Dichiarazione d’intento – dal 2 marzo disponibili i dati dei fornitori

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L’art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto “Crescita”), inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, che individua le condizioni per la non imponibilità delle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e all’art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. 18/12/1997, n. 471, che disciplina le sanzioni applicabili al fornitore in caso di mancato riscontro della presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale. Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni sono rimesse, ai sensi del comma 3 dell’art. 12-septies, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate che è stato emanato il 27 febbraio 2020.

Le novità dal 1° gennaio 2020

Nel nuovo impianto, applicabile dal 1° gennaio 2020, sono presenti nuove disposizioni per l'esportatore abituale e per il suo fornitore, per poter effettuare acquisti senza applicazione dell'IVA.

L'esportatore abituale che acquista da un fornitore ITA:

  • non deve numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento;
  • non deve inoltrare al fornitore la dichiarazione o la ricevuta di trasmissione (è sempre possibile scegliere di fare una comunicazione preventiva).

L'esportatore abituale che acquista da un fornitore extra UE:

  • indica nella dichiarazione doganale gli estremi del protocollo di ricezione e non più quelli della dichiarazione d'intento;
  • non deve consegnare in dogana la copia cartacea delle dichiarazioni d'intento e delle relative ricevute di trasmissione; le Entrate mettono a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento.

Il fornitore dell'esportatore abituale:

  • non deve più numerare, annotare e registrare le dichiarazioni d'intento ricevute;
  • deve verificare sulla banca dati delle Entrate la dichiarazione d'intento dell'esportatore abituale;
  • deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione e non più quelli della dichiarazione d'intento;
  • non deve riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA.

Posto che resta fermo l’obbligo di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione da parte del fornitore è, comunque. opportuno che l’esportatore comunichi al proprio fornitore l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Amministrazione Finanziaria. Laddove non lo facesse e il fornitore (ignaro) emettesse una fattura con Iva, l’esportatore dovrà chiedere una nota di credito e l’emissione di una nuova fattura non imponibile Iva.

Il provvedimento delle Entrate

Per consentire agli esportatori abituali di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione dell’IVA, l’Agenzia delle entrate, a partire dal 2 marzo 2020, ha reso disponibili a ciascun fornitore indicato dagli esportatori abituali nelle dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia delle entrate le informazioni relative alle dichiarazioni d’intento stesse.

I fornitori possono accedere alle informazioni mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, consultando il proprio “Cassetto fiscale”. Le informazioni possono essere consultate anche dagli intermediari già delegati dai fornitori ad accedere al proprio “Cassetto fiscale”.

È possibile utilizzare il modello approvato con provvedimento del 2 dicembre 2016 fino al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del citato provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate (27 aprile 2020);  dopo tale data occorrerà seguire il nuovo tracciato.

Le sanzioni

Accanto alle semplificazioni è stato previsto un inasprimento delle sanzioni. Il fornitore che non riscontra telematicamente la dichiarazione sarà infatti soggetto alla sanzione proporzionale (dal 100 al 200%) invece della precedente sanzione fissa. Tale trattamento sanzionatorio appare eccessivo se la fattura emessa dal fornitore è correttamente non imponibile posto che ha recepito l’informazione fornita dall’esportatore abituale. Diversa, ovviamente, è l’ipotesi della fattura non imponibile quando l’esportatore non ha effettuato alcuna comunicazione all’Agenzia delle entrate.

Normativa

  • Art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto “Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
  • Art. 1  del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746
  • Art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471
  • Art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
  • Art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Prassi

  • Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 96911 del 27/02/20
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 31 del 30 dicembre 2014
  • Agenzia delle entrate, FAQ sulla fatturazione elettronica

Dottrina

  • Assonime, circolare n. 13 del 6 maggio 2015
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