Registro unico del terzo settore (RUNTS) – emanate le disposizioni attuative

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Con il decreto 15 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono state definite le disposizioni attuative del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art. 45 del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117. In particolare, con detto decreto, sono state individuate:

  • le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli enti nel RUNTS, nonché i documenti da presentare per l'iscrizione;
  • le modalità di deposito degli atti;
  • le regole per la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del RUNTS;
  • le modalità di comunicazione dei dati tra il Registro imprese e RUNTS con riferimento agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro delle imprese.

Le sezioni in cui si articola il RUNTS

Il RUNTS è suddiviso nelle seguenti sezioni:

  • organizzazioni di volontariato, a cui sono iscritte gli ODV di cui agli articoli 32 e ss. del Codice del Terzo settore;
  • associazioni di promozione sociale, a cui sono iscritte le APS di cui agli articoli 35 e ss. del Codice;
  • enti filantropici, a cui sono iscritti gli enti di cui agli articoli 37 e ss. del Codice;
  • imprese sociali, a cui sono iscritte le imprese di cui al D.lgs. n. 112 del 2017 comprese le cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991 (per tali enti il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS è soddisfatto attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese);
  • reti associative, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 41 del Codice;
  • società di mutuo soccorso, a cui sono iscritti gli enti di cui all'art. 42 del Codice, costituiti ai sensi della legge n. 3818 del 1886 che non siano soggetti all'obbligo di iscrizione nella sezione «imprese sociali» presso il Registro imprese. Per le società di mutuo soccorso soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione speciale, la stessa soddisfa il requisito dell'iscrizione nella sezione del RUNTS;
  • altri enti del Terzo settore, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi dai precedenti.

L’iscrizione dell’ente del terzo settore al RUNTS

Il procedimento per l’iscrizione al RUNTS è differente a seconda che l’iscrizione riguardi:

  • enti senza personalità giuridica. Nell’ambito di tale categoria disposizioni specifiche sono, inoltre, previste per l’iscrizione di reti associative, di enti della protezione civile, di società di mutuo soccorso, di ETS che esercitano l’attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, di enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • enti con personalità giuridica. Sia quelli di nuova costituzione, ovvero di quelli già costituiti e iscritti al RUNTS che hanno successivamente ottenuto la personalità giuridica o ancora le associazioni non riconosciute non iscritte nel RUNTS.

In linea generale, per l’iscrizione al RUNTS degli enti senza personalità giuridica è necessario che il rappresentante legale dell'ente invii specifica domanda all'Ufficio del Registro unico nazionale della regione o della provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale.

Effetti dell’iscrizione

L'iscrizione nel RUNTS:

  • ha effetto costitutivo per l'acquisizione della qualifica di ente del Terzo settore e costituisce presupposto per la fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
  • per le associazioni e le fondazioni del terzo settore di cui all’art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice, l’iscrizione al RUNTS può essere anche chiesta per ottenere la personalità giuridica, previa osservanza dei presupposti.

Sono collegati all'iscrizione in ciascuna delle rispettive sezioni del RUNTS le qualifiche di associazione di promozione sociale (APS), di organizzazione di volontariato (ODV), di ente filantropico, di società di mutuo soccorso non tenute all'iscrizione nell'apposita sezione «imprese sociali» del Registro imprese, di Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali tipologie di ETS.

L'iscrizione nel RUNTS, comporta, inoltre, l’obbligo dell’utilizzo nella denominazione sociale e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle locuzioni specifiche di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi acronimi.

Diversamente, le qualifiche di impresa sociale, di società di mutuo soccorso tenuta all'iscrizione nel Registro imprese, nonché i relativi benefici sono collegati all'iscrizione nella sezione «Imprese sociali» del Registro imprese.

Trasmissione di dati, comunicazione e informazioni

Una volta iscritto, ciascun ETS è tenuto, esclusivamente in via telematica, a tenere aggiornate le informazioni, nonché a depositare:

  • le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
  • il bilancio, i rendiconti delle raccolte fondi e ove previsto il bilancio sociale;
  • le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, liquidazione, scioglimento, cessazione, estinzione;
  • i provvedimenti delle Autorità giudiziaria e tributaria che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l'estinzione;
  • la comunicazione di perdita della natura non commerciale dell'ente;
  • gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da norme di legge o regolamento;
  • la dichiarazione di accreditamento per l'accesso al 5 x 1.000 se successiva all'iscrizione.

Riferimenti normativi

  • Articolo 53 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
  • Decreto 15 settembre 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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