Soggetti Ires – i termini di versamento delle imposte per il 2020

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Con l’art. 106 del decreto-legge n. 18 del 2020 è stato stabilito che, in deroga a quanto previsto dagli art. 2364, comma 2, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio e dunque, entro il 28 giugno 2020. Per le società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile è stata, invece, prevista la più ampia facoltà di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020 con l’art. 7, comma 2-bis del D.L. n. 23 del 2020, che ha modificato l’articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020.

Il differimento del termine di approvazione del bilancio impatta automaticamente anche sui termini di versamento delle imposte dal momento che, per le imprese che se ne avvalgono, comporta una proroga del termine di scadenza dei versamenti relativi alle imposte di periodo, segnatamente all’IRES e all’IRAP.

Più recentemente con il DPCM 27/6/20 (pubblicato in G.U. n.162 del 29/6/20) sono stati differiti al 20 luglio i termini di versamento delle imposte per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (5.164.569 euro).

Termini ordinari di versamento

L’art. 17 D.P.R. n. 435 del 2001 prevede, in linea generale e ordinaria, che per i soggetti Ires il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'Ires ed a quella dell'Irap è effettuato entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta.

I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, versano il saldo entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (si tratta delle particolari ipotesi previste dall’art. 2364, comma 2, c.c. di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, in cui il bilancio può essere approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio).

Se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge di cui al precedente periodo, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

I versamenti possono essere effettuati entro il 30° giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Esempio

  • Bilancio approvato entro il 31 maggio 2020
  • Scadenza versamenti: 30 giugno
  • Scadenza versamento con 0,40%: 30 luglio

Esempio

  • Bilancio approvato dal 1° al 28 giugno 2020
  • Scadenza versamenti: 31 luglio
  • Scadenza versamento con 0,40%: 30 agosto

I versamenti di acconto dell'Ires e quelli relativi all'Irap, sono effettuati in 2 rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della 1° rata non superi 103 euro:

  • Il 40% dell'acconto dovuto è versato alla scadenza della 1° rata (ma questo acconto per l’Irap non è dovuto a titolo definitivo) e
  • il residuo importo alla scadenza della seconda.

Il versamento dell'acconto è effettuato, rispettivamente:

  1. per la 1° rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;
  2. per la 2° rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all'Ires e all'Irap il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l'ultimo giorno dell'11° mese dello stesso periodo d'imposta.

Per i soggetti ISA il meccanismo di versamenti in acconto è derogato dall’art. 58 D.L. n. 124 del 2019. Per tali soggetti i versamenti di acconto dell'Irpef e dell’Ires nonché quelli relativi all'Irap sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50% (resta il fatto che il primo acconto Irap non è dovuto a titolo definitivo).

La proroga dei versamenti al 20 luglio

Le società di capitali che non hanno fruito della facoltà concessa dall’art. 106 del D.L. n. 18 del 2020, di convocazione dell’assemblea ordinaria entro il 28 giugno 2020 (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), ed hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (entro il 29 aprile) sarebbero tenute, come sopra visto, entro il 30/6/20 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Tali società hanno comunque la facoltà di effettuare il versamento entro il 30° giorno successivo ai termini previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (30 luglio 2020).

Tuttavia, considerando il differimento previsto dal DPCM citato per i soggetti ISA, detti soggetti potranno effettuare i versamenti

  • entro il 20 luglio 2020 senza maggiorazione;
  • dal 21/7 al 20/8/20, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
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