Il “Decreto Aiuti” ed i prossimi interventi a favore dei soggetti in difficoltà

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Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Aiuti 2022, attraverso il quale sono stati stanziati i fondi per difendere il potere di acquisto delle famiglie più deboli, per contrastare il caro energia e dare sostegno ai redditi più bassi attraverso una forma di bonus. La principale novità riguarda il nuovo contributo una tantum da 200,00 euro.

Visti i temi trattati e l’importanza degli stessi, il decreto in oggetto è stato approvato in due step:

  • Con riferimento al “bonus una tantum” da 200,00 euro, nella prima fase era stato pensato per i soli lavoratori dipendenti e autonomi, e per i pensionati con redditi fino a 35 mila euro da erogarsi per i primi a giugno e per i secondi a luglio. (limite di reddito ancora applicabile, e da considerare con riferimento al periodo di imposta 2021)
  • Nella seconda fase di revisione di tale Decreto si è perseguito lo scopo di ampliare la categoria dei soggetti a favore dei quali riconoscere la suddetta indennità ed anche di anticiparne i tempi di erogazione. In questa fase sono stati inseriti tra i beneficiari anche coloro che percepiscono il Reddito di Cittadinanza, i disoccupati, i lavoratori stagionali ed i lavoratori domestici.

L’obiettivo del Governo Draghi è quello di evitare ai cittadini di presentare una domanda specifica, erogando direttamente ai soggetti destinatari della misura l’importo. Il meccanismo prevederà pertanto per i pensionati l’erogazione del bonus direttamente dall’INPS nel mese di luglio, mentre ai lavoratori dipendenti sarà riconosciuto automaticamente, sempre nelle buste paga luglio, dai datori di lavoro che potranno recuperarlo dal primo pagamento d’imposta utile, con l’onere di verificare in sede di conguaglio se il bonus spetti o meno, e di provvedere, in quest’ultimo caso, all’eventuale recupero.

Per quanto riguarda, invece, i lavoratori autonomi, non sono ancora chiari i requisiti e le modalità di erogazione. Si ritiene che verrà istituito un fondo speciale il cui funzionamento verrà definito con ulteriore decreto da emanarsi entro un mese dalla pubblicazione in Gazzetta del Decreto in questione.

Precisiamo che il bonus in oggetto, sarà “Una Tantum” pertanto verrà erogato una volta sola, e si aggiunge all’attuale riduzione di 0,8 punti percentuali dell’aliquota previdenziale per dipendenti con una retribuzione fino a 35mila euro, in vigore per il 2022.

Tale bonus-tantum, non va confuso con il bonus benzina sempre da 200,00 euro. Nello specifico, il Decreto Legge n. 21/2022 del 21 marzo 2022, c.d. “Decreto Ucraina” all’art. 2 ha previsto la possibilità per le aziende private, limitatamente al 2022, di erogare ai propri dipendenti buoni benzina o analoghi titoli ceduti gratuitamente per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200,00,00 per ogni dipendente. I buoni benzina possono essere anche più di uno, purché l’importo complessivo non superi i 200,00 euro.

Il valore del buono benzina, nel limite di euro 200,00,00, non concorre alla formazione del reddito in base all’art. 51, comma 3 del TUIR che fissa il limite di esenzione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti a euro 258,23 per periodo di imposta. Tale limite nel 2020 e 2021, ricordiamo, è stato raddoppiato a 516,46 euro come forma di sostegno durante la pandemia. La normativa crea non pochi dubbi, uno dei quali è se tale beneficio si aggiunga o meno ai contributi che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti nel limite di 258,23 euro annui per i cosiddetti "fringe benefit": ovvero buoni acquisto, buoni carburante o buoni spesa. In attesa di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate si ritiene che la nuova agevolazione prevista specificamente per i buoni benzina sia aggiuntiva e cumulabile con la liberalità di euro 258,23 prevista dal citato art. 51, comma 3 del TUIR, con la conseguenza che, nel complesso, l’erogazione di buoni benzina potrebbe potenzialmente risultare esente per un importo massimo di euro 458,23. Si ricorda che in un periodo di imposta ‘’regolare’’ se il limite di euro 258,23 venisse superato, l’intero valore concorrerebbe alla formazione del reddito. Non sono previsti requisiti o tetti al reddito per potere accedere a questo benefit. L'unico limite finora anticipato dalla norma è che la misura è destinata ai lavoratori dipendenti di aziende private.

La differenza tra le due misure analizzate è che la prima dovrà essere erogata a prescindere dalla volontà delle aziende e costituisce per le stesse un credito di imposta, la seconda invece non è un obbligo per le aziende ed è a discrezione del datore di lavoro.

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