Reverse charge IVA per appalti “labour intensive”

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Il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di conversione, ha introdotto, come spiega la relazione illustrativa, una disposizione per contrastare la pratica illecita di costituire false cooperative e false imprese per evitare di assumere manodopera interna, delegando alle finte cooperative (che non versano l’IVA evadendola) il reperimento delle risorse, e, conseguentemente, realizzare l’attività economica a un costo inferiore. La circostanza che i soggetti interposti non siano patrimonializzati e, dunque, non aggredibili con la riscossione coattiva, comporta l’impossibilità dell’Amministrazione finanziaria di recuperare le risorse finanziarie sottratte illecitamente.

Obbligo di inversione contabile

L’articolo 4, comma 3, del decreto-legge ha aggiunto all'articolo 17, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a-quater), la lettera a-quinquies), che estende il meccanismo dell‘inversione contabile in materia di IVA (reverse charge) alle prestazioni effettuate mediante:

  • contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati;
  • rapporti negoziali comunque denominati,

che vengano svolti:

  • con il prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive, ovvero tutti i settori caratterizzati dal consistente utilizzo di manodopera);
  • presso le sedi di attività del committente;
  • con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili.

In presenza delle due condizioni, ossia:

  • del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa presso le sedi di attività del committente;
  • dell'utilizzo di beni strumentali del committente o a lui, comunque, riconducibili,

si avrà, quindi, il meccanismo speciale di applicazione dell'Iva, il quale non troverà applicazione se la prestazione di manodopera è resa al di fuori di tali circostanze.

Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA verranno fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e, pertanto, il committente integrerà la fattura dell’imposta secondo l’aliquota prevista per la prestazione, imputandola a debito e, quindi, portandola in detrazione se spettante.

Sono escluse dal predetto regime IVA le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti cui si applica lo split payment e delle agenzie per il lavoro disciplinate dal d.lgs. n. 276/2003 (somministrazioni di lavoro).

Ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo 4, l’efficacia della disposizione di cui al comma 3, sopra illustrata, è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

Tale estensione del reverse charge, sia pure subordinata all’autorizzazione UE, e l’esclusione per i soggetti a cui si applica lo split payment sottintende l’intenzione di chiedere la proroga dello split payment, in scadenza al 30 giugno 2020.

Dubbi

Sin d’ora si può immaginare che sorgeranno non pochi dubbi interpretativi, riguardo, in particolare, alla riferibilità al committente delle sedi in cui è prestata l'attività e delle attrezzature impiegate.

Il conferimento di mezzi e strumenti di lavoro da parte del committente non incide sulla genuinità dell’appalto, se l’organizzazione del lavoro rimane saldamente in capo all’appaltatore (es. gestione del servizio logistica, giacenza e trasporto materiali pericolosi); infatti, il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente, ovvero dell’appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore, non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione della fattispecie in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell’appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell’opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un’ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all’appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull’appaltatore stesso (Ministero del Lavoro, circolare  11febbraio 2011, n.5).

La genuinità dell’appalto è messa in discussione solo quando l’utilizzazione, da parte dell’appaltatore, di macchine e attrezzature fornite dall’appaltante è di rilevanza tale da rendere del tutto marginale e accessorio l’apporto dell’appaltatore stesso (Cass.19 novembre2010, n. 23495).

Possibili modifiche in conversione

Nell’Audizione del Ministro dell’Economia e delle finanze, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019, è stato, tuttavia, sottolineato che nell’intento di colpire coloro che si arricchiscono alle spalle dello Stato e dei propri dipendenti, non devono essere danneggiate le imprese sane. Il documento segnala il dialogo con le associazioni di categoria per migliorare le norme e la possibilità di circoscrivere meglio l’ambito di applicazione della disposizione, per esempio limitandola alla somministrazione di manodopera invece che a tutti i meccanismi di appalto subappalto e affidamento.

Normativa

  • Articolo 4, comma 3, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in corso di conversione, recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”
  • articolo 17, comma 6, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, lettera a-quinquies)

Giurisprudenza

  • Cassazione 19 novembre 2010, n.23495

Prassi

  • Ministero del Lavoro, circolare 11 febbraio 2011, n.5
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