COMPENSAZIONE CREDITI SENZA VISTO DI CONFORMITA’ – LA SANZIONE E’ QUELLA PER IRREGOLARITA’ FORMALI

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Era il non recente 2017, quando, forse in modo allora considerato temerario, affrontammo su questo blog l’argomento delle sanzioni irrogabili in caso di utilizzo di crediti esistenti e, quindi, spettanti ma utilizzati in violazione norma che richiede l’apposizione del visto di conformità.

L’articolo forniva una serie di argomentazioni idonee, già all’epoca, a contrastare la tesi dell’agenzia delle entrate secondo la quale nel caso di utilizzo di crediti in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità, la sanzione irrogabile è quella prevista per l’utilizzo di crediti non spettanti di cui al co.4 dell’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, vale il 30% del credito utilizzato indebitamente.

All’epoca si era sostenuto che tale interpretazione non fosse corretta e che la violazione dovesse essere qualificata al più quale violazione formale con sanzione fissa.

La conferma della Cassazione

Oggi quanto sostenuto all’epoca ha trovato il primo importante riscontro grazie alla sentenza n. 5289/2020 della suprema Corte della Cassazione che afferma il seguente principio:

“La funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento e' quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attivita' di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore.

Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto. Contrariamente a quanto assunto dall’Agenzia delle Entrate, la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione del visto non configura una violazione di omesso versamento.”

Le conforme pronuncia di merito

Vero è che la pronuncia fa riferimento alle disposizioni del previgente art. 13 del D.Lgs. 471/1997, quando non ancora aggiornato con le specifiche sanzioni riferite alle indebite compensazioni, ma l’interpretazione della Suprema Corte consente di definire in modo preciso la natura della violazione dell’omessa apposizione del visto per le compensazioni dei crediti. In particolare, i supremi giudici intervengono per decidere sull’appello presentato dall’agenzia delle entrate contro la sentenza della CTR Lombardia la quale ha affermato, dando ragione al contribuente, che “la mancata apposizione del visto di conformita' di cui al Decreto Legge n. 78 del 2009, articolo 10, comma 1, lettera a), n. 7, costituisse una violazione meramente formale, tale da non equiparare l'operata compensazione di credito IVA in sua violazione ad un omesso versamento, con conseguente applicazione della sanzione del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 8 in luogo di quella dell'articolo 13.”.

(Felici) conclusioni

Come noto, la sanzione di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 471/1997 riguarda le Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni.

In sostanza, secondo i giudici di merito e di legittimità l’omessa apposizione del visto sulle dichiarazioni da cui emerge il credito utilizzato in compensazione configura una violazione formale che non incide sulla determinazione delle imposte ma che è rilevante sul piano delle attività di controllo (controllo preventivo che il legislatore ha voluto affidare al privato professionista).

Ne deriva che, la regolarizzazione di tale violazione, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa con apposizione del visto, dovrebbe far retrocedere la natura di violazione formale a quella di violazione meramente formale senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa.

La palla ora passa all’Agenzia delle Entrate ed è auspicabile che tenga conto in tempi rapidi dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza non solo mediante l’adeguamento dei propri documenti di prassi ma, ancora più importante, mediante una rivisitazione alle procedure di controllo preventivo che bloccano il buon fine del versamento in F24 se si utilizzano crediti in compensazione di importo superiore a 5.000 euro, senza apposizione del visto.

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