Le FAQ più importanti ricevute dai convegni per i DATORI di lavoro in tempi di COVID-19

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In questo articolo del blog, si coglie l’occasione nel dare risposta ai quesiti più frequenti ricevuti nei convegni “ai tempi del Covid-19” per i datori di lavoro.

Domanda: Gli ammortizzatori dedicati alla Ex Zona Rossa, valgono SOLO per il PERIODO 23/02/2020 – 7/3/2020 (dal DPCM 8/3/2020 questi comuni non sono più zona rossa.  Un dipendente impossibilitato a recarsi a lavoro in quanto residente in questi comuni, dal 8/3/2020 aveva «libero accesso» al lavoro, ma con le restrizioni prima del Nord Italia, poi dal 12/3/2020 di tutta Italia). Pertanto, quanto “durano” i benefici della zona rossa?

Gli ammortizzatori della “Zona Rossa” (e delle “Zone Gialle”)sono stabiliti dal DL 9/2020 sono regolati dal DL 9/2020 e dalla Circolare INPS N. 38 del 12 marzo 2020.

Questi prevedono, in particolare, per la Zona Rossa la copertura di 13 settimane di ammortizzatore sociale. Per quanto attiene alle Zone Gialle (Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna)  l’art. 17 del DL n. 9/2020, la previsione riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese, limitatamente ai lavoratori già in forza alla data del 23 febbraio 2020.

Quesito: Azienda CCNL Terziario, vendita al minuto biancheria. Ha 3 unità operative: due ubicate a Verona e una ad Ancona, tutte con accentramento contributivo su Verona (peraltro le due di Verona sono a numeri civici attigui). A Verona ha in totale 15 dipendenti nelle due unità. Ad Ancona ha 5 dipendenti (anzi con il part-time ha poco meno di 5: 4,9 arrotondati a 5). Domanda: si può chiedere FIS sia per Verona sia per Ancona?

Ad oggi il Veneto ha la cassa integrazione in deroga: meglio approfittare di questa?

La comunicazione avvio procedura ai sindacati va fatta una unica per entrambe le province? indicando i sindacati di entrambe le province?

Rispondendo ai vari quesiti:

Si ritiene che l’azienda, nella sua complessità sia considerata azienda COMMERCIALE con più di 5 dipendenti e quindi versi, nella totalità delle UP ai fini INPS il contributo al FIS (Fondo di Integrazione Salariale). È comunque possibile avere una conferma di questa con una semplice verifica dall’iscrizione dell’azienda nel cassetto previdenziale e/o con la verifica del DM10 Virtuale e/o con la verifica dei contributi previdenziali calcolati nella busta paga. Una volta avuto conferma di questo, suggerisco uno strumento unico (FIS) per tutte le sedi. La comunicazione dell’avvio procedura deve essere fatta per entrambe le province se dotate di autonomia finanziaria e/o produttiva (in sostanza se sono anche “unità produttive” ai fini INPS)

Quesito: Stiamo presentando la domanda di FIS. Come procediamo?!

Presentiamo la domanda per l’intero periodo?! Ovvero le 9 settimane?

Noi stiamo facendo una chiusura di due giornate lavorative alla settimana (il mercoledì e il venerdì) in questo modo fruiremo delle 9 settimane (45 giornate lavorative) in un arco temporale che va dal 16/3 al 31/8.

Però entrando nel portale INPS per caricare la domanda stessa il programma mi fa inserire come data ultima unicamente 3 mesi dalla data di accordo sindacale (nel nostro caso accordo del 16/3 termine 15/6)

Il portale prevede anche la possibilità di richiedere una proroga!

A questo punto come ci comportiamo?!

Presentiamo la domanda per l’intero periodo?!

C’è una procedura differente o una modalità alternativa per la presentazione che ci consenta di poter utilizzare in modo flessibile l’intero periodo messo a disposizione?!

Rispetto alla nostra organizzazione interna se dovessimo tener conto dei tre mesi che mi indica il portale Inps potremmo sfruttare unicamente 25 giornate lavorative, diversamente spalmandole su un periodo più lungo potremmo fruire delle intere 45 giornate!

Su questo punto occorre fare una precisazione tecnica.

La procedura INPS di richiesta di CIG/FIS, per un retaggio dell’ordinario ammortizzatore sociale, obbliga chi trasmette la comunicazione ad indicare un massimo di 13 (??!) settimane consecutive massime….

La norma però PARLA CHIARO: le NOVE settimane NON sono assolutamente consecutive. Tuttavia, il limite esiste.

Fatta questa premessa, con riferimento alle modalità di presentazione delle pratiche, vediamo quali sono le soluzioni.

  • Le aziende che hanno una chiusura consecutiva da DPCM, un esempio tra tutti: i ristoranti, procedono ora – e comunque entro il 31/7/2020 – ad effettuare una UNICA domanda di CIG / FIS per Emergenza COVID-19 Nazionale, per nove settimane consecutive.

