ONLUS – il limbo

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Come noto, il RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore, dopo lunga gestazione, è a regime dal 23 novembre 2021.  Per le ONLUS si naviga ancora a vista in mancanza di un panorama normativo che è ancora incompleto e instabile.

Le ONLUS che attualmente sono iscritte nell’anagrafe delle DRE dell’agenzia delle entrate, sono al momento congelate. Non è più possibile iscriversi nel Registro Regionale. Le nuove ONLUS, dunque, hanno di fronte a sé due strade: iscriversi al RUNTS o non iscriversi e attendere.

L’anagrafe ONLUS (gestita dall’Agenzia delle entrate) cesserà di esistere a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui perverrà l’autorizzazione della Commissione UE, che consentirà di rendere operative le nuove norme fiscali introdotte dalla riforma del Terzo settore. Posto che l’autorizzazione della UE, dovrebbe pervenire nel corso del 2022, l’Anagrafe Onlus dovrebbe cessare di esistere il 1° gennaio del 2023.

ONLUS – al bivio del RUNTS

Le ONLUS che oggi sono iscritte all’anagrafe gestita dall’agenzia delle entrate debbono fare una scelta:

  • iscriversi al RUNTS (abbandonando il Registro delle ONLUS), mantenendo così il proprio patrimonio senza necessità di devolverlo;
  • attendere l’abrogazione del Registro ONLUS con automatica uscita dal medesimo il 31 marzo 2023 (nell’ipotesi sopra fatta che l’autorizzazione della Commissione UE arrivi nel 2022) e conseguente devoluzione del proprio patrimonio. Salvo che entro tale data ultima data richiedano il passaggio al RUNTS.

Infatti, la non iscrizione al RUNTS comporta, scaduto il tempo massimo:

  • l’obbligo di devolvere il patrimonio incrementale (quello formatosi successivamente alla costituzione dell’ente) a favore di un qualsiasi ETS;
  • l’impossibilità di fruire dei fondi del 5 per mille;
  • la perdita delle agevolazioni fiscali.

In merito alla disciplina fiscale delle ONLUS si ricorda che questa si diversifica a seconda del settore di operatività delle ONLUS.

Ad esempio:

  • le ONLUS organizzazioni di volontariato e le ONLUS cooperative sociali (sono ONLUS di diritto);
  • le associazioni e fondazioni che svolgono una o più delle attività di interesse generale elencate dalla normativa ONLUS.

Nella riforma del Terzo settore, le ONLUS non esistono, poiché i nuovi criteri di operatività dei benefici fiscali si basano sul tipo di organizzazione (es. presenza di volontari, di dipendenti, etc.) e di attività svolta.

Che fare

La scelta tra iscriversi al RUNTS o attendere in attesa della abrogazione del Registro delle ONLUS è soggettiva in base alle caratteristiche della ONLUS. Vale a dire, il discrimine è dato dai seguenti elementi.

Svolgimento di attività:

  • esclusivamente istituzionale;
  • mista istituzionale e commerciale;
  • solo commerciale.

Facciamo una premessa: attualmente le ONLUS sono enti del Terzo settore ancorché non iscritte al RUNTS e, conseguentemente, sono destinatarie di specifici benefici fiscali introdotti dal decreto Legislativo n. 117/2017 e già in vigore.

Ad esempio:

  • la possibilità per chi effettua elargizioni liberati all’ente di detrarre l’importo dall’Irpef;
  • le esenzioni previste per le imposte indirette (registro, successioni, donazioni, bollo etc.) e tributi locali.

Altre norme di carattere fiscale sono invece soggette all’attesa autorizzazione della Commissione UE.

ONLUS erogative

Ebbene, le ONLUS che non svolgono alcuna attività commerciale potranno iscriversi sin da ora al RUNTS, traendone i relativi vantaggi. Si tratta, ad esempio, delle ONLUS di mera beneficienza che raccolgono fondi (elargizioni di terzi e somme provenienti dal cinque per mille) e li destinano per le finalità proprie previste dallo statuto.

Queste ONLUS si potranno iscrivere al RUNTS nella Sezione “Enti filantropici”.

