Omessa dichiarazione dei redditi da parte dell’intermediario – Responsabilità e sanzioni

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Il commercialista che ha assunto l’obbligo di invio telematico delle dichiarazioni fiscali, può essere chiamato a rispondere, in via esclusiva, dell’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi dei propri clienti. In linea generale, infatti, la legislazione tributaria stabilisce che il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili, quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito, per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

Al fine di ottenere la sospensione della riscossione, il contribuente deve:

  • produrre copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria;
  • dimostrare di aver fornito al professionista le somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente (in sostanza, quindi, l’assenza di colpa, correlata all’inadempimento dell’intermediario).

Nel caso in cui venga accertata la responsabilità dell’intermediario (sentenza di condanna o patteggiamento), la sanzione amministrativa che va dal 120 al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250, ordinariamente prevista per il soggetto passivo, viene commutata ed irrogata nei confronti del commercialista inadempiente.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000.

L'intermediario può comunque ravvedersi, e scontare così una minore sanzione se:

  • presenta la dichiarazione entro 90 giorni dal termine di presentazione;
  • versa spontaneamente l'importo di 51 € a titolo di sanzione (codice tributo 8924), per ciascuna dichiarazione tardiva.

Per l’intermediario che ha omesso o ritardato la trasmissione di più dichiarazioni fiscali, si applica il cumulo giuridico delle sanzioni. In particolare, piuttosto che il c.d. cumulo materiale, che comporta una sanzione per ogni violazione commessa, si applica l'art. 12 co.1 del D.lgs. 472/1997 secondo cui il contravventore "è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio". Tali conclusioni sono state avvalorate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 12682 del 2015.

Norme di riferimento:

Legge n. 423 del 1995 (art. 1)

D.P.R. n. 322/1998 (art. 3);

Legge n. 689/1981 (art. 8);

D.Lgs. n. 471 del 1997 (art. 1)

D.Lgs. n. 472 del 1997 (art. 6)

Prassi:

Circ. AE n. 180 del 1998

Giurisprudenza:

Cass. civ., Sez. trib. V, n. 26848 del 2007

Cass. civ., Sez. trib. V, n. 884 del 2009

Cass. n. 12682 del 2015

 

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