La Manovra correttiva e le conseguenze per i datori di lavoro

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Lo scorso 24 aprile, nella Gazzetta Ufficiale n. 95, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017. Il Decreto Legge, secondo le norme Costituzionali, entra in vigore immediatamente in data 24 aprile 2017 e titola così “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.

Il testo del DL 50/2017 introduce importanti novità fiscali per imprese, cittadini e professionisti, e detta norma (oggi meglio nota come “Manovrina”) dovrà essere convertita in legge dal Parlamento entro 60 giorni, con la possibilità di modifiche alle novità fiscali introdotte. Novità auspicate da imprese e professionisti, ed anche da chi scrive il presente contributo.

In queste pagine ci si vuole concentrare solo su due misure che riguardano la sfera dei “datori di lavoro” (ma non solo!), ed in particolare sulle novità delle compensazioni in F24 e sulle modalità di decontribuzione introdotte dalla Manovrina.

La prima è di assoluto rilievo, perché interesserà moltissimi contribuenti (praticamente tutti i datori di lavoro) e porterà non poche difficoltà alle aziende, soprattutto a quelle di medio/piccole dimensioni e conseguentemente ai professionisti delegati. Il tema è la modalità di compensazione dei crediti nel modello F24.

Già nel recente passato, vi sono state misure di prevenzione per il contrasto alle cosiddette compensazioni indebite, ossia quelle esposizioni nel modello F24 di codici tributo a credito non spettanti al contribuente, che utilizzandole nel modello di pagamento, riduceva o azzerava il saldo totale della delega.

La previsione contenuta nell’art. 3 della “Manovrina” prevede in particolare due ulteriori limitazioni, che cerchiamo di analizzare di seguito.

La limitazione delle compensazioni IVA

In materia di compensazione IVA, è per contrastare le indebite compensazioni, l’articolo 3 abbassa il limite delle compensazioni dei crediti IVA da 15.000 a 5.000 annuali.

Va precisato che il limite dei 5.000 (ridotto ad un terzo rispetto al passato) è il limite massimo per la cosiddetta compensazione libera, ossia “autogestita” dal contribuente, però il contribuente è comunque nelle condizioni di compensare anche importi superiori a detta soglia. In questo caso scatta la necessità del visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato o alternativa, per le società di capitali soggette al controllo contabile ex art. 2049-bis c.c., la sottoscrizione della dichiarazione da parte dell’organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Possono rilasciare il visto di conformità sulla dichiarazione IVA i seguenti soggetti:

  1. Gli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
  2. I soggetti iscritti alla data del 30.9.93 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laure in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni 3 I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese diploma di ragioneria, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
  3. I responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF-imprese

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate con la R.M. n. 82/E del 2014 ha chiarito che i soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità possono autocertificare la propria dichiarazione senza la necessità di rivolgersi a terzi.

Per poter rilasciare il visto di conformità, i suddetti professionisti (esclusi i responsabili dei CAF-imprese) devono:

  1. Stipulare una apposita polizza assicurativa della responsabilità civile
  2. Presentare una specifica comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente

Una volta effettuata la comunicazione di cui al punto 2, la DRE:

  • verifica il possesso dei requisiti richiesti;
  • iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato.

Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, deve essere verificata:

  1. La regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie
  2. La corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione
  3. La corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili
  4. La correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti

Di conseguenza, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve esibire al professionista abilitato o al CAF-imprese la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Le altre compensazioni in F24 con obbligo di invio telematico

Ma a far ancor più scalpore è la novità in merito alla compensazione delle imposte con modello F24: dal 24 aprile 2017 tutti i titolari di partita Iva dovranno inviare in modalità telematica tutti i modelli F24 con compensazione di imposte sui redditi, addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive alle imposte sul reddito, Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. La modalità telematica è obbligatoria per compensazioni di qualsiasi imposta e per qualsiasi e consiste nell’invio tramite Entratel o Fisconline, con la conseguenza che al contribuente sarà reso obbligatorio abilitarsi autonomamente ai due sistemi di cui sopra o rivolgersi ad un intermediario abilitato.

L’aggravio dei costi e delle complicazioni amministrative è veramente impegnativo, perché tale obbligo riguarderà tutti i datori di lavoro, basti pensare al bonus Renzi e a tutte le aziende che mensilmente utilizzano in compensazione il credito versato ai propri dipendenti.

Su questo punto in particolare, ci si augura che il provvedimento di conversione in Legge del D.L. 50/2017 preveda delle modifiche, atte a semplificare detta procedura. Va detto che, alla data in cui si redige il presente testo, il D.L. 50/2017 è già in vigore e la imminente scadenza del 16 maggio deve essere già gestita con le regole introdotte.

La decontribuzione del premio di produttività per il coinvolgimento paritetico

Un altro tema che vedrà interessati i datori di lavoro è contenuto nell’art. 55 del provvedimento in esame, con riferimento alla detassazione (e decontribuzione) del premio di produttività.

L’articolo 55 dispone, con riferimento alle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro con le specifiche modalità specificate nel Decreto interministeriale del 25 marzo 2016, la riduzione di venti punti percentuali dell’aliquota contributiva IVS a carico del datore di lavoro su una quota di premio detassabile non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore.

Per espressa previsione normativa, la misura agevolativa sopra indicata opera per i premi e le somme erogate in Esecuzione dei contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 50/2017 (24 aprile 2017), mentre per i contratti stipulati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi le vecchie disposizioni già vigenti alla medesima data, pertanto senza l’agevolazione contributiva in esame.

Si sottolinea che, per poter godere del beneficio contributivo in esame, debbano verificarsi tutte le condizioni previste in materia di detassazione previste dalla norma istitutiva contenuta nella Legge di Stabilità per il 2016 e poi dettagliate in particolare nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E del 15 giugno 2016.

 

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  1. Alberto Bortoletto Alberto Bortoletto

    Vi segnalo che nel frattempo è stata pubblicata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 04.05.2017
    Con detta risoluzione si fa presente che i controlli in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici, inizieranno solo a partire dal 1° giugno 2017.

  2. Alberto Bortoletto Alberto Bortoletto

    Vi segnalo che nel frattempo è stata pubblicata la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 57/E del 04.05.2017

    Con detta risoluzione si fa presente che i controlli in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici, inizieranno solo a partire dal 1° giugno 2017.


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