Il vantaggio dell’iscrizione al nuovo Registro ETS è dato dal fatto che le ONLUS non iscritte hanno l’obbligo di destinare i fondi raccolti a categoria svantaggiate nei settori previsti (assistenza sanitaria, istruzione, sport, etc.), mentre con l’iscrizione al RUNTS le attività di interesse generale potranno essere svolte a favore di categorie indistinte di beneficiari e non più a favore dei soggetti cc.dd. svantaggiati.

Resta il fatto che con il decreto milleproroghe 2022 (G.U. n. 49 del 22 febbraio 2022) è previsto che il 5 per 1.000 resti alle ONLUS anche per il 2022 pur in assenza di iscrizione al RUNTS (anno successivo all’operatività del RUNTS, istituito il 22 novembre 2021).

ONLUS miste

Le ONLUS che in parte finanziano la propria attività istituzionale con entrate commerciali (ad esempio somministrazione di alimenti e bevande, vendita di gadget) oggi sono costrette a svolgere le predette attività commerciali all’interno di limiti di importo in valore assoluto specifici che invece vengono meno con l’iscrizione al RUNTS. Questi enti potranno dunque svolgere attività commerciale “connesse” a quelle istituzionali con limiti quantitativi di tipo diverso e in taluni casi maggiormente performanti rispetto a quelli attuali.

ONLUS commerciali

Sono quelle la cui attività presenta un margine in utile. E’ opportuno che attendano l’autorizzazione della Commissione UE prima di operare le proprie scelte: fino ad allora continua, infatti, ad applicarsi la defiscalizzazione delle entrate commerciali, prevista dall’articolo 150 del Tuir (abrogato dal decreto Legislativo n. 117/2017 ma di fatto ancora in vigore in questo periodo transitorio).

Le regole fiscali per gli enti iscritti al RUNTS

La distinzione è di tipo qualitativo e quantitativo:

  • se l’ente, senza struttura imprenditoriale, svolge una attività commerciale (connessa a quella istituzionale) e le entrate sono uguali ai costi, ovvero le entrate superano i costi per non più del 5% (per non più di due esercizi) è probabile che l’ente potrà classificarsi tra quelli non commerciali in base alle nuove disposizioni previste dal TU terzo settore. In questo caso, l’ente si collocherà nella sezione residuale “Altri enti del Terzo settore”ottenendo la defiscalizzazione dei guadagni eventualmente prodotti dall’attività istituzionale;
  • viceversa, se l’ente ha una tipica organizzazione imprenditoriale, entrate prevalentemente commerciali che superano la soglia del 5%per ottenere (alcuni) vantaggi fiscali dovrà optare per l’ingresso nel settore delle Imprese Sociali (disciplinate da norme specifiche, esterne rispetto al codice del terzo settore). Come già detto, per gli enti erogativi, le cui entrate sono costituite da elargizioni liberali o da rendite del proprio patrimonio la Sezione più adatta sembra essere quella degli “enti filantropici”.

Resta il fatto che la collocazione non deve intendersi irrevocabile e definitiva posto che è possibile la migrazione all’interno delle diverse Sezioni.

Il 5 per mille – lavori in corso

Le modifiche introdotte dal Milleproroghe 2022 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022) prevedono uno slittamento dei termini per garantire l’accesso al 5 per mille in questa fase transitoria di avvio del RUNTS, ma si riferiscono esplicitamente ai soli enti iscritti, alla data del 22 novembre 2021, nell’Anagrafe delle Onlus o alle ODV e APS che si iscriveranno al RUNTS entro il 31 ottobre 2022.

Iscriversi al RUNTS - conseguenze

E’ utile ricordare che per iscriversi al RUNTS lo statuto deve essere conforme alle regole richieste dal decreto legislativo n. 117/2017 e che l’iscrizione al RUNTS comporta, tra l’altro:

  • il deposito al Registro del bilancio d’esercizio (predisposto con apposita modulistica ministeriale), nonché della relazione di missione.

La tenuta de:

  1. a) il libro degli associati o aderenti;
  2. b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo (ove nominato), e di eventuali altri organi sociali (se previsti).
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