Noleggio imbarcazioni da diporto – altro provvedimento dell’Agenzia delle entrate

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In un precedente contributo pubblicato il 19 ottobre u.s. abbiamo ripercorso le nuove regole IVA applicabili al noleggio e alla locazione di imbarcazioni da diporto a breve termine e a lungo termine, vale a dire per un periodo non superiore a 90 giorni e oltre 90 giorni:

  • con l’articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il legislatore nazionale ha adeguato l’ordinamento interno alle disposizioni della direttiva IVA e ha rimesso a un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate l’individuazione delle modalità e dei criteri di determinazione di tale effettivo utilizzo;
  • l’Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020, ha individuato i mezzi per provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea;
  • l’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, ha modificato il citato articolo 1 della legge n. 160/2019 ed è stata fissata al 1° novembre 2020 la data a decorrere dalla quale si applicano le innovative disposizioni. È stata, inoltre, estesa l’applicazione delle nuove regole anche ai servizi di locazione, noleggio e simili di imbarcazioni da diporto non a breve termine.

Le nuove indicazioni delle Entrate

Dando attuazione all’articolo 1, comma 725, della legge 2 dicembre 2019 n. 160, come modificato dall’articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, un nuovo provvedimento dell’Agenzia delle entrate (del 29 ottobre 2020) ha individuato i mezzi e le modalità di prova idonei a dimostrare l’utilizzazione e la fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’UE, ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera e), (breve termine) e dell’articolo 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), (lungo termine) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

L’effettiva utilizzazione e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’UE si evince, anzitutto, dal contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, anche sulla base della dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione stessa sotto la propria responsabilità al momento della messa a disposizione dell’imbarcazione.

Il contratto, tuttavia, deve essere supportato dai mezzi di prova, dai quali risulti che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.

Contratti a breve termine - Imbarcazione dotata di sistemi di navigazione satellitare o di trasponder

La prova è fornita attraverso i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione in uso. I dati e le informazioni devono essere in grado di indicare, con precisione e coerenza, le tratte marittime effettuate dall’imbarcazione da diporto. Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e delle informazioni in oggetto è di per sé idonea a provare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.

Contratti a breve termine - Imbarcazione non dotata di sistemi di navigazione satellitare

La prova è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio, ed altri contratti simili, a breve termine, accompagnata dalla produzione di almeno due dei seguenti mezzi di prova:

  • i dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale di bordo;
  • le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due, per ogni settimana di navigazione;
  • la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
  • la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea dell’imbarcazione da diporto.

Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.

I mezzi di prova - contratti non a breve termine

La prova dell’utilizzo e della fruizione al di fuori dell’UE dell’imbarcazione da diporto è fornita attraverso l’esibizione del contratto di locazione, anche finanziaria, noleggio e altri contratti simili, non a breve termine, nonché attraverso l’esibizione dei dati cartacei o digitali del giornale di navigazione o del giornale ufficiale di bordo o, in assenza di questi ultimi, di un registro vidimato, attestanti tutti gli spostamenti effettuati, le relative ore di moto, comprovate dall’apposito dispositivo conta ore, di inizio e fine di ciascun spostamento e, eventualmente, i trasferimenti effettuati per prove e/o spostamenti tecnici o attinenti a manutenzioni.

Inoltre, è necessario esibire almeno uno dei seguenti mezzi di prova:

  • i dati e le informazioni estratte dai sistemi di navigazione satellitare o di trasponder (ad esempio, sistema A.I.S., “Automatic Identification System”) in uso;
  • le fotografie digitali del punto nave per ogni settimana di navigazione individuata da un qualsiasi dispositivo e rilevata con una frequenza di almeno due per ogni settimana di navigazione;
  • la documentazione comprovante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) l’ormeggio dell’imbarcazione da diporto presso porti ubicati al di fuori dell’Unione europea;
  • la documentazione attestante (fatture, contratti, ricevute fiscali e relativi mezzi di pagamento) acquisti di beni e/o servizi, presso esercizi commerciali ubicati al di fuori dell’Unione europea, relativi all’utilizzo al di fuori dell’Unione europea.

Salvo fenomeni di frode o abuso, la fornitura dei dati e dei documenti indicati è idonea a comprovare che l’imbarcazione da diporto ha effettuato la navigazione al di fuori dell’Unione europea.

Dichiarazione di non imponibilità anticipata e responsabilità del dichiarante – contratti non a breve termine

In caso di dichiarazione resa dall’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto, circa la navigazione della stessa al di fuori dell’UE per ogni anno di durata del contratto (per il lungo termine), la quota di non assoggettabilità all’imposta s’intende provvisoriamente calcolata e il fornitore potrà emettere la fattura in regime di parziale o integrale esclusione.

Tuttavia, il dichiarante dovrà verificare a consuntivo quanto dichiarato anticipatamente e comunicare al proprio fornitore l’eventuale differenza rispetto alla percentuale indicata in base ai conteggi effettuati a consuntivo.

In tal caso, il fornitore dovrà, a sua volta, effettuare le necessarie variazioni in aumento o diminuzione procedendo, se del caso, a versare la maggiore imposta dovuta e gli interessi di mora, senza alcun pagamento di sanzioni.

Conservazione della documentazione

Il fornitore e l’utilizzatore dell’imbarcazione da diporto sono tenuti a conservare la documentazione comprovante l’effettivo utilizzo e fruizione dell’imbarcazione da diporto al di fuori dell’Unione europea per il periodo di cui all’articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Normativa

  • Articoli 7-quater, comma 1, lettera e), 7-sexies, comma 1, lettera e-bis), 56 e 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  • articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • commi 725 e 726 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio).

Prassi

  • Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 341339 del 29 ottobre 2020;
  • Agenzia delle entrate, provvedimento n. 234483 del 15 giugno 2020;
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 49 del 7 giugno 2002;
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 38 del 22 luglio 2009;
  • Agenzia delle entrate, circolare n. 43 del 29 settembre 2011.
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