Perdite “significative” 2020 – Sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e ricapitalizzazione

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Per evitare che la perdita “significativa” del capitale (ossia superiore a 1/3 dello stesso), dovuta alla crisi da COVID-19, verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponesse le società - in ottemperanza agli obblighi stabiliti dal codice civile in via ordinaria - di fronte alla scelta di ridurre il capitale sociale, trasformarsi ovvero sciogliere la società con immediata messa in liquidazione, l’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020 (cd. Decreto liquidità) aveva stabilito che fino al 31 dicembre 2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro tale data, non si applicavano gli obblighi di riduzione nominale del capitale e di ricapitalizzazione previsti dal codice civile e per lo stesso periodo non operava la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale al di sotto del minimo legale.
La disposizione, che aveva generato più di un dubbio interpretativo, è stata ora interamente sostituita con una nuova disciplina dall’articolo 1, comma 266 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) la cui portata applicativa inizia a delinearsi compiutamente anche grazie ad alcuni contributi di dottrina.

La nuova formulazione dell’articolo 6 del decreto liquidità
In base alla nuova formulazione dell’articolo 6 del decreto-legge n. 23 del 2020, così come sostituito dal comma 266 della legge di bilancio 2021, per le perdite superiori a 1/3 del capitale sociale emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020:

  • superiori a 1/3 del CS - non c’è l’obbligo, se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, di ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate, previsto agli artt. 2446, commi 2 e 3, 2482-bis, commi 4, 5 e 6. Per tali perdite il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è posticipato al 5° esercizio successivo; l’assemblea che approva il bilancio di tale esercizio (il 5° successivo) deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Pertanto, per le società con esercizio coincidente con l’anno solare, le perdite che emergono dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020 comporteranno la necessità sottoporre all’assemblea l’ipotesi di riduzione del capitale da parte dell’assemblea che approva il bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2025, se la perdita nel frattempo non è diminuita a meno di 1/3;
  • perdite superiori a 1/3 del CS che riducono quest’ultimo al di sotto del minimo legale - non c’è l’obbligo di deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al minimo, o la trasformazione della società, previsto agli artt. 2447 e 2482-ter del Codice civile o ancora il suo scioglimento.
    In tale ipotesi, l’assemblea convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del 5° esercizio successivo. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, co. 1, numero 4), e 2545-duodecies c.c.

Le perdite oggetto di rinvio devono essere distintamente indicate in nota integrativa con specificazione della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell’esercizio.

I chiarimenti del Consiglio notarile di Milano – la massima 196
Il Consiglio notarile di Milano il 23 febbraio 2021 ha pubblicato la massima 196 a chiarimento della sopra illustrata disposizione. Secondo i notai di Milano per “perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020”, si devono intendere “tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infra-annuale riferiti a esercizi o frazioni di esercizi in corso alla data del 31 dicembre 2020, a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte”.
Si tratta, dunque, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, delle perdite evidenziate dal bilancio chiuso al 31 dicembre 2020, anche se prodottesi in esercizi precedenti. Per i soggetti con esercizio “a cavallo” rilevano ai fini della disposizione, ad esempio, le perdite evidenziate nel bilancio del periodo 1° luglio 2020 – 30 giugno 2021.
A tali perdite, dunque, deve essere riferita la sospensione fino al 5° esercizio successivo degli obblighi di riduzione del capitale per perdite ovvero della causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale a cui si riferisce la disposizione.
Dalla sospensione degli obblighi di riduzione del capitale e di ricapitalizzazione in relazione a dette perdite discende l’ulteriore conseguenza, secondo i notai milanesi, che sono legittime (se effettuate entro il 5° esercizio successivo):

  • le deliberazioni di aumento di capitale a pagamento non precedute dalla riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite suddette, nella misura in cui tali perdite persistano, anche qualora ad esito dell'aumento di capitale il patrimonio netto della società continui ad essere inferiore ai 2/3 del capitale sociale o inferiore al minimo legale;
  • le altre operazioni sul capitale o con effetti sul capitale sociale, che richiederebbero il rispetto delle predette disposizioni, ove applicabili.

I chiarimenti dell’Assonime
Anche l’Assonime ha illustrato la nuova formulazione della disposizione con la circolare n. 3 del 2021. L’Assonime, ha affermato che la sospensione riguarda le perdite da qualsiasi causa determinate (non solo quelle che sono un effetto diretto della crisi originata dal COVID), e inoltre, che le perdite significative ai fini dell’impatto sul capitale possono essere accertate

  • con le risultanze del bilancio di esercizio annuale;
  • con un apposito bilancio infrannuale che è riferito a una data diversa da quella della chiusura dell’esercizio (es. con una situazione patrimoniale infrannuale riferita a una qualsiasi data tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020).

L’associazione ha poi affrontato il tema di un eventuale aumento delle perdite negli anni successivi al 2020 rispetto al livello rilevato nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Secondo l’Assonime, anche l’eventuale incremento delle perdite negli esercizi successivi al 2020 è assorbito dalla disciplina speciale e, dunque, insieme alle perdite emerse nell’esercizio 2020, le perdite degli anni successivi godono della sospensione degli obblighi e posticipazione delle misure di riduzione e ricapitalizzazione determinando l’attivazione dei rimedi a tutela del capitale solo alla chiusura del 5° esercizio successivo.

Riferimenti normativi
• Articolo 1, commi 266 della legge n. 178 del 2020;
• Articolo 6 decreto-legge 23 del 2020.

Riferimenti di dottrina
• Consiglio notarile di Milano, massima 196
• Assonime, circolare n. 3/2021

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