Dichiarazione tardive e dichiarazione integrativa – come rimediare agli errori

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Dichiarazione tardiva: è quella dichiarazione (redditi, Irap, Iva e Mod. 770) spedita oltre il termine legale di scadenza, ma non oltre i 90 giorni dallo stesso. Ad esempio: Modello Unico con scadenza 30/9/2016 spedito non oltre il 29/12/2016.

Dichiarazione integrativa nei termini brevi: trattasi di una dichiarazione integrativa (a favore o sfavore) di una dichiarazione fiscale regolarmente presentata entro il termine di scadenza di legge contenente errori (formali o sostanziali), che provvede a correggere l’originaria dichiarazione infedele, entro il termine di 90 giorni.

Sanzioni

La dichiarazione tardiva comporta il pagamento di una sanzione di € 250 (ravvedibile ad 1/10 e dunque euro 25,00) per ogni dichiarazione (Iva, redditi, Irap, Mod. 770). Le eventuali imposte non versate nei termini comportano una sanzione per mancato o carente versamento del 30% (ravvedibile ad 1/9 o 1/8 a secondo del tempo trascorso tra la data in cui è versata l’imposta e la data di scadenza del pagamento).

La dichiarazione integrativa nei 90 giorni non comporta alcuna sanzione se è a favore del contribuente. Se, invece, si tratta di una integrativa a sfavore del contribuente occorre distinguere:

  • la dichiarazione che si va a correggere contiene errori non rilevabili mediante controllo automatizzato (errori da contabilità, da lavoro autonomo, redditi da locazione, etc.): si applica la sanzione di euro 250,00 (ravvedibile ad 1/9 e dunque euro 27,78) per ogni dichiarazione (Iva, redditi, Irap, Mod. 770) nonché la sanzione da omesso versamento (30% ravvedibile ad 1/9 o 1/8 a secondo del tempo trascorso tra la data in cui è versata l’imposta e la data di scadenza del pagamento)
  • la dichiarazione va a correggere contiene errori rilevabili mediante controllo automatizzato (es., redditi da lavoro dipendente o lavoro autonomo occasionale): la sanzione di euro 250 non si applica e le eventuali imposte non versate nei termini comportano una sanzione da omesso o carente versamento del 30% (ravvedibile ad 1/9 o 1/8 a secondo del tempo trascorso tra la data in cui è versata l’imposta e la data di scadenza del pagamento).

In entrambi i casi, dunque, non si applica la sanzione del 90% per infedele dichiarazione.

Gli acconti non vanno ravveduti

L’Agenzia, sempre nella circolare n. 42/2016, ha chiarito che il ravvedimento del saldo di una dichiarazione fiscale per quanto è ovvio che gli acconti per l’anno successivo risultano sbagliati non comporta il pagamento di alcuna sanzione riferita ai carenti acconti, fermo che:

  • se il ravvedimento del saldo interviene dopo il pagamento del primo acconto per l’anno in corso, occorre conguagliare l’importo del carente primo acconto in occasione del pagamento del secondo acconto (novembre);
  • se il ravvedimento interviene dopo il termine per il versamento del secondo acconto non occorre far nulla, neanche versare in unica soluzione gli acconti per l’anno che si sta per concludere.

Tanto vale ravvedere dopo il 30 novembre!

  • Agenzia entrate – Circolare n. 42 del 12/10/2016
  • DPR 322/1998 - Articolo 2 comma 7 e 8
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