FONDO PATRIMONIALE, LA CASSAZIONE (N. 2904/2021) SEGNA UN PUNTO A SUO FAVORE!

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Il fondo patrimoniale è tra le prime soluzioni che sempre vengono richiamate quando si tratta di definire una strategia di protezione patrimoniale. Allo stesso modo, però, è anche una delle prime soluzioni che vengono scartate perché ritenuto, a torto o a ragione, un istituto "troppo debole", ricadendo quindi la scelta su soluzioni più articolate ed ingegnose, ma ciò non significa sempre efficaci!

Della struttura del fondo patrimoniale ne abbiamo già parlato in un precedente nostro articolo, ma una recente ordinanza della Cassazione è tornata sull'argomento (ndr: ricordate quando parlavamo di argomenti "sempre verdi"?) segnando un importante punto a favore di questo istituto.

Cerchiamo di capire meglio la questione.

Fondo patrimoniale e debiti estranei alla famiglia
Le regole che disciplinano il fondo patrimoniale sono contenute in soli quattro articoli del codice civile (167-171), che prevedono, tra l'altro, che esso possa essere costituito da ciascuno dei coniugi o da entrambi, per atto pubblico, oppure da un soggetto terzo anche per testamento, al fine di destinare determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.

La particolarità del fondo patrimoniale consiste nel fatto che l'esecuzione sui beni del fondo non può avere luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni di famiglia (art. 170 c.c.).
Come è facile immaginare, la maggior parte delle questioni in tema di fondo patrimoniale riguarda proprio l'interpretazione di questo breve inciso.

L’articolo 170 c.c., infatti, non blocca tutte le procedure di esecuzione forzata sui beni del fondo, ma stabilisce una distinzione fra i crediti i) riguardanti specificamente le necessità della famiglia, quelli ii) non riguardanti tali bisogni ma caratterizzati dalla inconsapevolezza del creditore circa la predetta estraneità e, infine, iii) quelli che sotto il profilo oggettivo e soggettivo sono completamente avulsi dalle esigenze della famiglia.
Sulla base di tale distinzione, l'espropriazione è ammessa soltanto con riferimento alle prime due categorie.

Dunque, ritenere che un debito sia stato contratto, o meno, per scopi estranei alla famiglia significa ammettere o negare la possibilità di un'azione esecutiva sui beni del fondo. La cosa non è di poco conto, anzi!

Secondo la giurisprudenza rientrano nella categoria dei bisogni della famiglia, oltre alle necessità di carattere strettamente biologico, anche quelle di carattere sociale, volte al pieno mantenimento e allo sviluppo armonico della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, e anche un debito di natura tributaria può far parte del novero di quelli contratti per far fronte ai bisogni della famiglia.

Così, ad esempio, sulla base di tale principio, la Cassazione (sentenza n. 20998/2018) ha stabilito che in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602/1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall’articolo 170, cod. civ., sicché è legittima solo se l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia.

La recente ordinanza della Cassazione, n. 2904 dell’8 febbraio 2021
In tema di fondo patrimoniale, segnaliamo questa recente pronuncia della Cassazione (il cui testo è scaricabile cliccando in fondo all'articolo), la quale ha stabilito che le obbligazioni assunte nell’esercizio dell’attività d’impresa o professionale, per «nozione di comune esperienza» hanno «uno scopo normalmente estraneo ai bisogni della famiglia» e, quindi, «la finalità di sopperire ai bisogni della famiglia non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito sia sorto nell’esercizio dell’impresa».
Si tratta di un importante punto a favore del fondo patrimoniale!
In altre parole, la Cassazione esclude che vi sia un collegamento automatico tra i debiti assunti per ragioni professionali o imprenditoriali e la soddisfazione dei bisogni della famiglia del debitore mediante l’assunzione di detti debiti.

Quindi, se da un lato, è onere del debitore che intenda avvalersi dello scudo del fondo patrimoniale dimostrare, tra le altre cose, che il suo debito è stato contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, una volta assodato ciò, dall'altro lato, spetta invece al creditore provare che una determinata garanzia sia stata rilasciata dal debitore «non già quale atto di esercizio della propria attività imprenditoriale volto a garantire la banca in ordine agli affidamenti concessi funzionali allo svolgimento dell’attività della società (di cui era socio), quanto bensì per sopperire ai bisogni della famiglia».

Cass. Civ., Ordinanza n. 2904/2021: Clicca qui per scaricare il testo!

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