PARTE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA ANCHE PER I FORFETTARI

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Dal 2019 l’obbligo di fattura elettronica è stato generalizzato per tutti gli operatori economici, ad esclusione di specifiche ipotesi individuate dall’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia per i contribuenti in regime forfettario (L. 190/2014) o in regime “dei minimi” (D.L. 98/2011) e per i soggetti passivi che hanno optato per il regime forfetario ai sensi della L. n. 398/91 (associazioni senza scopo di lucro e società sportive dilettantistiche) che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi di importo non superiore a €65.000.

L’articolo 18, commi 2 e 3, del “Decreto PNRR 2” ha esteso l’obbligo di emissione della fattura elettronica ai:

  • contribuenti in regime forfettario/in regime “dei minimi”;
  • associazioni in regime forfettario ex L. 398/91

con decorrenza:

  • a partire dal 1° luglio 2022, per ricavi/compensi del periodo 2021 superiori a €25.000;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per gli altri soggetti.

LA DECISIONE UE

Con decisione di esecuzione del Consiglio UE n. 2021/2251 è stata accordata all’Italia la proroga fino al-2024 della misura che autorizza ad adottare il sistema di fatturazione elettronica obbligatoria (in deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE), senza l’esclusione per i soggetti passivi in “regime di franchigia” per le piccole imprese.

COSA CAMBIA NELLA DISCIPLINA INTERNA – FINO AD OGGI

L’articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, è intervenuto a modificare l'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica, per sopprimere l’esonero dalla fatturazione elettronica ivi previsto per:

  • i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
  • i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398 (cd. “regime Siae”), e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000; fino ad oggi se tali soggetti, nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore a euro 65.000, dovevano assicurare che la fattura fosse emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d'imposta.

COSA CAMBIA NELLA DISCIPLINA INTERNA – DA DOMANI

Il comma 3 del citato articolo 18 ha introdotto una decorrenza differenziata del nuovo obbligo di fatturazione elettronica:

  • a partire dal 1° luglio 2022, per i soggetti che nell'anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000;
  • a partire dal 1° gennaio 2024, per i restanti soggetti. Dunque, i piccoli soggetti hanno 6 mesi di più.

SANZIONI

Il citato comma 3 dell’articolo 18 prevede che, per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applicano ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

L’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n. 471/1997 prevede che il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con sanzione amministrativa compresa tra il 5 ed il 10% dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

ESONERO PER GLI OPERATORI SANITARI

L’articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, prevede che, fino a tutto il 2022, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria.

L’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha previsto con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, che citate le disposizioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, si applichino anche ai soggetti che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.

Normativa

  • Articolo 18, commi 2 e 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;
  • articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
  • articolo 10-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;
  • articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12.
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