CONTRIBUTO FONDO PERDUTO – VENDITE DI CARBURANTE SENZA CERTEZZE

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Cominciamo con le certezze.

La spettanza del contributo a fondo perduto di cui l’articolo 25 del DL 34/2020, è soggetta alle seguenti due condizioni:

  1. di carattere dimensionale secondo la quale accedono al beneficio le imprese con ricavi non superiori ad euro 5.mil.
  2. la condizione e ulteriore requisito di accesso, che subordina la spettanza del beneficio alla regressione del fatturato.

L’AE, nel merito è intervenuta, di recente con due circolari:

  • 14/2020 riferita al credito Imposta Locazione;
  • 15/2020 riferita al contributo a fondo perduto;

chiarendo, in sintesi che, nel concetto di fatturato, o meglio ai fini della corretta verifica e del corretto calcolo della regressione del fatturato tra periodo diversi (es. aprile 2020 V/S aprile 2019) si devono osservare le seguenti indicazioni “di massima”:

  • Fatture emesse: tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione che cade ad aprile, nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile. In sostanza la verifica va fatta facendo riferimento alle operazioni attive confluite o che dovevano confluire nelle Lipe che comprendono i mesi di verifica.
  • Note di variazione: occorre tenere conto di quelle con data aprile;
  • Commercianti al minuto: devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile.
  • Beni ammortizzabili: la loro cessione concorrono a formare l'ammontare del fatturato
  • Ventilazione dei corrispettivi e regime del margine: in considerazione del fatto che è difficoltoso il calcolo dei corrispettivi o delle fatture al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020).
  • Pluriattività: coloro che esercitano contestualmente più attività ovvero producano nel medesimo periodo d'imposta reddito d'impresa e reddito di lavoro autonomo l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovrà tener conto di tutte le attività esercitate.
  • Soggetti esonerati dalla fatturazione: come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, occorre fare riferimento all'ammontare dei ricavi da determinare tenendo conto delle proprie regole di determinazione del reddito (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020).

La verifica dei ricavi 2019

Ebbene, in relazione alla prima condizione, l’AE ha chiarito che per le attività soggette ad aggio o ricavo fisso, a prescindere dalla rilevanza ai fini IVA delle relative operazioni, ai fini dimensionali si devono applicare le regole di cui all’art. 18 del DPR 600/73 secondo le quali la verifica dell’ammontare dei ricavi deve essere fatta computando solo l’aggio o la sola differenza tra corrispettivo e prezzo pagato al fornitore. Si tratta quindi di importi relativamente bassi.

Ebbene, per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audio videomagnetici, e per i distributori di carburante e rivendita di tabacchi e beni di monopolio, ai fini della verifica del limite di 5 MIL, si dovrà assumere il valore dell’aggio o del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore.

La verifica della riduzione del fatturato 2020/2019

Si tratta ora di verificare come, per le particolari attività in argomento, si debba procedere per la determinazione del secondo elemento di calcolo: il fatturato e il suo calo.

Nelle istruzioni al modello per la richiesta del contributo a fondo perduto è precisato che, per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come appunto le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA. Si tratta di un chiarimento in sintonia con quello che individua la soglia di 5 milioni di euro di ricavi del 2019.

La questione dubbia è se tale criterio possa trovare applicazione per le operazioni soggette a ricavo fisso ma rilevanti ai fini IVA come, ad esempio, quelle di vendita di carburante.

La questione, come intuitivo, non è trascurabile.

Infatti:

  • un conto è applicare la percentuale di premio (10, 15, 20%) sulla differenza del fatturato calcolato sulla base del solo aggio (o differenziale tra prezzo di vendita e prezzo corrisposto al fornitore);
  • ben altra cosa è applicare le predette percentuali di premio sulla differenza del fatturato calcolato sul prezzo lordo.

Stante le precisazioni sembrerebbe che:

  • per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audio videomagnetici e per tutte le operazioni soggette ad aggio o ricavo fisso non rilevanti ai fini IVA si dovrà assumere ai fini del calcolo del fatturato il corrispettivo al netto del prezzo corrisposto al fornitore;
  • per i rivenditori di carburanti e per tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA ancorché soggette a ricavo fisso, si dovrà assumere il prezzo di vendita praticato al lordo del prezzo corrisposto al fornitore.

Si tratterebbe di un vero e proprio doppio binario che, se confermato dall’Agenzia delle Entrate, comporterà la differenziata determinazione del fatturato e della spettanza del beneficio.

Sarebbe opportuno sul punto un rapido chiarimento ufficiale.

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