I nuovi “VOUCHER” e le regole dettate dall’INPS.

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In questi ultimi giorno l'INPS è intervenuto, per una volta puntuale!, con la propria circolare datata 5 Luglio 2017 fornendo le prime istruzioni operative circa le nuove prestazioni occasionali (ex Voucher), ovvero i PrestO e il Libretto Famiglia.

Con questo ultimo atto amministrativo, vengono così rimpiazzati i vecchi Voucher abrogati nel mese di Marzo (ma utilizzabili fino a fine 2017, per chi ne avesse ancora delle scorte residue!).

Le novità e soprattutto le limitazioni introdotte sono molte.

Partiamo dalla norma di riferimento: art. 54-bis  del decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge n.96 del 21 Giugno 2017. Il comma 1, in particolare, stabilisce che si intende per lavoro occasionale l’attività svolta nel rispetto dei nuovi contratti di lavoro, Libretto Famiglia (per i privati) e Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO, per le aziende). Il tutto deve rientrare entro dei precisi limiti economici, riferiti all’anno civile:

  1. Ciascun prestatore non può erogare importi superiori a 5000€ netti con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  2. Ciascun utilizzatore non può percepire più di 5000€ netti in riferimento alla totalità dei prestatori;
  3. Ciascun prestatore non può ricevere importi superiori ai 2500€ netti dallo stesso utilizzatore.

Tuttavia, l’importo indicato nel punto 2, ossia il limite

Con la circolare datata 5 Luglio 2017 l’INPS ha introdotto le prime istruzioni operative circa le nuove prestazioni occasionali (ex Voucher), ovvero i PrestO e il Libretto Famiglia. Vengono così definitivamente superati i vecchi Voucher abrogati nel mese di Marzo.

Le novità e soprattutto le limitazioni introdotte sono molte.

Partiamo dalla norma di riferimento: art. 54-bis  del decreto Legge 24 Aprile 2017, n. 50, convertito nella Legge n.96 del 21 Giugno 2017. Il comma 1, in particolare, stabilisce che si intende per lavoro occasionale l’attività svolta nel rispetto dei nuovi contratti di lavoro, Libretto Famiglia (per i privati) e Contratto di Prestazione Occasionale (PrestO, per le aziende). Il tutto deve rientrare entro dei precisi limiti economici, riferiti all’anno civile:

  1. Ciascun prestatore non può erogare importi superiori a 5000€ netti con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
  2. Ciascun utilizzatore non può percepire più di 5000€ netti in riferimento alla totalità dei prestatori;
  3. Ciascun prestatore non può ricevere importi superiori ai 2500€ netti dallo stesso utilizzatore.

Tuttavia, l’importo indicato nel punto 2 (il limite dell'utilizzatore) può essere superato; nello specifico, il limite viene “computato” al 75% rispetto al compenso effettivo nei seguenti casi:

  1. Titolari di pensioni di vecchiaia o di invalidità;
  2. Giovani con meno di 25 anni di età, studenti;
  3. Disoccupati, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;
  4. Precettori di sussidi di disoccupazione (es. NASpI) o integrazione del reddito ecc., ovvero di REI o SIA o di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Le limitazioni, tuttavia, non riguardano solo l’aspetto economico; un altro limite riguarda il tetto massimo di ore prestabili, che non possono essere più di 280 nell’arco dello stesso anno civile (tranne nel settore agricolo, dove le ore possono aumentare in base alla paga oraria stabilita). E’ vietato, inoltre, ricorrere alla prestazione occasionale con lavoratori già assunti dalla stessa azienda (anche cococo) o nel caso in cui vi sia stato un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi.

Detto ciò, quali sono i prestatori che possono ricorrere a tale forma di lavoro occasionale? Parliamo di professionisti, lavoratori autonomi, imprenditori, associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata; tuttavia, anche in questo caso, subentra una nuova limitazione: tali soggetti non devono avere alle proprie dipendenze  più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. In ogni caso, comunque, è espressamente vietato il ricorso alle prestazioni occasionali da parte delle imprese agricole (qualora i prestatori non siano disoccupati, pensionati, venticinquenni ecc., cioè le categorie indicate precedentemente), dalle imprese dell’edilizia e dei settori affini, e nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi.

