Decreto d’estate – alle attività di ristorazione compete il fondo perduto

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L’articolo 58 del decreto legge n. 104 del 14 agosto 2020 (cd. decreto agosto) ha tirato fuori dal cilindro un contributo a fondo perduto che compete, al ricorrere dei presupposti che vedremo, ai soggetti che esercitano le seguenti attività (Ateco):

  • 56.10.11 - ristorazione con somministrazione
  • 56.29.10 - mense
  • 56.29.20 - catering continuativo su base contrattuale

La dotazione attribuita al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è di 600 milioni di euro per l'anno 2020, che costituisce limite di spesa. Le imprese potenzialmente interessate sono circa 126.000. L’importo del contributo spettante al momento non è noto.

Prodotti rilevanti e decorrenza

Il contributo è condizionato all’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Tenuto conto del tenore letterale della norma “...per aver sostenuto l’acquisto” sembrerebbe che l’acquisto dei citati prodotti sia da riferirsi ad un momento precedente l’entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020), tuttavia in un passaggio successivo è previsto che l’impresa, per poter accedere al contributo, deve essere in attività alla data di entrata in vigore del decreto, talché sembrerebbe che l’acquisto dei prodotti possa essere avvenuto anche successivamente, ma prima della presentazione dell'apposita istanza, diversamente le imprese costituite il 14 agosto non potrebbero accedere al beneficio.

Riduzione del fatturato

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

La norma in modo del tutto incomprensibile nella sua finalità prevedeva, inoltre, che “Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.”. Al di là della virgola fuori posto, letteralmente tutte le imprese costituite prima del 1° gennaio 2019 erano tagliate fuori.

Fortunatamente con una rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2020 è stato specificato che per i soggetti che hanno avviato l’attività a decorrere dal 1 gennaio 2019 è confermata l’applicabilità della disposizione e non valgono i limiti di fatturato indicati nel periodo precedente. Ecco la rettifica: «Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.».

Come ottenere il contributo

Per ottenere il contributo i soggetti interessati presentano un’istanza, secondo le modalità fissate da un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Il decreto è previsto venga emanato entro il 16 settembre prossimo.

L'erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa europea in materia di aiuti de minimis.

La istanza per la richiesta del contributo

Dal punto di vista operativo occorrerà registrarsi su una apposita piattaforma telematica denominata “piattaforma della ristorazione” che verrà gestita in convenzione con il ministero delle politiche agricole, il quale l’affiderà a selezionati concessionari di servizi Pubblici (alla norma manca solo scritto: Agenzia delle entrate – Riscossione), o in alternativa occorrerà recarsi presso lo sportello del Soggetto convenzionato.

Il contributo è erogato mediante il pagamento (con bonifico) di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, previa verifica da parte del ministero, a fronte della presentazione:

  • dei documenti   fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati;
  • di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti definiti dal presente articolo e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (leggasi condanne che hanno comportato l’obbligo di restituzione di somme pubbliche).

Il saldo del contributo è corrisposto (sempre con bonifico) a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve   essere effettuato con modalità tracciabile. Dunque, i fornitori di merce dovranno quietanzare le fatture da essi emesse e (presumibilmente) inviare la quietanza via PEC.

Oltre, ovviamente, a presentare le fatture di spesa e l’evidenza dei relativi pagamenti (richiesto per ottenere il saldo del 10%), è previsto un “versamento dell’importo di adesione all’iniziativa di sostegno, effettuato tramite bollettino di pagamento, fisico o digitale”.

Dunque occorrerà pagare il servizio!

Il decreto dovrà anche determinare “l’importo dell’onere a carico dell’interessato al riconoscimento del beneficio richiesto e i criteri di attribuzione dello stesso al concessionario convenzionato.”. Lo stesso servizio Studi del bilancio sottolinea come non sia chiaro il contenuto di questo passaggio.

Risvolti fiscali

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità di cui agli articoli 61 (interessi passivi) e 109, comma 5 (spese generali) del Tuir, non concorre alla formazione della base imponibile Irap ed è alternativo a quello concedibile ai sensi dell'articolo 59 dello stesso decreto (contributo a fondo perduto per le attività svolte nei centri storici).

Patologie

Salvo i risvolti penali, l’indebita percezione del contributo, oltre a prevedere il recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo di cui non si aveva diritto. All’irrogazione della sanzione provvede l’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF). Il pagamento della sanzione e la restituzione contributo non spettante è effettuata con modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti, entro 60 giorni dalla data di notifica dell’atto di accertamento effettuato dall’ICQRF; in caso di mancato pagamento nei termini sopra indicati, la riscossione coattiva viene effettuata mediante ruolo.

In caso di chiusura dell’attività occorre conservare tutta la documentazione: l'eventuale atto di recupero è effettuato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza che ne è responsabile in solido con il beneficiario.

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