento interpretativo n. 6 “Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23” che fornisce importanti chiarimenti a riguardo.

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