Queste, dunque, le rilevanti limitazioni introdotte con le nuove prestazioni occasionali, e chiarite dall'Istituto. Ma la fondamentale rivoluzione riguarda la modalità di attivazione e di pagamento: tutte le operazioni riguardanti i nuovi PrestO e i Libretti di Famiglia avverranno esclusivamente tramite il sito dell’Inps; per il momento, quindi, rimangono esclusi i tabaccai e le banche che avevano un ruolo fondamentale nei vecchi Voucher. Dunque, sia il prestatore che l’utilizzatore dovranno registrarsi preventivamente sul sito dell’Inps.

A conferma di quanto detto, una volta avvenuta la prestazione, sarà l’Inps ad erogare il compenso al lavoratore entro il 15 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione occasionale.

Andiamo ora nel dettaglio di queste prestazioni occasionali, partendo dal Libretto di Famiglia. Rientrano in questa categoria  le prestazioni occasionali come il lavoro domestico (compresi lavori di giardinaggio, di pulizia e di manutenzione); baby sitter e assistenza domiciliare di persone anziane, ammalate e con disabilità; insegnamenti privati  supplementari (le c.d. ripetizioni private).

Il Libretto di Famiglia è composto da titoli di pagamento di importo pari a 10,00€, per ogni ora di prestazione. Il valore di 10 euro è così composto:

  • € 8,00 compenso prestatore;
  • € 1,65 contributi Gestione separata INPS;
  • € 0,25 INAIL;
  • € 0,10 oneri di gestione.

Per quanto riguarda la comunicazione di inizio attività, entro 3 giorni del mese successivo della prestazione avvenuta l’utilizzatore o il Patronato, sempre tramite il sito dell’Inps o il relativo Contact Center, dovrà inviare una comunicazione con le informazioni che venivano richieste per i vecchi Voucher (luogo della prestazione, dati del prestatore, durata della prestazione e l’importo della remunerazione, etc.).

Per quanto riguarda, invece, i PrestO, la misura del compenso è fissata dalle parti e corrisponde a 9€ netti l’ora, ma un nuovo obbligo incombe per l’utilizzatore: la prestazione minima giornaliera deve essere di 4 ore. Quindi, che un prestatore lavori una , due o tre ore, deve essere sempre pagato per quattro ore lavorative, ovvero 36€ (4 PrestO per il valore di 9€ ciascuno).

Il costo per un’ora di lavoro a carico del datore di lavoro, perciò, sarà di € 12,41. Nello specifico:

  • € 9 compenso netto;
  • € 2,97 contributi INPS;
  • € 0,32 INAIL;
  • € 0,09 Oneri Gestione.

In questo caso, rispetto ai Libretti famiglia, la comunicazione sul sito dell’Inps deve essere fatta almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa.

Per entrambe le forme di lavoro occasionale, la comunicazione potrà essere annullata entro 3 giorni; per evitare frodi il prestatore riceverà una notifica di avvenuta comunicazione e potrà confermare l’avvenuta prestazione tramite il sito dell’INPS.

Per finire, aspetto non meno importante, riguarda le sanzioni: nel caso in cui venga superato il limite di 2500€ per singolo prestatore o il limite delle 280 ore annue, il relativo rapporto occasionale verrà trasformato in un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato (tranne che nella Pubblica Amministrazione).

Nel caso in cui, invece, venga violato l’obbligo di comunicazione preventiva all’INPS, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 2500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione.

La norma sembra piuttosto complicata, ed i nuovi limiti imposti rendono questa tipologia lavorativa sicuramente meno accessibile rispetto ai vecchi voucher.

Ed allora c'è da chiedersi se funzioneranno davvero queste nuove prestazioni occasionali oppure, data la loro complessità, il tema del lavoro nero non può trovare risposta con queste tipologie contrattuali.  Lo scopriremo solo vivendo...!

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