Cancellazione imprese non operative dal registro delle imprese – semplificata (si fa per dire) la procedura

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"Ogn'anno, il due novembre, c'è l'usanza per i defunti andare al Cimitero. Ognuno ll'adda fà chesta crianza; ognuno adda tené chistu penziero. Ogn'anno, puntualmente, in questo giorno, di questa triste e mesta ricorrenza, anch'io ci vado, e con dei fiori adorno il loculo marmoreo 'e zi' Vicenza”.

Puntuale, come la triste ricorrenza della Livella di Totò, anche quest’anno, come ogni anno, è arrivato il decreto “semplificazioni”.

Negli ultimi anni, infatti, il nostro rassicurante decreto semplificazioni non è mai mancato. E allora, dopo tutti questi attesissimi decreti semplificazioni che si sono succeduti negli ultimi anni, è tutto semplificato? Basta guardarsi intorno per rispondere:… neanche per sogno! La domanda, dunque, nasce spontanea: vuoi vedere che sono proprio i decreti semplificazioni a complicare le cose?

Il decreto di turno, Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, si occupa di semplificazioni:

  • in materia di contratti pubblici ed edilizia;
  • procedimentali e responsabilità;
  • per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale;
  • in materia di attività di impresa, ambiente e green economy.

Tra queste ultime, troviamo anche una disposizione, che andiamo a illustrare, che interessa le imprese dal punto di vista della procedura di cancellazione dal registro delle imprese qualora non siano operative. Peraltro, in tal caso, il decreto semplificazioni, interviene, tra l’altro, a “semplificare” le procedure previste da un precedente D.P.R. n. 247/2004, recante, neanche a dirlo, “Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal registro delle imprese”.

Procedure di cancellazione dal registro delle imprese

L’articolo 40 del decreto semplificazioni è intervenuto a modificare il procedimento per la cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi di imprese, start up e PMI innovative, nonché enti cooperativi non più operativi. In particolare, per quanto riguarda le imprese, è stato stabilito che il provvedimento conclusivo delle procedure d'ufficio per la cancellazione dal registro delle imprese è disposto con determinazione del conservatore nei seguenti casi, disciplinati dal D.P.R. n. 247/2004 per imprese individuali e società di persone, o dall’articolo 2490, comma 6, c.c. per le società di capitali:

  • imprese individuali - a) decesso dell'imprenditore; b) irreperibilità dell'imprenditore; c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell’attività dichiarata.
  • società di persone (società semplice, S.n.c., S.a.s.) - a) irreperibilità presso la sede legale; b) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi; c) mancanza del codice fiscale; d) mancata ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di 6 mesi; e) decorrenza del termine di durata, in assenza di proroga tacita.
  • società di capitali – nell’ipotesi di cui dall'art. 2490, co. 6, c.c., secondo cui qualora per oltre 3 anni consecutivi non venga depositato il bilancio in fase di liquidazione, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese;
  • ogni altra iscrizione o cancellazione d'ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel registro imprese.

Nell'ipotesi della cancellazione delle società di persone, il conservatore deve verificare, tramite accesso alla banca dati dell'Agenzia delle entrate, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili ovvero, ove siano presenti beni immobili, sospende il procedimento e rimette gli atti al Presidente del Tribunale (il quale può nominare il liquidatore o, qualora non lo ritenga necessario, può trasmettere direttamente gli atti al giudice del registro per l'adozione delle iniziative necessarie a disporre la cancellazione della società).

Società di capitali – causa di scioglimento

Per le società di capitali è causa di scioglimento senza liquidazione l'omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, se l’inattività e l'omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

  1. il permanere dell'iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
  2. l'omessa presentazione all'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese a quelle del libro soci, limitatamente alle S.r.l. e alle società consortili a responsabilità limitata.

Cosa fare se il conservatore cancella d’ufficio l’impresa dal registro

Nel caso in cui il conservatore, accertata una delle suddette cause di cancellazione, provveda a iscrivere d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel registro delle imprese gli amministratori possono, comunque, presentare domanda di prosecuzione dell’attività.

In particolare, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese e comunica l'avvenuta iscrizione agli amministratori (quelli che risultano dal registro delle imprese); gli amministratori hanno 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e non depositati.

A seguito della presentazione della domanda di prosecuzione dell’attività, il conservatore iscrive d'ufficio la propria determinazione di revoca del provvedimento di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, nel registro delle imprese.

In assenza di domande di prosecuzione dell’attività, decorsi 60 giorni, il conservatore, verificata altresì:

  • l'eventuale cancellazione della partita IVA della società e;
  • la mancanza di beni iscritti in pubblici registri,

provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal registro delle imprese.

Ogni determinazione del conservatore è comunicata agli interessati entro 8 giorni dalla sua adozione; gli interessati possono ricorrere, entro 15 giorni dalla comunicazione, al giudice del registro delle imprese.

Riferimenti normativi

  • Articolo 40 D.L. n. Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
  • P.R. n. 247/2004
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