Le agevolazioni per le assunzioni nel 2017: Queste sconosciute. – Analisi della recentissima agevolazione “Apprendisti disoccupati”

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Partiamo con una provocazione: Qual è la domanda più ovvia, che ciascun imprenditore potrebbe rivolgere al proprio consulente del lavoro, nella fase di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro? Credo che tutti risponderemmo così:  Quali sono le agevolazioni in essere, per quest’anno, per l’assunzione di un lavoratore?

E’ una domanda spontanea, legittima, semplice e diretta, che ciascun imprenditore - di piccole, medie o grandi dimensioni - ha diritto a chiedere, e di cui ha diritto di ricevere una risposta.

Dal 2017 questa domanda mette in imbarazzo più di qualcuno.

Le ragioni di questo “imbarazzo” sono diverse, perché al 31 dicembre 2016, come d’incanto, sono terminati i benefici contributivi legati alle “storiche” agevolazioni cui eravamo più abituati ad accedere.

In primis, forse, lo sgravio triennale e biennale. Questi beneficio, seppur nato solo nel 2015, ha procurato sicuramente una buona risposta in termini di adesione.

Sempre a fine 2016 sono terminate anche altre agevolazioni, come lo storico beneficio riconosciuto dalla L. 223/91 per l’assunzione di lavoratori iscritti alla mobilità e lo “sgravio triennale” per l’apprendistato rivolto ai datori di lavoro di piccole dimensioni.

Vero è che nel 2017 ci sono state delle “new entry”, ma non si possono ritenere certamente soddisfacenti e nemmeno lontanamente paragonabili alle agevolazioni messe in soffitta. Se pensiamo, ad esempio, alle agevolazioni per l’assunzione di giovani che abbiano compiuto l’alternanza scuola lavoro, oppure a quelle relative alla riduzione della quota contributiva in caso di assunzione con apprendistato per qualifica o diploma professionale ovvero in caso di apprendistato di alta formazione, ci rendiamo tutti conto di quanto sia infrequente il ricorso a tali tipologie contrattuali.

Ma è proprio qui, quando siamo consapevoli che i benefici contributivi sono ridotti al lumicino che, da bravi consulenti, dobbiamo cercare l’asso nella manica!

Come sarà noto, con l’entrata in vigore del TU di apprendistato, è stata prevista a fianco alle tre “storiche” tipologie di apprendistato, anche una quarta tipologia: quella dei lavoratori in mobilità.

L’istituto, con riferimento a quest’ultima si era già espresso, con Circ. n. 128/2012 e messaggio  n. 11761/2013, confermando che il beneficio per l’assunzione dei lavoratori in mobilità sarebbe stato quello previsto dalla L. 223/91, e quindi di 18 mesi, in luogo di quello dell’apprendistato (durata variabile dai 3 ai 5 anni). Per tale ragione, le aziende sono state ben lontane da questa anomala tipologia contrattuale alla quale hanno preferito, giustamente, la classica assunzione ai sensi della L. 223/91 che, per assunzioni a termine convertite, arrivava a riconoscere ben 24 mesi di agevolazione contributiva.

Nel frattempo però, con il D. Lgs. 81/2015 (art. 47 c.4) si è estesa la possibilità di assunzione con apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche per i lavoratori beneficiari di un trattamento di disoccupazione. Tuttavia sono mancate, fino al recentissimo messaggio n. 2243 del 31 maggio, le istruzioni da parte dell’Istituto per beneficiare di detta agevolazione.

Con il citato messaggio l’Istituto distingue le agevolazioni tra l’assunzione di lavoratori beneficiari di mobilità (gli ultimi rimasti) e per quelli beneficiari di disoccupazione. Relativamente ai primi, richiamando le circolari sopra citate, conferma che  “ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”, fruendo del “regime contributivo agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge”, con esclusione dell’estensione dei benefici contributivi previsti ordinariamente per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Secondo l’Istituto, stante il fatto che il legislatore, con D.Lgs. n. 81/2015 con l’art. 47, commi 4 e 7, non ha apportato novità sostanziali sulla disciplina in commento, per i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, si applica il regime contributivo illustrato con la circolare n. 128/2012 (par. 4): per effetto dell’applicazione dell’art. 25, comma 9, della legge n. 223/1991, riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli apprendisti, per i primi 18 mesi dall’assunzione.

Al termine del periodo agevolato ex art. 25, comma 9, legge n. 223/91, cioè dal 19° mese, la contribuzione datoriale è dovuta in misura piena, in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro, mentre quella a carico dell’apprendista preserva la misura del 5,84% solo per il periodo di residua durata del contratto di apprendistato.

Al termine del periodo di apprendistato, a seguito della prosecuzione del rapporto di lavoro, sulla base delle disposizioni che regolano il regime dell’apprendistato, anche l’aliquota contributiva a carico del lavoratore è dovuta in misura piena in relazione al settore di classificazione ed alle caratteristiche aziendali del datore di lavoro.

Quanto ai lavoratori beneficiari di trattamento di disoccupazione, ricorda le deroghe rispetto alla disciplina dell’apprendistato professionalizzante, che attengono esclusivamente a:

  1. limiti di età (comma 4);
  2. disposizioni in materia di licenziamenti individuali (comma 4);
  3. estensione dei benefici contributivi a carico del datore di lavoro per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato (comma 7).

Anzitutto si annoverano le tipologie di “trattamento di disoccupazione” che consentono la tipologia contrattuale in esame: Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), Assicurazione Sociale per l’Impiego (Aspi e MiniASpi), indennità speciale di disoccupazione edile, indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL).

In secondo luogo, sottolinea che il regime contributivo dei lavoratori assunti in contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art.47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015, è il medesimo previsto dalla disciplina vigente per le assunzioni in apprendistato professionalizzante sulla base del regime ordinario, fatta eccezione per le specifiche deroghe espressamente contemplate dalla legge. In particolare, la riduzione dell’aliquota contributiva, a carico del datore di lavoro, alla misura prevista per gli  apprendisti per tutta la durata del periodo di formazione, che non può eccedere il limite di tre anni, elevabile a cinque per il settore artigiano edile e non.

Questo primo punto è decisamente il più importante, perché comporta un’agevolazione fino ai tre/cinque anni, con una tipologia di assunzione che, da sola non avrebbe creato uno “sconto” sulla aliquota contributiva a carico del datore di lavoro.

Ovviamente tale beneficio va a sommarsi con la previsione, per i datori di lavoro che occupano fino a nove dipendenti, dell’aliquota “ulteriormente ridotta” pari all’1,5% nel primo anno di contratto, al 3,0% nel secondo anno di contratto, per tornare all’ordinaria misura del 10% negli anni successivi al secondo . A carico dell’apprendista, previsione dell’aliquota contributiva 5,84% per tutta la durata del periodo di formazione, nelle stesse misure previste sopra.

Questa, seppur in un contesto di “crisi di identità” delle classiche agevolazioni contributive, potrebbe essere la soluzione per instaurare un rapporto di lavoro agevolato, consentendo da una parte (azienda) un beneficio contributivo di una durata interessante e dall’altra (lavoratore) un sostegno al reddito ed un’assunzione a tempo indeterminato.

 

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