I chiarimenti di Capodanno sui versamenti e compensazioni

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È del 31 dicembre la Risoluzione n. 110/E che prova a chiarire tutti i dubbi rimasti sospesi in materia di compensazioni ed obbligo di presentazione del modello F24 con gli strumenti messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate (a riguardo si veda l’articolo precedente del blog). Come non sarà scappato ai lettori, nel frattempo il DL 26 ottobre 2019, n. 124 è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 che ha, appunto, introdotto delle ulteriori novità, in particolare:

  • È stato esteso ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro annui, relativi alle imposte sui redditi e all’IRAP (comprese le addizionali e le imposte sostitutive), l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione da cui emerge il credito. Si ricorda, infatti, che in precedenza tale obbligo era previsto solo per l’utilizzo in compensazione dei crediti IVA;
  • (l’aspetto a noi Consulenti del Lavoro più noto) l’ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d’imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate. Come si ricorderà, tale obbligo incombe anche per l’utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Il dubbio (o forse la speranza?) era proprio se alcuni tipi di credito, come il famoso bonus fiscale (forse meglio noto come “bonus Renzi”) e l’assistenza fiscale, rientrassero nella mera definizione di “crediti maturati in qualità di sostituti d’imposta” rilevato che in precedenza la stessa Agenzia delle Entrate li aveva esclusi da tale definizione in precedenti istruzioni. Nella Risoluzione citata, allo scopo di agevolare l’applicazione delle richiamate disposizioni, è stata allegata una specifica tabella ove sono indicati i codici utilizzabili in compensazione nel modello F24. A pagina 33 della Risoluzione spicca il codice tributo 1655 “Recupero da parte del sostituto d'imposta somme erogate bonus 80 euro.” con buona pace di tutti. Stessa questione vale anche per tutti i rimborsi effettuati dal Sostituto d'imposta a seguito di assistenza fiscale (erariale o di addizionali regionali e/o comunali).

Nella Risoluzione viene sciolto anche un particolare dubbio sul principio di cassa / competenza applicabile al fine del rilievo della maturazione delle 5.000 euro annuali. In particolare l’obbligo sussiste nel caso in cui il credito utilizzato in compensazione relativo a un certo periodo d’imposta (anno di riferimento), anche tenendo conto di quanto fruito nei modelli F24 già acquisiti, risulti di importo complessivamente superiore a 5 mila euro annui. Su questo punto, anche in continuità con le precedenti istruzioni (Circc 1/E del 2010 e 29/2010) ai fini della verifica del superamento del limite di 5 mila euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere esposte nel modello F24.

Per quanto attiene alla decorrenza dei nuovi obblighi l’Agenzia delle Entrate, richiamando la norma che prevede che le nuove disposizioni si applichino “ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019”, evidenzia che la prescrizione in argomento non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d’imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. Per i crediti IVA, naturalmente, l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerge il credito sussiste anche per l’anno d’imposta 2018, considerato che, per tali crediti, la prescrizione in argomento fu introdotta dall’articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78.

Nulla dice l’Agenzia con riferimento alla decorrenza di presentazione del sostituto d’imposta (si veda sempre il l’articolo precedente nel blog sulla questione decorrenza / incompatibilità dello Statuto del Contribuente), poiché con riferimento proprio ai “crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta”, si limita a riferire che che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la  compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

Ad avviso di chi scrive rimane ferma la decorrenza dell’obbligo solo dopo il sessantesimo giorno dal D.L. e quindi con i versamenti successivi al 26/12/2019 (prima scadenza ufficiale 16/01/2020).

Si ricorda, comunque, che oltre al “bonus fiscale” ed all’Assistenza fiscale, l’obbligo del sostituto riguarda qualsiasi tipo di eccedenze di versamento compensate, posto che l’articolo 15 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, ha previsto che il recupero da parte dei sostituti d’imposta delle stesse relative alle ritenute e delle somme rimborsate ai dipendenti e pensionati deve necessariamente essere esposto in compensazione nel modello F24, non essendo più possibile scomputare direttamente tali crediti dai successivi pagamenti delle ritenute.

In sintesi, tutti i contribuenti e sostituti d’imposta (anche quelli senza partita IVA dopo l’eliminazione dell’articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223) sono ora tenuti a presentare il modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, qualora esponga la compensazione dei crediti identificati dai codici riportati nella tabella allegata alla presente risoluzione, appartenenti alle seguenti categorie:

  1. imposte sostitutive;
  2. imposte sui redditi e addizionali;
  3. IRAP;
  4. IVA;
  5. agevolazioni e crediti indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi6;
  6. sostituti d’imposta.

Il contribuente /sostituto d’imposta potrà procedere:

  • direttamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”
  • avvalendosi di un intermediario abilitato, di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Si ricorda infine che resta fermo l’obbligo di presentare il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, a prescindere dalla tipologia di compensazione effettuata, secondo le (ormai storiche) previsioni contenute all’articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

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