Istruzioni INPS sull’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato previste dal DL Agosto

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Da qualche tempo (Ferragosto) eravamo in attesa delle istruzioni per poter fruire di due importanti benefici: quello di cui all’art. 6 e quello di cui all’art. 7 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto).

Tali previsioni disponevano l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 15 agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020 di lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, esteso dall’articolo 7 alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nel medesimo arco temporale, limitatamente al periodo dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di 3 mesi.

Con la recente circolare n. 133/2020, l’Inps ha fornito le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle predette misure di esonero contributivo.

Anzitutto, per quanto attiene ai datori di lavoro interessati, tale agevolazione si applica a tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo.

I rapporti agevolati sono quelli contratti a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni di precedenti rapporti a termine), compresi i part-time e i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, nonché le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, con l’eccezione dei contratti di apprendistato, di lavoro domestico e di lavoro intermittente.

Naturalmente, come da regole canoniche i rapporti a tempo parziale hanno la previsione di riduzione della soglia in funzione alla durata dello specifico orario di lavoro.

Non son previsti (almeno per questa agevolazione!) delle ulteriori condizioni per i lavoratori (privi di un impiego regolarmente retribuito, etc.) poiché l’unico requisito soggettivo è quello di essere privi di un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

Sulla quantificazione dell’esonero, ricordando che si tratta di un esonero totale mi limito a ricordare la base massima. 671,66 euro mensili, da godere in 21,66 giornalieri, lasciando l’approfondimento della Circolare INPS n. 133 del 24 novembre per gli approfondimenti sui contributi minori non esonerabili.

Volendomi invece soffermare sul tema dei “requisiti datoriali” si ricorda che fruire dell’agevolazione in esame valgono le regole già conosciute per tutte le agevolazioni contributive, ossia:

  • il possesso del Durc;
  • l’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di Legge;
  • il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza (in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore, entro i termini di Legge, il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori);
  • l’assunzione non deve riguardare lavoratori licenziati, nei 6 mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
  • il datore di lavoro non deve avere in corso sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione sia finalizzata all’assunzione di lavoratori inquadrati ad una qualifica diversa od a diverse unità produttive. Su questo l’INPS opportunamente precisa che la sospensione da lavoro con causale “COVID-19” è una condizione assimilabile agli eventi oggettivamente non evitabili (EONE), pertanto non ostativa alla fruizione dell’esonero in commento.

Sui limiti massimi di fruizione (Aiuti di Stato) vanno invece distinti i due esoneri.

Quello “generalizzato” (per usare le parole dell’INPS), previsto dall’art. 6 del DL 104, rivolto quindi a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale, non è condizionato dalla disciplina di cui all’articolo 107, Tfue relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali, pertanto non ci sono limiti.

Quello invece previsto all’articolo 7, destinato invece ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva, e come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione Europea, contenuta nella decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020. Le condizioni, ricordate anche dal nostro istituto, sono le seguenti:

  • importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere);
  • concessi a imprese che non fossero già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
  • in deroga al punto precedente, concessi a microimprese o piccole imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non soggette a procedure concorsuali per insolvenza e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;
  • concessi entro il 30 giugno 2021.

Un ultimo aspetto, tutt’altro che marginale, consta nelle attività a carico del lavoro.

Anche su questo, l' "U.C.A.S." (Ufficio Complicazioni Affari Semplici) è sempre al lavoro.

Secondo quanto fornito dalle istruzioni, il datore di lavoro dovrà inoltrare all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on line “DL104-ES”, appositamente predisposto dall’Istituto sul sito internet www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, una domanda di ammissione all’agevolazione, fornendo le seguenti informazioni (informazioni di cui l’INPS è già a conoscenza, dato che ogni mese riceve il modello UNIEMENS):

  • il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine;
  • il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato;
  • l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità;
  • la misura dell’aliquota contributiva datoriale che può essere oggetto dello sgravio.

L’INPS, una volta ricevuta la domanda telematica, tramite i propri sistemi informativi centrali, effettuati i controlli sull’esistenza del rapporto di lavoro nonché sulla disponibilità delle risorse, calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata e autorizza la fruizione dell’esonero per il periodo spettante.

In seguito all’autorizzazione, il soggetto interessato potrà fruire del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive (Uniemens) e il datore di lavoro dovrà avere cura di non imputare l’agevolazione a quote di contribuzione non oggetto di esonero.

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