CREDITO PER SPONSORIZZAZIONI: UTILE “ACCERTARE” CHE LA ASD SPONSORIZZATA NON SIA IN REGIME 398/91

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In sede di conversione del “decreto Agosto”, sono state modificate sia la platea che alcuni parametri delle organizzazioni sportive nelle quali sarà possibile investire nelle spese di pubblicità e sponsorizzazione al fine di poter beneficiare del credito di imposta al 50 per cento.

E' l’art. del DL n. 104/2020 ad aver previsto che le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali possono fruire di un tax credit pari alla metà degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2020 ed è richiesto un investimento complessivo di almeno 10 mila euro e senza tetti massimi di spesa.

I destinatari dell’investimento sono le leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche (e ora anche paraolimpiche) oppure società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Coni, operanti nelle discipline ammesse ai giochi olimpici e paralimpici, sempreché svolgano attività sportiva giovanile “certificata”.

Tra tali soggetti, rientrano soltanto quelli di medio-grande dimensione, ossia coloro che nel periodo di imposta 2019 abbiano avuto ricavi prodotti in Italia compresi tra euro 150.000 (limite ridotto in sede di conversione dai previgenti 200.000) e 15 milioni di euro, di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir.

Nella prima versione del decreto, per espressa previsione normativa, “gli investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni” sarebbero state agevolabili, con l’esclusione delle sole sponsorizzazioni, anche nei confronti dei soggetti optanti per il regime forfetario previsto dalla legge 398/1991.

Dunque, se le spese di sponsorizzazione a favore di un’ASD in 398 sicuramente non rientravano già tra quelle che danno diritto al tax credit, vi era il ragionevole dubbio che questa preclusione sarebbe potuta non valere anche per le campagne pubblicitarie in senso stretto, in quanto il legislatore, se avesse voluto, le avrebbe espressamente escluse.

Invece, con la riscrittura dell’ultimo periodo del comma 1 dell’art. 81, il dubbio viene ora sciolto ed il nuovo testo esclude completamente dalla disciplina dette associazioni.

Ai fini dell'accertamento, questa definitiva esclusione implica che, a titolo prudenziale, lo sponsor dovrà sempre acquisire dalla sua controparte dell’operazione pubblicitaria un’autocertificazione del regime fiscale adottato da quest’ultima, attesa la circostanza che esso non avrà altra possibilità di controllare se la stessa ha realmente adottato, o meno, il regime agevolato a forfait. Sarebbe, infatti, assai sgradevole che a comunicarglielo fosse l'agenzia delle Entrate in sede di accertamento e contestazione dell'agevolazione.

Grande attenzione per questa verifica preventiva dovrà altresì essere posta anche per un altro aspetto ulteriormente interessante dell’agevolazione. Infatti, il corrispettivo pagato per queste campagne pubblicitarie/sponsorizzazioni è qualificato, per presunzione assoluta, come spesa di pubblicità interamente deducibile nell'esercizio di sostenimento, in quanto volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte: tale qualificazione non sarebbe più garantita in sede di accertamento, se la controparte dell'operazione fosse un ASD in regime 398/1991.

Gli investimenti e le sponsorizzazioni devono riguardare il periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2020. La data dell’operazione, quindi la verifica dell’effettuazione dell’investimento in tale arco temporale, deve essere determinata a seconda del regime fiscale del soggetto sponsor e, quindi, se l’investimento viene effettuato da un lavoratore autonomo si deve fare riferimento alla data di avvenuto pagamento, mentre se l’investimento o la sponsorizzazione dovesse essere effettuata da un’impresa troverà applicazione il principio di competenza, essendo a quel punto sufficiente la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione entro fine anno, a prescindere dal pagamento del corrispettivo.

L’incentivo è previsto nel rispetto della normativa europea, alle condizioni e nei limiti degli aiuti de minimis, è fruibile con il meccanismo del credito d’imposta, esclusivamente mediante compensazione nel modello F24 ed è richiesto che i pagamenti alla società sportiva siano effettuati tramite versamenti bancari, postali o altri sistemi tracciabili previsti. E quest'ultimo aspetto si rileverà decisivo non solo ai fini della spettanza dell'agevolazione, ma anche ai fini della "certezza" della prestazione pubblicitaria.

Infatti, quando la regolazione di operazioni pubblicitarie viene dichiarata come regolata tramite il denaro contante, scattano inevitabili sospetti di "non credibilità" della stessa da parte del Fisco e anche potenziali profili problematici connessi al tema del riciclaggio di denaro. Che gli organi verificatori spesso contestano con il conforto di giudici tributari che quasi sempre condividono in maniera acritica tali riprese fiscali.

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