Plafond di esportatore abituale e note di variazione Iva

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Ai fini della determinazione del plafond disponibile in capo all'esportatore abituale, occorre tener conto delle successive variazioni intervenute mediante l'emissione di note di debito o di credito, anche oltre l'anno di emissione della fattura, in relazione ad operazioni che avevano in precedenza concorso alla formazione dell’ ammontare del plafond disponibile.

Più precisamente, le note di accredito hanno l’effetto di ridurre l’ammontare delle operazioni originarie, di conseguenza tali operazioni “erodono” il plafond di competenza, ed in particolare:

  1. qualora la nota di credito sia emessa nel corso dello stesso anno di effettuazione dell’operazione, comporta una riduzione del plafond disponibile per lo stesso periodo;
  2. qualora la nota sia emessa in un periodo successivo, le ipotesi che possono verificarsi sono due:
  • la nota viene emessa il periodo successivo: essa deve comunque essere rapportata all’ammontare del plafond originato nell’esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l’operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
  • la nota viene emessa in esercizi ancora successivi: in questo caso la riduzione del plafond avviene comunque per competenza; potrebbe in questo caso verificarsi una ipotesi di splafonamento laddove la ditta abbia già utilizzato per intero l’ammontare di plafond originariamente determinato.

Si noti come l’emissione delle note di credito è facoltativa ai sensi dell’art. 26, co. 1, DPR 633/72: tuttavia, a nulla rileva la mancata emissione della nota stessa per ciò che attiene la formazione e l’erosione del plafond. In questo senso, la prassi dell’Agenzia delle Entrate (C.M. 13/E/1994) secondo cui  le note di credito, anche se non emesse, riducono la disponibilità del plafond.

Anche l’eventuale emissione di note di debito può dare origine a variazioni nell’ammontare del plafond disponibile. Secondo l’Amministrazione finanziaria (C.M. 8/D/2003), il trattamento delle note di debito deve essere il seguente:

  1. qualora la nota di debito sia emessa nel corso dello stesso anno di effettuazione dell’operazione, va portata in aumento del plafond disponibile per lo stesso periodo;
  2. qualora la nota sia emessa in un periodo successivo, le ipotesi che possono verificarsi sono due:
  • la nota viene emessa nel periodo successivo: essa deve comunque essere rapportata all’ammontare del plafond originato nell’esercizio precedente, in cui ha avuto luogo l’operazione principale. In questo caso se ne può tener conto nel prospetto di utilizzo del plafond;
  • la nota viene emessa in esercizi ancora successivi: in questo caso, poiché non è possibile un aumento del plafond per competenza, e considerato altresì che i termini per l’utilizzo del plafond sono scaduti, l’effetto viene definitivamente perduto.

Infine, ai sensi dell’art. 67, co. 2, DPR 633/72, la reintroduzione di beni in precedenza esportati fuori dal territorio della Comunità costituisce importazione a tutti gli effetti, e sconta quindi l’imposta in dogana. Ne consegue che la medesima reintroduzione non può avere altresì l’effetto di “annullare” la precedente esportazione che resta così “cristallizzata” ed il plafond in precedenza “creato” non viene modificato in diminuzione.

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