E cosa fare per le aziende che, come nel caso prospettato, NON hanno una chiusura consecutiva?

Qui si possono ipotizzare due distinte correnti di pensiero:

  • La PRIMA è quella di procedere ora ad effettuare una UNICA domanda di CIG / FIS per Emergenza COVID-19 Nazionale, per nove settimane consecutive. E poi (??) aspettare che escano dei chiarimenti
  • La SECONDA è quella di procedere ad effettuare una domanda di CIG / FIS per Emergenza COVID-19 Nazionale, alla fine di ciascun mese, a consuntivo, PROPRIO come avviene per le istanze CIG METEO…
  • Potrebbe paventarsi una terza ipotesi: se la società ha idee chiare ORA di quando godere degli ammortizzatori sociali, si potrebbe fare anticipatamente domanda di CIG per i giorni stabiliti dal verbale anche per i periodi FUTURI… quindi DOMANDE DISTINTE, mese per mese (ovviando al problema del max 13 settimane) relativamente alle ore prevedibili per i periodi futuri.

Quesito: BUONGIORNO, CON CIRCOLARE INPS N.38 DEL 12/03/2020 LA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA (AL PUNTO A) SPECIFICA CHE ,VISTA LA PARTICOLARE SITUAZIONE DI EMERGENZA IN CASO DI RICHIESTA DA PARTE DELL’AZIENDA ,FOSSE POSSIBILE AUTORIZZARE IL PAGAMENTO DIRETTO AL LAVORATORE SENZA CHE IL DATORE DI LAVORO PRODUCA LA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE LE DIFFICOLTA’ FINANZIARIE DELL’IMPRESA ..E’ ANCORA VALIDO QUESTO?? 

Non solo nella Circolare INPS 38 DEL 12/3 riguardate, come si ricorderà, le sole Zone Rosse e Gialle, ma anche nella successiva Circolare n. 47 del 28/3 è stato confermato che, sia per lo strumento CIG emergenza Covid-19 Nazionale, sia per lo strumento FIS Assegno Ordinario, è concessa la possibilità ai datori di lavoro di chiedere il pagamento diretto all’INPS anche senza dimostrare le comprovate difficoltà finanziare previste nelle ipotesi di accesso ordinario allo strumento.

Quesito: Per l’agricoltura che cassa possiamo utilizzare Cisoa oppure Cigd?

Prima la CISOA, poi (a Cisoa finita)  la Cassa integrazione in deroga.

Quesito: Ditte con dipendenti sopra 5 fino 15: hanno sia CIGD che FIS (in Zona Gialla); io avevo fatto la comunicazione con FIS, ho visto il mess INPS: ma nella pratica se io faccio la domanda FIS, faccio la CIGD quando ho esaurito le settimane? O faccio prima CIGD? (ma in questo caso vale la comunicazione inviata?)

Non è obbligatoria la richiesta DI CIG in deroga PRIMA del FIS.

Il Messaggio INPS N. Msg 1478/2020 si presta a facili fraintendimenti ma, a mio avviso, l’INPS non sta stabilendo un obbligo di godere della CIGD preventivamente rispetto al FIS.

Quesito: - ANF: se ho CIGO/FIS e anticipa la ditta pago anf interi; se invece paga l’inps e invio SR41 lo paga l’Inps (SOLO IN CIGO, NO FIS); se ho CIGD paga sempre inps perché io non posso anticipare; così anche in FSBA.

CIG ANTICIPATA dal datore à il datore PAGA GLI ANF

CIG con pagamento diretto à L’INPS paga gli ANF (compilando l’SR41) MA Può ANCHE PAGARLI direttamente IL DATORE DI LAVORO (basta che non li RE-INSERISCA nell’SR41)

FIS ANTICIPATA dal datore à il datore PAGA GLI ANF. Esiste attualmente un dubbio interpretativo che l’INPS riconosca gli ANF durante il periodo di FIS. Personalmente, anche tenuto conto di quanto sostiene la Fondazione Studi con Approfondimento del 02/04/2020.

FIS con pagamento diretto à L’INPS paga gli ANF (compilando l’SR41) MA Può ANCHE PAGARLI IL DATORE DI LAVORO (basta che non li RE-INSERISCA nell’SR41). Vale il discorso di sopra sul diritto.

FSBA con pagamento diretto (ESISTE SOLO QUELLA) à L’INPS paga gli ANF (compilando l’SR41) MA Può ANCHE PAGARLI IL DATORE DI LAVORO (basta che non li RE-INSERISCA nell’SR41).

CIGD con pagamento diretto (ESISTE SOLO QUELLA) à L’INPS paga gli ANF (compilando l’SR41) MA Può ANCHE PAGARLI IL DATORE DI LAVORO (basta che non li RE-INSERISCA nell’SR41).

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