Acconto Iva: metodo analitico

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Entro il giorno 27 dicembre 2022, i soggetti passivi IVA devono procedere al pagamento di un acconto dell’IVA relativa all’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), salvo ricorrano specifiche ipotesi di esonero.

Il contribuente ha a disposizione tre metodi alternativi di determinazione dell’acconto IVA (metodo storico, metodo previsionale e il metodo analitico), con possibilità di applicare il metodo più favorevole o di più semplice adozione, ovvero di non versare alcunché qualora, in base al metodo scelto, non risulti dovuta alcuna somma.

Adottando il metodo analitico (o effettivo) previsto dall’articolo 6, comma 3-bis, della Legge 405/90, la base di calcolo dell’acconto IVA è determinata tenendo conto dell’importo risultante da un’apposita liquidazione dell’imposta, relativamente alle operazioni effettuate nell’ultimo periodo dell’anno (mese o trimestre), fino alla data del 20 dicembre. Più precisamente, l’acconto IVA 2022 è pari al 100% dell’imposta risultante dall’apposita liquidazione effettuata al 20.12.2022, la quale tiene conto:

  • per i contribuenti trimestrali, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1.10.2022 - 20.12.2022 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo (1.10.2022 - 20.12.2022);
  • per i contribuenti mensili, delle operazioni attive effettuate nel periodo 1.12.2022 - 20.12.2022 (ivi comprese quelle oggetto di fatturazione differita) e delle operazioni passive registrate nel medesimo periodo (1.12.2022 - 20.12.2022).

Per la corretta determinazione dell’acconto IVA, occorre, inoltre, tener conto delle regole particolari previste per alcune tipologie di contribuenti.

Contribuenti che operano nei settori di cui all’articolo 1, comma 471, L. 311/2004

I contribuenti che operano nei settori di cui all’articolo 1, comma 471, L. 311/2004 (es. le aziende che somministrano acqua, gas, energia elettrica, ecc.) devono calcolare l’acconto IVA in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti (o che avrebbero dovuto eseguire) per i primi tre trimestri del 2022, se nell’anno 2021 hanno versato un ammontare di IVA superiore ad euro 2.000.000 (c.d. “metodo storico speciale)”: non è ammessa l’adozione del metodo storico ordinario e di quello previsionale, mentre è consentita l’applicazione del metodo analitico (risoluzione n. 16/E del 21.1.2008 e circolare n. 54/E del 23.12.2005).

Soggetti con contabilità separata di cui all’articolo 36 del DPR 633/72.

Nella determinazione dell’acconto IVA, i soggetti con contabilità separata di cui all’articolo 36 del DPR 633/72devono calcolare:

  • il dato storico sommando algebricamente le risultanze dell’ultima liquidazione periodica del 2021 (per i contribuenti “mensili” e per quelli trimestrali “per natura”) e della dichiarazione annuale IVA per il 2021 (per i contribuenti trimestrali “per opzione”), tenendo conto dei correttivi da apportare alle citate risultanze, qualora nel corso del 2022 si siano verificate variazioni nei volumi d’affari delle attività gestite separatamente rispetto al 2021;
  • il dato previsionale (e si ritiene anche quello effettivo) con i medesimi criteri sopra descritti, ma facendo riferimento alle risultanze previste per il 2022.

Soggetti che affidano a terzi la tenuta della contabilità

E’ prevista la possibilità di determinare l’acconto IVA per il 2022 in misura pari a due terzi dell’imposta dovuta in base alla liquidazione per il mese di dicembre 2022, che considera le annotazioni eseguite nel mese di novembre dello stesso anno (Circolare n. 40/E dell’11.12.1993).

P.A. e società soggette allo split payment

L’acconto IVA dovrà essere determinato secondo uno dei metodi ordinariamente previsti, ossia storico, previsionale o analitico, sempre tenendo conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito dello split payment e a prescindere dal metodo di versamento utilizzato: diretto a mezzo modello F24 (articolo 5, comma 01, DM 23.1.2015), ovvero nell’ambito delle liquidazioni periodiche mediante l’annotazione della fattura nei registri IVA (articolo 5, comma 1, DM 23.1.2015).

Operazioni straordinarie e procedure concorsuali

In termini generali, il soggetto risultante dalle operazioni straordinarie o dalle altre modifiche sostanziali soggettive è tenuto al versamento dell’acconto sulla base della situazione esistente in capo al soggetto dante causa. A questo proposito, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che (Circolare n. 52/E/1991):

  • in relazione al soggetto dante causa, estinto entro la data del 30 novembre 2022 (per i contribuenti mensili) o entro il 30 settembre 2022 (contribuenti trimestrali), non è dovuto il versamento dell’acconto;
  • con riguardo al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2022, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2021, ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2021) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto la fusione, compensando le risultante creditorie con quelle debitorie;
  • qualora l’operazione straordinaria abbia effetto tra il 28 dicembre 2022 e il 31 dicembre 2022, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto entro il 27 dicembre 2022. Le liquidazioni periodiche definitive (relative all’ultimo mese o trimestre e alla dichiarazione annuale Iva) sono effettuate dall’avente causa, tenendo conto di tutte le società intervenute nell’operazione.
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