Cessione intracomunitaria con lavorazione

Download PDF

Secondo quanto stabilito dal principio di diritto n. 10/2018 rientrano tra le cessioni intracomunitarie non imponibili Iva ai sensi dell'articolo 41, lett. a), del D.L. 331/93, le vendite di beni con destinazione altro Stato Ue anche se nel Paese in cui sono sottoposte a lavorazione il committente comunitario è identificato ai fini Iva.

Il primo luogo si ricorda che le cessioni intracomunitarie di beni poste in essere da un soggetto passivo Iva in Italia sono non imponibili iva in presenza dei seguenti requisiti (da verificarsi congiuntamente):

- controparte soggetto Iva in altro Stato Ue (iscritto al Vies);

- onerosità dell'operazione (le cessioni gratuite sono infatti rilevanti ai fini Iva nel Paese del cedente);

- trasferimento fisico dei beni da uno Stato Ue ad un altro (se i beni rimangono fisicamente nello stesso territorio del Paese Ue da cui partono, l'operazione non può infatti qualificarsi come cessione intracomunitaria non imponibile). In merito a tale apsetto, si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2020 sono entrate in vigore le novità contenute nell'articolo 45-bis del Regolamento 282/2011.

Il secondo periodo dell'articolo 41, lett. a), del D.L. n. 331/93 stabilisce che "i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni". Pertanto, la circostanza che i beni oggetto della cessione siano sottoposti a lavorazione (da parte del cedente stesso o di terzi e per conto del cessionario) prima di essere consegnati all'acquirente finale non comporta alcun mutamento della natura dell'operazione (che rimane una cessione intracomunitaria).

Nel caso affrontato dal citato principio di diritto n. 10/2018, il committente dell'operazione (o meglio il cessionario trattandosi di una cessione di beni) è un soggetto passivo greco che chiede al cedente nazionale di trasferire i beni in Portogallo per essere di lavorazione in tale ultimo Stato da parte di un soggetto iva portoghese; successivamente alla lavorazione il bene viene trasferito in Grecia a cura del lavorante portoghese. Nel principio stesso si precisa che il soggetto greco è identificato ai fini Iva in Portogallo, ma tale circostanza non influenza in alcun modo la natura dell'operazione, la quale rimane in ogni caso una cessione intracomunitaria in quanto da un lato, i beni hanno come destinazione finale il paese di stabilimento del committente (e non quello dove è effettuata la lavorazione, in cui transitano solo temporaneamente) e, dall’altro lato, la proprietà dei beni è trasferita dal cedente italiano al committente nel paese di destinazione del bene. La conclusione cui perviene l'Amministrazione finanziaria è certamente coerente con il contenuto dell'articolo 41, lett. a), del D.L. n. 331/93 in cui, come detto, non assume rilievo la circostanza che i beni siano oggetto di lavorazione prima di essere trasferiti all'acquirente finale.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento