Corrispettivi omessi del 2° semestre 2019: la “clemenza” del Fisco e lo Statuto del contribuente ad “intermittenza”

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Nel corso del convegno Progetto Studio sulla Legge di Bilancio 2020 svoltosi a Brescia il 5 febbraio scorso, molti quesiti si erano concentrati su come poter minimizzare i carichi sanzionatori per il mancato invio dei corrispettivi telematici del 2° semestre 2019, ovvero se fosse utile perfezionare in caso di omissione del loro invio un ravvedimento operoso, ovvero se, avvalendosi del cumulo giuridico, non fosse più economico attendere eventuali contestazioni fiscali. Che, invece, non arriveranno.

Infatti, i soggetti passivi IVA che hanno omesso di trasmettere in via telematica i corrispettivi riferiti al periodo compreso tra i mesi di luglio e dicembre 2019 potranno regolarizzare la propria posizione senza l’applicazione delle relative sanzioni inviando i dati entro il 30 aprile 2020. A queste conclusioni è giunta l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 6 del 10 febbraio 2020.
Chiaramente, tirano un sospiro di sollievo tutti i soggetti che, avendo realizzato nel 2018 un volume d’affari superiore a 400.000 euro, ed essendo tenuti ad adempiere i nuovi obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi dal 1° luglio 2019, non hanno effettuato correttamente l’invio dei dati.
In realtà, in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 6-ter del DLgs. 127/2015, per il secondo semestre 2019, tali soggetti potevano effettuare la trasmissione telematica dei corrispettivi entro un termine più ampio di quello previsto dalla norma, ossia entro il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, anziché entro il termine ordinario di 12 giorni da tale momento (ferma restando la memorizzazione giornaliera dei dati e le ordinarie scadenze per la liquidazione dell’imposta).
Tuttavia, la disposizione citata doveva essere coordinata anche con la circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2019 e, in particolare, i soggetti obbligati ai nuovi adempimenti dal 1° luglio 2019 che non si fossero dotati tempestivamente dei registratori telematici dovevano continuare a certificare le operazioni mediante scontrino o ricevuta fiscale e trasmettere i corrispettivi mediante i servizi web o i canali “alternativi” individuati dall’Agenzia delle Entrate con provv. n. 236086/2019, nonché liquidare correttamente e tempestivamente l’imposta.
Ulteriormente, detti soggetti dovevano continuare ad annotare i corrispettivi sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72 fino alla messa in uso del registratore telematico, al fine di adempiere correttamente all’obbligo di memorizzazione giornaliera dei dati, (circ. n. 15/2019).
A questo punto, non vi era alcun dubbio, in base alle indicazioni fornite le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 dovevano sempre trovare applicazione in caso di trasmissione dei dati oltre il mese successivo a quello di riferimento.
E, nelle scorse settimane, la stessa Agenzia delle Entrate aveva inviato lettere di "compliance" ai commercianti al minuto e ai soggetti assimilati ex art. 22 del DPR 633/72 in relazione ai quali erano emerse anomalie nell’invio dei dati dei corrispettivi riferiti ai mesi da luglio a novembre 2019, invitandoli a ravvedersi in caso di riscontro delle violazioni.
Contrordine,  compagni !
Ora infatti, con la risoluzione n. 6/2020, viene riconosciuto che, laddove l’unica omissione riscontrabile sia la mancata trasmissione dei dati relativi ad operazioni effettuate nel secondo semestre 2019, la violazione può essere regolarizzata senza l’applicazione delle sanzioni amministrative, purché i dati siano trasmessi entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al 2019, ossia entro il 30 aprile 2020. Ciò, dice l'Agenzia, al fine di tener conto delle difficoltà incontrate dagli operatori in fase di prima applicazione del nuovo regime, nonché dei principi fissati dallo Statuto del contribuente (art. 10 della L. 212/2000).
Secondo le nuove indicazioni di prassi, le sanzioni di cui agli artt. 6 comma 3 e 12 comma 2 del DLgs. 471/97 troveranno applicazione solo laddove i soggetti interessati trasmettano i dati oltre il termine del 30 aprile 2020 ovvero omettano di trasmetterli dopo tale data, mentre resta ferma, in ogni caso, la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso ex art. 13 del DLgs. 472/97.
Ovviamente, restano esonerati dagli adempimenti di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 i soggetti che effettuano le operazioni di cui al DM 10 maggio 2019 (almeno fino all'emanazione di un successivo decreto ministeriale) e i soggetti che, pur effettuando operazioni di cui all’art. 22 del DPR 633/72, hanno scelto di documentare le stesse mediante fattura ovvero hanno emesso la fattura su richiesta del cliente.
Con la risoluzione in commento, infatti, viene ulteriormente ribadito quanto già chiarito in occasione di Telefisco 2020, in ordine al fatto che gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi vengono meno laddove le operazioni siano state documentate mediante fattura (ordinaria o semplificata), emessa su richiesta del cliente ovvero su base volontaria, entro i termini previsti dall’art. 21 del DPR 633/72. 

In conclusione, tutto è bene quel che finisce bene e, ovviamente, va sempre salutata con favore un'applicazione dello Statuto del Contribuente funzionale a disapplicare le (pur previste per legge) sanzioni per obiettiva incertezza (rectius: confusione) in fase di prima applicazione della norma. Quello che, tuttavia, lascia perplessi è che l'Agenzia delle Entrate avverta la necessità di richiamare lo Statuto del Contribuente o di porre in essere  atteggiamenti illuminati come se fossero provvedimenti di clemenza, ovvero negandoli o concedendoli a suo piacimento e non già ancorandosi ad una coerenza applicativa costante: come recentemente ha dimostrato il caso della decorrenza delle cause ostative all'accesso al regime forfettario introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, riguardo ai quali durante il Telefisco 2020 il Fisco ha ritenuto di non aprire bocca, lasciando così appesi migliaia di contribuenti nell'incertezza operativa per oltre un mese, salvo poi appena qualche giorno dopo, con la risoluzione n. 7 del 11 febbraio 2020, affermare una posizione di chiusura ignorando completamente i diritti statutari del contribuente.

Chissà, forse con questa curiosa applicazione ad intermittenza dello Statuto e con interventi di prassi che disapplicano la legge solo quando essa non piace ai tecnocrati romani di Via Giorgione, l'Agenzia delle Entrate intende solo rammentare ai contribuenti, un po' come una sorta di Marchese del Grillo tributario, che "io sono io e voi non siete…

Buon lavoro!

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