La concessione delle auto ai lavoratori: l’uso aziendale, l’uso personale e le loro conseguenze sul reddito di lavoro dipendente

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Va premesso che, in ambito aziendale, possono essere previste diverse modalità per l’assegnazione delle auto aziendali ai collaboratori, in funzione dell’utilizzo dell’auto da parte degli stessi. La conseguenza di queste scelte porta a relative ripercussioni in ambito fiscale e previdenziale sulla tassazione del reddito di lavoro dipendente.

Si possono preliminarmente distinguere le auto assegnate ai lavoratori:

  • per sole ragioni aziendali
  • per sole ragioni personali
  • Sia per ragioni personali sia per ragioni aziendali (uso promiscuo)

Esaminiamo le prime due prima di considerare gli effetti delle novità normative intervenute sulla terza.

La concessione dell’auto per sole ragioni aziendali

In questo caso, tutt’altro che infrequente, l’azienda è dotata di un proprio parco auto necessario per effettuare trasferte lavorative. Le auto, i furgoni e gli altri veicoli aziendali rientrano nelle disponibilità del lavoratore per esclusive ragioni lavorative / professionali.

Il veicolo aziendale, è bene sottolinearlo, non può essere assegnato al lavoratore neppure per il tragitto casa / lavoro poiché questo è pacificamente ed indiscutibilmente rientrante nella sfera “privata” del lavoratore.

Con riferimento a questo ultimo passaggio si deve considerare che esistono delle prassi aziendali (soprattutto in caso di furgoni / mezzi per impiantisti e dipendenti trasfertisti) di deroga a detto divieto. L’esperienza professionale mi porta a sostenere che esiste una certa “accettazione del fatto” in sede ispettiva di questa prassi; tuttavia resta un rischio poiché nessuna disposizione normativa prevede questa possibilità.

Sulle conseguenze in ambito fiscale / previdenziale (“fringe benefit”) l’auto non entra nel patrimonio del lavoratore, poiché è usata esclusivamente ai fini personali. Per questa ragione, nel caso rappresentato:

  • Non esiste alcuna applicazione di imponibile fiscale
  • (Conseguentemente) non esiste alcuna applicazione di imponibile previdenziale

Si ricorda, anche per questione di brevità nei prossimi esempi, che per il principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscali e previdenziali introdotto dal D. Lgs. 314/1997 quando una somma è imponibile ai fini fiscali lo è anche ai fini previdenziali, sulla base dello stesso valore lordo.

La concessione dell’auto per uso esclusivo personale

A differenza del caso precedentemente rappresentato, questo è molto infrequente nelle aziende.

L’auto viene assegnata al lavoratore per esclusive ragioni personali.

In questo caso occorre preliminarmente addentrarci nell’art. 51 T.U.I.R., il cui approfondimento è utile anche per esaminare l’ipotesi successiva. Con questo articolo il Legislatore arriva alla definizione del reddito di lavoro dipendente.

Secondo l’art. 51, primo comma del T.U.I.R. “Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.” (principio di onnicomprensività della retribuzione).

I successivi commi prevedono alcune deroghe importanti a questo principio, tuttavia l’auto assegnata al lavoratore esclusivamente per fini personali non rientra tra queste.

Ciò significa che, in base al successivo comma 3 dello stesso articolo “Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9”, ossia (art. 9 c. 3 T.U.I.R.) “il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso”.

Considerate le premesse normative, l’auto concessa al lavoratore per uso ESCLUSIVAMENTE personale rientra tra i casi da trattare come Fringe Benefit applicando, secondo il principio del valore normale sopra indicato, le tariffe di noleggio individuabili nel mercato per lo stesso autoveicolo.

Occorre, infine, fare attenzione poiché talvolta l’Agenzia delle Entrate e gli altri organi di controllo potrebbero far rientrare in questa ipotesi dei casi di “falso uso promiscuo” laddove l’uso promiscuo “dichiarato” sia in realtà un’auto assegnata per esclusivi tragitti casa / lavoro (sempre considerati personali) e tragitti esclusivamente privati, ma senza che il lavoratore usi l’auto per motivi lavorativi (trasferte, incontri, fiere, etc.).

Nella prossima puntata….. parleremo di “noleggio dell’auto ad uso promiscuo” e … Ne vedremo delle belle!!!

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