Allevamento di animali – Registro di carico e scarico per la tassazione catastale

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È considerato attività agricola e rientra nella determinazione del reddito agrario, l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno 1/4 dal terreno. Il reddito relativo all’allevamento che eccede tale limite concorre, invece, a formare il reddito d'impresa.

Per fruire dell’agevolazione della tassazione catastale sulla parte di allevamento potenzialmente rientrante nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir, la Cassazione ha recentemente confermato che è necessario provare, tramite il registro di carico e scarico animali, che tali limiti sono rispettati.

Allevamento di animali che rientra nella tassazione catastale

Secondo l’art. 32, lettera b) del Tuir, è considerata attività agricola l'allevamento di animali con mangimi potenzialmente ottenibili per almeno 1/4 dal terreno. Con un D.M. del MEF (da ultimo il D.M. 15/3/19) è stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui sopra, tenuto conto della potenzialità produttiva dei terreni e delle unità foraggere occorrenti a seconda della specie allevata.

L’allevamento di animali esercitato entro tali limiti determina, da un punto di vista fiscale, la produzione di un reddito agrario individuato mediante l'applicazione di tariffe d'estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale.

Possono avvalersi della tassazione su base catastale anche le società agricole ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296/2006.

Allevamento di animali che eccede i limiti di cui all’articolo 32 del Tuir

Per i capi eccedenti il limite indicato dall’articolo 32 del Tuir, il reddito è determinato attribuendo a ognuno di essi un reddito pari al valore medio del reddito agrario riferibile a ciascun capo allevato entro il limite, moltiplicato per un coefficiente idoneo a tener conto delle diverse incidenze dei costi (valore medio e coefficiente sono determinati dal D.M. MEF).

Il ricorso al regime forfetario è possibile se l’allevamento è gestito direttamente dal titolare del reddito agrario di terreni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, come anche condotti in affitto e il terreno sia connesso all’allevamento il quale deve riguardare animali espressamente individuati dal D.M. del MEF.

Il reddito forfettario relativo ai capi eccedenti è considerato reddito d’impresa; da esso non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi.

Il contribuente imprenditore individuale, società semplice o ente non commerciale, ha facoltà di non avvalersi della tassazione forfettaria dell’articolo 56, comma 5, del Tuir, e optare per la tassazione su base analitica del reddito derivante dai capi eccedenti, a seconda del regime proprio (ordinario o semplificato). Invece, se l’allevamento è condotto da società di capitali, società cooperativa o società in nome collettivo e in accomandita semplice, il reddito relativo ai capi eccedenti è determinato, in ogni caso, secondo le regole del reddito d’impresa di cui all’art. 55 del Tuir.

Il registro di carico e scarico

L’articolo 18-bis del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che i soggetti i quali, fuori dell'ipotesi di cui all’articolo 32 del Tuir, svolgono attività di allevamento di animali, devono tenere un registro cronologico di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l'indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi causa nel periodo d'imposta.

Nonostante dalla lettera della disposizione sembri evincersi che sia solo il superamento dei capi allevabili secondo il decreto MEF, che comporti l’insorgere dell’obbligo di tenuta del registro di carico – scarico, si ritiene comunque opportuno predisporlo in ogni caso, dovendo esso consentire la ricostruzione dei capi allevati nel corso di tutto il periodo di imposta e non solamente di quelli eccedentari. Il registro è, invece, sempre obbligatorio, ex art. 2, comma 4, D.L. n. 90/1990, a prescindere quindi dai capi allevati, per le Snc, le Sas e le società di capitali.

La posizione della giurisprudenza

La giurisprudenza di legittimità ha spesso valutato restrittivamente l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico. Secondo la Cassazione l’attività di allevamento del bestiame non può essere ricondotta alla previsione dell’art. 32, comma 2, lett. b) del Tuir e deve essere considerata industriale o commerciale, qualora l’allevamento non sia effettuato con mangimi ottenuti, per almeno 1/4 di quelli potenzialmente necessari per l’alimentazione del bestiame, dai terreni dell’azienda. In tal caso, ai sensi dell’art. 56, comma 5, del Tuir, il reddito eccedente ha natura di reddito d’impresa e l’imprenditore ha l’obbligo – la cui inottemperanza determina l’inattendibilità della contabilità aziendale e pone a carico del contribuente l’onere di provare i fatti impeditivi o estintivi dell’accertamento effettuato dall’Ufficio – di tenere il registro di carico e scarico degli animali allevati, distintamente per specie e ciclo di allevamento, con l’indicazione degli incrementi e decrementi verificatisi per qualsiasi carico nel periodo d’imposta.

Il contribuente è tenuto, dunque, a provare che l’attività svolta rientra nei limiti quantitativi previsti dall’articolo 32 ai fini della qualificazione del relativo reddito come agrario, considerato che in tema di agevolazioni tributarie, chi vuole fare valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi deve provare, quando sul punto vi è contestazione, i presupposti che legittimano la richiesta della esenzione o della agevolazione.

Normativa

Articoli 32 e 56 del Tuir

Giurisprudenza

Cassazione n. 20575 del 31/7/19

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