Esportatori abituali – Lettere di intento – Le novità

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L’art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto “Crescita”), inserito dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58, ha modificato l’art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, che individua le condizioni per la non imponibilità delle cessioni all’esportazione ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e l’art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. 18/12/1997, n. 471, che disciplina le sanzioni applicabili al fornitore in caso di mancato riscontro della presentazione della dichiarazione di intento da parte dell’esportatore abituale.

Le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni sono rimesse, ai sensi del comma 3 dell’art. 12-septies, ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ancora non emanato.

Tale circostanza sta creando notevoli disagi alle aziende in considerazione delle incertezza relative alle novità. 

Esportatore abituale – chi è

Gli esportatori abituali sono soggetti che nell’anno solare precedente, o nei 12 mesi precedenti (principio rotativo), hanno effettuato e registrato fatture per esportazioni, operazioni assimilate e cessioni intracomunitarie (non imponibili) con corrispettivi di ammontare superiore al 10% dell’ammontare del volume d’affari dello stesso anno solare o dei dodici mesi precedenti.

Essi possono acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell’IVA, nei limiti del plafond disponibile (plafond, come detto, annuale o rotativo).

La disciplina vigente prima delle modifiche

L’art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (cd. decreto “Semplificazioni”), era già intervenuto a modificare l’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Per effetto delle modifiche è stata ribaltata la maggior parte degli adempimenti in capo all’esportatore abituale, il quale doveva:

  • far pervenire al proprio fornitore (ovvero in dogana se l’acquisto del bene era effettuato presso un fornitore extra-UE) la dichiarazione d’intento trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate, unitamente alla ricevuta dotata di protocollo rilasciata dall’Agenzia delle entrate medesima;
  • annotare gli estremi della stessa sul proprio registro dichiarazioni d’intento (o qualunque registro Iva) assegnandogli un numero progressivo.

Dopo aver ricevuto la lettera d’intento e la relativa ricevuta, il fornitore, previa verifica della loro conformità tramite l’apposita funzione presente sul sito dell’Agenzia, poteva emettere la fattura senza applicazione dell’imposta (non imponibile Iva art. 8, comma 1, lett. c) del DPR n. 633/1972). Analogamente, le Dogane, previo riscontro sul sito Agenzia, provvedeva a non addebitare l’Iva al momento dello sdoganamento.

Il fornitore, in assenza della ricevuta telematica di presentazione consegnatagli dal proprio cliente (esportatore abituale), ovvero di non rispondenza della stessa all’atto della obbligatoria verifica sul sito dell’agenzia mediante l’apposita applicazione, aveva l’obbligo di emettere fattura con l’ordinaria applicazione dell’IVA.

Il fornitore doveva indicare gli estremi di protocollo delle dichiarazioni d’intento ricevute nelle fatture emesse, indicando anche il regime di non imponibilità dell’operazione. Il riscontro dell’avvenuta trasmissione delle dichiarazioni all’Agenzia delle entrate poteva essere effettuato sul sito dell’Agenzia delle entrate, con due modalità alternative, ossia, con l’apposita funzione a libero accesso o nel proprio cassetto fiscale.

Peraltro, fino alla modifica apportata dal citato decreto “Crescita”, era prevista la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per il cedente o prestatore che effettuava cessioni o prestazioni di cui all'art. 8, comma 1, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972 prima di aver ricevuto da parte del cessionario o committente la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate, prevista dall'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Le novità dal 2020

Nel nuovo impianto, dallo scorso 1° gennaio, sono presenti alcune semplificazioni che hanno generato dubbi soprattutto dal punto di vista operativo.

