Le nuove comunicazioni dei lavoratori occasionali accessori

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Tutta questa novella ha inizio in data 8 ottobre. Un sabato.

Si, perché al Legislatore italiano piace così: introdurre le norme in Gazzetta Ufficiale (D. Lgs. 185/2016 del 7 ottobre 2016) il venerdì (sera rigorosamente!) e, in barba a quello che abbiamo studiato nei libri, i decreti oggi hanno la stessa fretta tipica ormai di qualsiasi attività lavorativa si possa trovare nel Belpaese. E quindi: applicazione dal primo giorno successivo, ed addio vacatio legis. E, come facilmente intuibile, gli operatori del settore: studi di consulenza, non me lo si voglia in primis, e datori di lavoro in seconda battuta si sono trovati ad affrontare una norma della chiarezza non proprio cristallina il sabato 8 ottobre 2016… ovviamente di sabato, perché è il giorno del fine settimana, è quello in cui il “popolo del voucher” è chiamato in modo più massiccio nelle prestazioni lavorative. Dall’entrata in vigore della norma sino ai primi dieci giorni successivi è stato un susseguirsi di commenti di esperti e non, su come ed a chi fare le prime comunicazioni… tanto se si sbaglia, il rischio è “solo” una sanzione di ottocento euro, per ciascuna prestazione e per ciascun collaboratore… In data 17 ottobre sono arrivate le prime istruzioni con la prima Circolare dell’ispettorato  Nazionale del Lavoro, che ha dato qualche primo chiarimento per quanto riguarda la comunicazione obbligatoria sul lavoro occasionale accessorio.

Entriamo nel merito per capire di cosa stiamo parlando:

Si tratta di una comunicazione preventiva (almeno sessanta minuti prima) delle prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio. Al nuovo obbligo sono tenuti tutti i committenti imprenditori: agricoli e non agricoli, oltre ai professionisti. La circolare n. 1 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro prevede che i committenti non agricoli ed imprenditori dovranno comunicare, tramite email, alle mail appositamente istituite dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro le seguenti informazioni: i dati del committente (Codice Fiscale e ragione sociale, da riportare anche nell’oggetto dell’email), i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, e l’ora di inizio e di fine della prestazione. L’email non dovrà presentare allegati. Questa comunicazione dovrà essere effettuata entro 60 minuti dall’inizio della prestazione di lavoro. Si tratta di una novità che non sostituisce l’obbligo per il committente di dichiarare l’inizio dell’attività nei confronti dell’Inps, ma che va ad aggiungersi a quanto si era soliti fare. La violazione del suddetto obbligo di comunicazione comporterà l’applicazione della “sanzione amministrativa da € 400 ad € 2400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione”, senza possibilità di avvalersi della procedura di diffida. In sostanza, la sanzione applicabile risulterebbe essere quella “ridotta” pari al doppio del minimo: 800 euro. L’Ispettorato Nazionale inoltre ricorda che l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’Inps comporterà l’applicazione della maxisanzione per il lavoro nero. Concludendo la circolare, l’Ispettorato tranquillizza che “sarà tenuto in debito conto” dal personale ispettivo l’assenza di indicazioni per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del D. Lgs. 185 e la circolare in esame. Da ultimo, il 2 novembre 2017, arriva un ulteriore contributo del Ministero del Lavoro, Direzione Generale dell’attività Ispettiva. Un documento amministrativo del quale ormai tutti ci stiamo abituando, anche in ambito giuslavoristico:  le FAQ!

Tra queste, si ritiene utile ricordare le seguenti, che confermano anche le prime interpretazioni intervenute dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro.

Nelle ipotesi in cui il prestatore svolga l’attività per l’intera settimana, i datori di lavoro non agricoli possono effettuare una sola comunicazione con la specifica indicazione delle giornate interessate, del luogo e dell’ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata. Inoltre, per il prestatore che svolge l’attività in un’unica giornata ma con due fasce orarie differenziate - ad esempio dalle 11:00 alle 15:00 e dalle 18:00 alle 24:00 – è  sufficiente effettuare un’unica comunicazione con la specificazione degli orari in cui il lavoratore è impegnato in attività lavorativa. Grande apertura (e logica) sulle variazioni. Infatti si conferma che quando l’attività è già avviata la comunicazione di variazione va comunicata almeno 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

Più in particolare, a titolo esemplificativo, è possibile individuare le seguenti ipotesi:

- se cambia il nominativo del lavoratore: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa;

- se cambia il luogo della prestazione: almeno 60 minuti prima dell’inizio della attività lavorativa presso il nuovo luogo della prestazione;

- se si anticipa l’orario di inizio della prestazione: almeno 60 minuti prima del nuovo orario;

- se si posticipa l’orario di inizio della prestazione: entro 60 minuti prima del nuovo orario;

- se il lavoratore prolunga il proprio orario di lavoro rispetto a quanto già comunicato: prima dell’inizio dell’attività lavorativa ulteriore;

- se il lavoratore termina anticipatamente l’attività lavorativa: entro i 60 minuti successivi;

- se il lavoratore non si presenta: entro i 60 minuti successivi all’orario di inizio della prestazione già comunicata.

Ogni variazione e/o modifica che comporta una violazione dell’obbligo di comunicare entro 60 minuti dall’inizio della prestazione il nome, il luogo e il tempo di impiego del lavoratore si risolve in una mancata comunicazione di cui all’articolo 49, comma 3, penultimo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2015 e dà luogo, pertanto, all’applicazione della relativa sanzione. I consulenti del lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979 possono effettuare le comunicazioni in questione per conto dell'impresa ferma restando, come richiesto dalla circ. n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, l'indicazione anche nell'oggetto della e-mail del codice fiscale e della ragione sociale dell'impresa utilizzatrice dei voucher. Le comunicazioni possono riguardare cumulativamente anche una pluralità di lavoratori, purché riferite allo stesso committente e purché i dati riferiti a ciascun lavoratore siano dettagliatamente ed analiticamente esposti. Infine, sulla sede competente dell’Ispettorato si precisa che è quella individuata in base al luogo di svolgimento della prestazione. Se viene effettuata una comunicazione presso una sede diversa il committente potrà comunque comprovare l’adempimento dell’obbligazione…

 

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