La nuova circolare INPS (199/2016) sugli Ammortizzatori Sociali

Download PDF

E finalmente arriva la tanto attesa Circolare INPS sugli AMMORTIZZATORI SOCIALI

Ad oltre un anno dall’entrata in vigore della riforma sugli ammortizzatori in costanza del rapporto di lavoro (CIG, CIGS, FIS) è arrivata l’ennesima circolare dell’Istituto, la numero 199 del 15 novembre 2016.

Non è bastato all’INPS un intero anno (dal 24 settembre 2015) per dare agli operatori tutti gli strumenti per operare prontamente in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, perché l’ondata di novità normative avrà preso di sorpresa evidentemente anche quest’ultimo.

La circolare in questione fornisce i primi chiarimenti in ordine a taluni profili applicativi della riforma degli ammortizzatori sociali introdotta dal D.lgs. n. 148/2015, con particolare riguardo all’operatività dei termini di decadenza dal diritto al conguaglio delle integrazioni salariali corrisposte dai datori di lavoro prima dell’introduzione dei nuovi sistemi di trasmissione delle denunce contributive, nonché ai termini di decorrenza delle nuove aliquote contributive e alle modalità di applicazione della variazione della misura della contribuzione addizionale nel corso del periodo di paga mensile.

I datori di lavoro, dall’entrata in vigore del D. Lgs 148 hanno iniziato a prendere le misure con i nuovi ammortizzatori sociali, o meglio i vecchi con le nuove regole.

Un tema che attendeva ancora le istruzioni operative, sino appunto all’arrivo della circolare in esame, era quello del calcolo e del sistema di versamento del contributo addizionale.

Infatti, come è noto, l’art. 5 del Decreto suddetto rivede le aliquote dovute del contributo addizionale, ma la vera novità è senz’altro rappresentata dal fatto che il suddetto contributo viene calcolato sulla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non prestata (cd “retribuzione persa”).

L’Istituto prevede infatti che “(…) è in corso di completamento la progettazione degli interventi di rimodulazione della dichiarazione contributiva UniEmens idonei a consentire la gestione degli adempimenti informativi connessi alla nuova disciplina in materia di cassa integrazione, anche in deroga alla normativa vigente, e dei fondi di solidarietà. (…)”

Nella circolare in esame l’Istituto anticipa agli operatori l’imminente arrivo di un’altra circolare nella quale saranno forniti :

  • i codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati;
  • le modalità per il calcolo ed il versamento della contribuzione addizionale riferita ai lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale regolati dalla predetta nuova disciplina.

Aspetto più importante, sul piano operativo, è rappresentato sulla tempistica per il versamento del contributo addizionale: l’Istituto infatti consente, ai fini dell’adeguamento dei vari software paghe, un termine massimo fissato al giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della suddetta circolare. Ovviamente, data l’assenza delle istruzioni nel periodo intertemporale, i datori di lavoro non avranno alcun aggravio per oneri accessori fino alla scadenza del periodo sopra indicato.

Riguardo alle tempistiche, viene analogamente affrontato anche il tema della decadenza che in questi mesi ha creato non poche preoccupazioni alla generalità dei datori di lavoro.

Infatti, se da un lato i datori di lavoro hanno ricevuto dall’Istituto le autorizzazioni per il conguaglio CIG, dall’altro attendevano il “libretto delle istruzioni operative” per poterle portare in compensazione nel modello UNIEMENS, in un periodo nel quale, come è noto, è previsto il termine generale di decadenza superati i sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

Anche su questo punto opera il principio secondo il quale la decadenza è fissata decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle relative disposizioni dell’Istituto.

A riguardo, il Consiglio Nazionale dell’Ordine, ha diramato un comunicato agli Ordini Provinciali che analizza il delicato tema delle alcune aziende che, considerato anche l’attuale momento di crisi, hanno effettuato ugualmente il conguaglio in Uniemens utilizzando codici non in uso. Questo comporterà l’invio di specifiche note di rettifica ai cassetti previdenziali, che verranno bloccate e conseguentemente annullate dallo stesso Istituto attraverso la costituzione di una task force appositamente dedicata.

Con riguardo al cambio di aliquota (9,12,15%) in corso di mese, l’Istituto dispone, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, che la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento