Decreto Cura Italia: l’Agenzia fissa i paletti del bonus dipendenti

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Come noto, il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha rappresentato il primo importante intervento normativo, diretto a contrastare gli effetti sull’economia italiana delle inevitabili misure di contenimento dell’epidemia.

Certamente, in tale contesto, un cenno merita il bonus, previsto per i lavoratori dipendenti che hanno dovuto garantire i servizi essenziali attraverso la permanenza nel luogo di lavoro, ossia in termini più schietti per quelli “rimasti in azienda”.

Il regime giuridico del bonus dipendenti

L’articolo 63, comma 1, del decreto stabilisce espressamente come ai soggetti:

  • titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del TUIR;
  • che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente (2019) di importo non superiore a 40.000 euro;

è attribuito, per il mese di marzo 2020, un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto periodo.

Con riferimento al meccanismo di erogazione del premio, la successiva disposizione chiarisce che i sostituti di imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. n. 600 del 1973, debbano riconoscere in via automatica, ossia senza alcuna istanza da parte del dipendete, tale incentivo, a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e, in ogni caso, entro il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio fiscale relativo al periodo d’imposta 2020.

Infine, a chiusura del cerchio, il comma 3 prevede che i predetti sostituti d’imposta recuperino, in sede di versamento unitario dei tributi, l’incentivo erogato attraverso compensazione nel Mod. F24; compensazione orizzontale per la cui gestione operativa sono stati istituiti, come vedremo, appositi codici tributo.

Pertanto, in forza della richiamata disposizione, le condizioni di sussistenza del diritto al premio sono rappresentate:

  • dalla titolarità di redditi di lavoro dipendente di cui al comma 1 dell’articolo 49 del TUIR (essendo quindi esclusi i redditi di cui al comma 2, ossia le pensioni e, in generale, la totalità dei redditi assimilati al lavoro dipendete);
  • dall’aver svolto la prestazione di lavoro in modalità ordinaria, cioè non attraverso l’istituto del lavoro agile (c.d. smart working);
  • dall’avere prodotto, nel periodo di imposta 2019, un reddito complessivo da lavoro dipendete non superiore ad euro 40.000,00.

L’Agenzia fa luce sul funzionamento dell’agevolazione

Ciò chiarito in termini generali, vanno ora illustrati gli aspetti che hanno dato adito ad incertezze interpretative e che hanno formato oggetto di chiarimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, in un primo momento, nella Circolare n. 8 del 3 aprile 2020, in forma di risposte a quesiti-tipo (c.d. FAQ).

Innanzitutto, l’Agenzia ha puntualizzato che, ai fini del computo dei giorni, devono essere presi in considerazione i giorni da contratto e non da calendario, rilevando quindi il rapporto tra le ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili, come previste contrattualmente. Tuttavia, a tale riguardo, l’Amministrazione ha precisato, nella successiva Risoluzione n. 18 del 9 aprile 2020, che, a fini semplificatori, è possibile utilizzare il rapporto tra i giorni lavorati e quelli lavorabili, senza cioè prendere in considerazione le ore effettivamente lavorate dal dipendente.

Per quanto concerne le altre ipotesi di computo giornaliero, l’Amministrazione ha avuto modo di chiarire come:

  • in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il premio spetterà comunque in proporzione ai giorni lavorati nel mese di marzo;
  • per i lavoratori in part-time non sussiste alcuna discriminazione, in quanto anche ad essi l’emolumento spetterà integralmente in funzione del rapporto tra le ore o, come precisato, i giorni lavorati e quelli lavorabili contrattualmente, essendo irrilevante la percentuale di occupazione;
  • i dipendenti in servizio esterno presso clienti, o in missione, o presso altre sedi dell’impresa, hanno diritto alla percezione del premio, poiché tale modalità è considerata assimilabile a quella ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
  • nel computo del rapporto non devono considerarsi, né al numeratore né al denominatore, le giornate di ferie o di malattia e sono parimenti escluse le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

Il limite di reddito di euro 40.000

Per quanto concerne poi gli aspetti relativi al limite reddituale, l’Agenzia ha avuto modo di chiarire che si deve considerare esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF, e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva, ribadendo, sotto tale aspetto, quanto già affermato nella Circolare n. 28 del 15 giugno 2016.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto nel 2020 e, pertanto, il sostituto non abbia contezza del dato reddituale, in quanto il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l’anno precedente, il dipendente dovrà rilasciare al sostituto di imposta un’autodichiarazione in cui è attestato l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

L’erogazione del premio e il recupero del datore

In relazione poi ai profili applicativi del premio, l’Agenzia ha avuto modo di precisare come, nel caso in cui la lavorazione del cedolino di aprile sia già in corso, i sostituti possono erogare il premio nella mensilità successiva, in quanto il comma 2 dell’articolo 63 non impone l’erogazione nel predetto mese.

Per quanto attiene il ristoro della somma erogata da parte del datore di lavoro, il recupero in compensazione orizzontale del premio, finanziariamente anticipato al dipendente, deve avvenire mediante l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia, come chiarito con la Risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019, e non è soggetto agli altri limiti o vincoli, previsti per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta.

I codici tributo per la compensazione

Infine, l'Agenzia delle Entrate ha ribadito che, con la Risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti i codici tributo per il recupero in compensazione del premio erogato, da parte dei sostituti d’imposta.

In particolare:

  • per il modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo “1699”, esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”;
  • per il modello F24 EP, deve essere utilizzato il codice tributo “169E", esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”, nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

Normativa

Art. 63 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

Prassi amministrativa

Circolare AE del 3 aprile 2020, n. 8.

Circolare AE del 15 giugno 2016, n. 28.

Risoluzione AE n. 18 del 9 aprile 2020.

Risoluzione AE n. 17 del 31 marzo 2020.

Risoluzione AE n. 110 del 31 dicembre 2019.

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