La duplice posizione dell’amministratore / dipendente: si può o non si può?

Download PDF

Il tema in commento oggetto di decenni di giurisprudenza e dottrina, peraltro non sempre omogenei, è stato da ultimo trattato da un interessante messaggio INPS (il n. 3359 del 17 settembre 2019). L’INPS, con tale contributo, riprende in modo organico la giurisprudenza formatasi in materia provando a delineare le caratteristiche distintive tra le posizioni di titolarità delle cariche sociali in seno alle società di capitali (soci, amministratori, membri del CdA) e l’instaurazione, tra la queste e la persona fisica che l’amministra, di un autonomo e distinto rapporto di lavoro subordinato.

La finalità ricercata dall’Istituto, con il messaggio in commento, è quella di assicurare uniformità di comportamento dei soggetti coinvolti, i principi di base espressi in materia con riguardo, in generale, alla figura dell’amministratore di società di capitali nelle sue funzioni tipiche di gestione e di rappresentanza della società, essendo il soggetto che, immedesimandosi  in quest’ultima, le consente di agire e di raggiungere i propri fini imprenditoriali.

Per completezza, l’Istituto con una precedente circolare (n. 179 dell’8 agosto 1989) aveva già escluso, in linea di massima, che per i “presidenti, gli amministratori unici ed i consiglieri delegati” potesse essere riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato valido con la medesima società. Questa posizione rigida era in realtà stata parzialmente rivista con il successivo messaggio n. 12441 dell’8 giugno 2011 che, adeguandosi alla giurisprudenza, si era riallineato al principio in base al quale l’incarico per lo svolgimento di un’attività gestoria, come quella dell’amministratore, in una società di capitali non esclude astrattamente la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

Nel messaggio dell’INPS si ribadiscono alcuni principi giurisprudenziali in materia di compatibilità di più rapporti nell’ambito della stessa società, in particolare modo le sentenze Cass., Sez. Un., n. 10680/1994 e Cass. n. 1793/1996 hanno stabilito che “né il contratto di società, né l’esistenza del rapporto organico che lega l'amministratore alla società, valgono ad escludere la configurabilità di un rapporto obbligatorio tra amministratori e società, avente ad oggetto, da un lato la prestazione di lavoro e, dall’altro lato la corresponsione di un compenso sinallagmaticamente collegato alla prestazione stessa. Ciò perché, in particolare, il rapporto organico concerne soltanto i terzi, verso i quali gli atti giuridici compiuti dall’organo vengono direttamente imputati alla società […]; con la conseguenza che, sempre verso i terzi, assume rilevanza solo la persona giuridica rappresentata, non anche la persona fisica. Ma nulla esclude che nei rapporti interni sussistano rapporti obbligatori tra le due persone”, anche di lavoro subordinato. Pertanto, “resta comunque escluso che alla riconoscibilità di un rapporto di lavoro subordinato sia di ostacolo la mera qualità di rappresentante legale della società, come presidente di essa”.

Peraltro, secondo la Suprema Corte (cfr. le sentenze n. 18476/2014 e n. 24972/2013) “l’essere organo di una persona giuridica di per sé non osta alla possibilità di configurare tra la persona giuridica stessa ed il suddetto organo un rapporto di lavoro subordinato, quando in tale rapporto sussistano le caratteristiche dell’assoggettamento, nonostante la carica sociale, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione dell’ente”.

La posizione dell’amministratore unico

Nello specifico caso in esame, la posizione della giurisprudenza è piuttosto definita e conforme: la figura di tale soggetto è in possesso del totale potere di esprimere autonomamente le volontà per conto della società che rappresenta.  In questo contesto l’assenza totale di una figura alternativa a tale soggetto ha portato la giurisprudenza di legittimità al principio di non compatibilità tra la qualifica di lavoratore subordinato e quella dell’amministratore unico dell’azienda

(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 24188/2006).

L’amministrato delegato

Tale circostanza, è da ritenersi distinta rispetto alla precedente, poiché per definizione l’amministratore delegato ha una delega la cui portata è definita dal CdA. Nel caso in cui tale delega abbia portata generale, la valutazione dell’Istituto non si discosta da quella prevista dell’amministratore unico ed in tal caso è esclusa la possibilità di intrattenere distinti rapporti di amministrazione e subordinazione. Nel diverso caso di attribuzione all’A.D. del solo potere di rappresentanza ovvero di specifiche deleghe limitate, non è ostativa in linea generale una distinta instaurazione di genuini rapporti di lavoro subordinato.

Il socio unico

Anche questo è un caso per il quale l’Istituto, richiamata giurisprudenza conforme in materia, esclude la possibile configurabilità di due distinti rapporti di lavoro.

In tale caso (come nel caso del titolare di ditta individuale) la proprietà della società è interamente conferita in capo ad un soggetto e tale circostanza esclude – nonostante l’esistenza della società come distinto soggetto giuridico – l’effettiva soggezione del socio unico alle direttive di un organo societario.

Il quadro degli esempi sopra riportati ci riporta ad una definizione di generale incompatibilità tra chi, di fatto, in azienda sia in possesso dell’esclusiva titolarità dei poteri di gestione, tanto da risultare “sovrano” della società stessa, non può assumere contemporaneamente anche la diversa figura di lavoratore subordinato (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, n. 21759/2004) essendo esclusa la possibilità di ricollegare ad una volontà “sociale” distinta la costituzione e gestione del rapporto di lavoro.

Apprezziamo, quindi, il lodevole tentativo dell’Istituto di trattare e riepilogare le sentenze giurisprudenziali su una materia così dibattuta e complessa.

In realtà, occorrerà una verifica reale e puntuale di ciascun singolo caso, poiché una volta stabilita l’astratta possibilità di instaurazione, tra la società e la persona fisica che la rappresenta e la gestisce, di un autonomo e parallelo diverso rapporto che può assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, dovrà verificarsi in concreto lo svolgimento di attività estranee alle funzioni inerenti al rapporto organico e che tali  attività siano contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione (cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 1399/2000, n. 329/2002 e n. 12630/2008).

Anche su quest’ultimo punto l’Istituto ricorda gli elementi sintomatici della subordinazione individuati dalla giurisprudenza e riproposti dalla prassi amministrativa adottata dagli Istituti (in particolare le storiche circolari n. 179/1989 e n. 117/1983), quali la periodicità e la predeterminazione della retribuzione, l’osservanza di un orario contrattuale di lavoro, l’inquadramento all’interno di una specifica organizzazione aziendale, l’assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale, l’assenza di rischio in capo al lavoratore, la distinzione tra importi corrisposti a titolo di retribuzione da quelli derivanti da proventi societari, e così via (Cass. n. 5886/2012).

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento