Volume d’affari ai fini dello status di esportatore abituale Iva

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La qualifica di esportatore abituale richiede il confronto delle operazioni con l'estero rilevanti con il volume di affari IVA “rettificato”. Ai fini che qui interessa, il predetto parametro è dato dall’ammontare delle operazioni imponibili, non imponibili, esenti (al netto delle cessioni di beni ammortizzabili materiali e di beni immateriali: diritti di brevetti industriali, di utilizzazione delle opere dell’ingegno, di concessioni e marchi di fabbrica) registrate nell’anno solare precedente (plafond fisso) o nei dodici mesi precedenti (plafond mobile), escluse:

  • le cessioni di beni in transito o depositati nei luoghi soggetti a vigilanza doganale, che non si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello stato (articolo 7- bis , co. 1, del DPR n. 633/72);
  • le operazioni di cui all’articolo 21, co. 6- bis, del DPR n. 633/72, ossia le operazioni non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale (di cui agli articoli da 7 a 7- septies del DPR n. 633/72), per le quali è stato espressamente previsto l’obbligo di emissione della fattura allorché si tratti di cessioni di beni e prestazioni di servizi:
  • diverse da quelle esenti (articolo 10, co. 1, n. da 1 a 4 e 9 del DPR 633/72), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore dell’imposta in un altro Stato membro dell’Unione europea;
  • che si considerano effettuate fuori dell’Unione europea.

Pertanto, solo nell’ipotesi in cui il totale operazioni “con l’estero” effettuate e registrate nell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti) sia superiore al 10% del volume d’affari rettificato dell’anno solare precedente (o dei dodici mesi precedenti), sarà possibile definire il soggetto passivo iva un “esportatore abituale”.

In buona sostanza, il volume d’affari “rettificato” che assume rilievo per il confronto con le operazioni non imponibili per la verifica dello status di esportatore abituale è dato dalla differenza tra i seguenti righi del quadro VE del modello Iva 2020:

  • VE50 Volume d’affari
  • VE34 Operazioni non soggette all’imposta di cui agli articoli da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72.

Se l’importo delle operazioni non imponibili indicate nel rigo VE30 è superiore al 10% della predetta differenza, il soggetto passivo è considerato esportatore abituale, ed il suo plafond disponibile (quale importo di acquisti senza applicazione dell’Iva) è pari al predetto importo indicato nel rigo VE30.

Le operazioni da considerare ai fini dell’acquisizione dello status di “esportatore abituale” (e che andranno considerate anche ai fini della quantificazione del plafond) sono  solamente quelle registrate nell’anno solare (o nei dodici mesi precedenti), ivi comprese le fatture relative ad acconti per operazioni non ancora effettuate: la L. 18.2.1997 n. 28 ha previsto, infatti,  un’ importante semplificazione al riguardo, stabilendo che, anziché fare riferimento alle operazioni “effettuate” (dove l’effettuazione andava verificata sulla base della normativa doganale), occorre verificare le operazioni “registrate” (C.M. n. 145/E del 1998). E’ necessario, quindi, che la fattura di vendita sia stata registrata, nei modi e nei termini previsti dalle disposizioni del DPR 633/72.

Con particolare riguardo alle fatture differite va precisato, invece, che queste rilevano con riferimento all’anno della consegna dei beni. Es. una fattura differita emessa il 15 gennaio 2020 a fronte di una consegna dei beni effettuata nel mese di dicembre 2019, rileva come volume di affari nell’anno 2019 (l’imposta relativa confluisce infatti nell’anno 2019). In questo modo, il plafond “coincide con le risultanze contabili e con i dati evidenziati in sede di dichiarazione annuale IVA”.

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