Per l’esportatore abituale sono venuti meno in seguenti obblighi:

  • consegnare al proprio fornitore la dichiarazione d’intento;
  • consegnare al proprio fornitore copia della ricevuta telematica di avvenuta presentazione;
  • annotare la dichiarazione d’intento emessa in apposito registro;
  • conservarla a norma dell’art. 39 D.P.R. 633/1972,

Per il fornitore sono venuti meno i seguenti obblighi:

  • annotare progressivamente gli estremi delle ricevute telematiche fornite dall’esportatore  nell’apposito registro;
  • compilare l’apposito quadro VI della dichiarazione annuale Iva indicando i dati delle dichiarazioni d’intento ricevute.

Resta fermo per il fornitore l’obbligo di eseguire il riscontro telematico dell’avvenuta presentazione da parte del fornitore (che dovrà fornire il numero di protocollo dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’Amministrazione Finanziaria). Al riguardo, nelle FAQ, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la fattura che il fornitore emette all’esportatore abituale deve contenere anche il numero della lettera d’intento comunicato da quest’ultimo. L’informazione può essere inserita utilizzando uno dei campi facoltativi relativi ai dati generali della fattura che le specifiche tecniche lasciano a disposizione dei contribuenti, ad esempio nel campo “Causale”. Se si utilizza una delle procedure gratuite (procedura web, App o stand alone) messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate, questo campo è selezionabile (e quindi valorizzabile) nel menù “Altri dati” della sezione “Dati della fattura”.

Ciò detto, non si comprende comunque come il fornitore possa procedere con la fatturazione non imponibile senza avere visione del contenuto della lettera d’intento, la quale, come noto indica l’ammontare complessivo entro cui la fatturazione deve essere emessa in non imponibilità, ovvero il periodo di tempo entro il quale la fatturazione deve essere effettuata non imponibile.

Presumibilmente l’atteso provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate provvederà ad integrare la procedura telematica consentendo al fornitore che riscontra, tramite il protocollo ricevuto dall’esportatore, la dichiarazione d’intento anche la stampa della stessa.

Dichiarazione d’intento plurima in dogana

Peraltro, il decreto "Crescita" ha ratificato in via normativa la possibilità di produrre un’unica dichiarazione di intento con riferimento anche a più operazioni di importazioni, confermando quanto già chiarito dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 38/E del 13 aprile 2015, dove era stato precisato che "non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione, fino a concorrenza di un determinato ammontare da utilizzarsi nell'anno di riferimento".

L’inasprimento delle sanzioni

Il decreto “Crescita” è intervenuto anche sul fronte sanzionatorio sostituendo il comma 4-bis dell’art. 7 del D.lgs. n. 471/1997 e prevedendo la sanzione proporzionale dal 100% al 200% dell’imposta in capo al cedente che effettua operazioni in regime di non imponibilità Iva “senza aver prima riscontrato per via telematica l’avvenuta presentazione” della lettera di intento.

Dal combinato disposto dei commi 3 e nuovo 4-bis dell’art. 7 del D.lgs. n. 471/1997 nella nuova formulazione, la sanzione in misura proporzionale (dal 100 al 200% dell'imposta non addebitata) si applica al fornitore:

  • sia ove abbia emesso una fattura non imponibile Iva prima di aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento;
  • sia nel caso della mancanza della dichiarazione d'intento.

Prima delle suddette modifiche la sanzione proporzionale era solo applicata nella seconda fattispecie, mentre era prevista la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per l’effettuazione di prestazioni non imponibili prima di aver ricevuto da parte dell’esportatore abituale la dichiarazione di intento e riscontrato telematicamente l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate.

Normativa

  • Art. 12-septies del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. decreto “Crescita”), convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58
  • Art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746
  • Art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
  • Art. 7, comma 4-bis, del D.lgs. 18/12/1997, n. 471
  • Art. 20 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175
  • Art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

Prassi

  • Agenzia delle entrate, circolare n. 31 del 30 dicembre 2014
  • Agenzia delle entrate, risoluzione n. 38 del 13 aprile 2015
  • Agenzia delle entrate, FAQ sulla fatturazione elettronica

Dottrina

  • Assonime, circolare n. 13 del 6 maggio 2015
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