Pro-rata Iva e superbonus 110%

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L’art. 119, co. 9-ter (aggiunto dal D.L. n. 41/2021) stabilisce che “L'imposta sul valore aggiunto non detraibile, anche parzialmente, ai sensi degli articoli 19, 19-bis, 19-bis.1 e 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dovuta sulle spese rilevanti ai fini degli incentivi previsti dal presente articolo, si considera nel calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente”.

Sulla portata pratica della disposizione contenuta nel co. 9-ter si evidenzia che la quota di Iva soggettivamente indetraibile non è determinabile al momento della concessione dello sconto in fattura, ragion per cui si è posta la questione di come calcolare correttamente lo sconto in presenza di opzione esercitata ai sensi dell’art. 121 del D.L. n. 34/2020. La risposta dell'Agenzia delle entrate n. 118 del 15 marzo 2022 affronta la questione, precisando che in presenza di limitazioni soggettive alla detrazione dell’Iva (ossia in presenza di attività esenti che costringono al calcolo del pro-rata di cui all’art. 19-bis del DPR 633/72), lo sconto deve essere “parziale” nel senso che non può superare il corrispettivo al netto dell’Iva. E’ bene segnalare, tra l’altro, che lo stesso art. 121 del D.L. n. 34/2020, nel disciplinare l’opzione per lo sconto in fattura, dispone che lo stesso non può eccedere il corrispettivo, che in ambito Iva significherebbe in ogni caso l’ammontare al netto dell’Iva. Tornando al caso affrontato nella risposta, l’Agenzia delle entrate ritiene che si debba procedere come segue in presenza di sconto in fattura per un intervento che può beneficiare del superbonus 110%:

  • lo sconto deve essere “parziale” e limitato al corrispettivo pattuito, e quindi all’importo al netto dell’Iva, e ciò a prescindere dalla percentuale provvisoria del pro-rata Iva applicata dal beneficiario;
  • l’Iva effettivamente indetraibile, determinata con la percentuale definitiva in sede di dichiarazione annuale Iva (e quindi l’anno successivo) potrà essere portata in detrazione solamente in dichiarazione dei redditi dell’impresa.

La posizione espressa dall’Agenzia delle entrate nella risposta in commento, se da un lato “risolve” la questione di come determinare la quota di Iva non detraibile, escludendola dall’importo oggetto di sconto in fattura, dall’altro penalizza in modo evidente quelle imprese con pro-rata di detrazione pari o vicino allo zero, in quanto le costringe a dover gestire in dichiarazione il costo corrispondente all’Iva non detratta, con conseguenze negative in caso di incapienza di imposta. Va segnalato, infine, che secondo l’Agenzia la soluzione indicata è applicabile solamente per l’Iva non detratta per effetto del pro-rata in presenza di sconto in fattura per interventi che fruiscono del superbonus, e non anche per quelli che rientrano nelle detrazioni ordinarie. Questo dovrebbe significare che per le spese che danno diritto ai bonus ordinari, l’Iva non detratta soggettivamente (pro rata) dovrebbe costituire una spesa generale che non può mai essere “capitalizzata” sul costo agevolabile ed oggetto di sconto in fattura.

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