Anche imprese individuali e società di persone devono comunicare contributi e liberalità

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Il decreto-legge Sviluppo non ancora pubblicato in Gazzetta e aggiungo, probabilmente lungi da esserlo in breve tempo visto che è stato approvato “salvo intese”, contiene una estensione al controverso obbligo di indicare nella nota integrativa del bilancio 2018 le sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura erogati da soggetti pubblici.

Lo schema di decreto, infatti, dispone che i soggetti obbligati sono genericamente I soggetti che esercitano le attività di cui all’art. 2195 del codice civile” vale a dire, indistintamente tutti i soggetti imprenditori e dunque, società di capitali, società di persone e imprese individuali.

Aggiungiamo, senza in questa sede poter approfondire, che l’obbligo riguarda anche gli enti non commerciali, associazioni, fondazioni, Onlus e cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Imprese individuali e società di persone

Ebbene, posto che imprese individuali e società di persone non pubblicano i propri bilanci nel registro delle imprese e non redigono la nota integrativa, devono assolve l’obbligo in argomento mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

C’è da chiedersi: e se una impresa individuale o società di persone non è associata ad alcuna associazione di categoria? Feder di qua, Feder di la, Asso di giù, Asso di su?

Dovrà necessariamente associarsi, pagare e adempiere loro tramite.

La norma in verità aggiunge pubblicati sul “sito internet o analoghi portali digitali”. Talché si vocifera che sia sufficiente indicare i dati su “Facebook” oppure, chissà, sul “LinkedIn”.

Le microsocietà senza nota integrativa

Se questo è quanto, è del tutto ovvio che anche le società che pubblicano nel registro delle imprese il bilancio in forma abbreviata senza la nota integrativa e indicando in calce allo stato patrimoniale solo alcuni specifici dati (azioni proprie, compensi amministratori e garanzie concesse o ricevute) dovranno indicare sempre in calce allo stato patrimoniale anche questi dati ove presenti.

Va sottolineato che l’inosservanza di tale obbligo comporta, attualmente, la restituzione delle somme al soggetto pubblico erogante entro tre mesi.

 Finalmente alcune certezze

Proseguiamo: l’obbligo riguarda dal 2018 in poi. Lo schema di norma non ancora operativa che rivisita la Legge n. 124/2017, articolo 1, commi da 125 a 129, che ha introdotto la disposizione contiene ancora molte novità.

Per inciso si ricorda che ad illustrare alcuni passaggi della norma era intervenuto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con Circolare n. 2 del 11 gennaio 2019 facendo presenti che per gli enti non commerciali (posto che non pubblicano il bilancio nel registro delle imprese) l’obbligo relativo ai dati del 2018 scadeva il 28 febbraio 2019.

Ebbene lo schema di decreto fa slittare il predetto termine al 30 giugno 2019 sia per gli enti non profit sia per le new entry, vale a dire imprese individuali e società di persone.

Ulteriori rilevanti novità dello schema di decreto che fornisce soluzione alle critiche da più parti sollevate (tra le quali Assonime e Fondazione Nazionale Commercialisti) le si ricavano dal seguente passaggio: infatti, occorre rendere note “le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni”.

Due, quindi, le novità:

  1. non vanno indicate le somme aventi “natura corrispettiva, retributiva e risarcitoria”. D’altronde ,immaginate una società che eroga il servizio di energia o telefonia a migliaia di comuni: avrebbe dovuto in nota integrativa indicare migliaia di inutili dati;
  2. occorre indicare solo le somme “effettivamente incassate” nel 2018 (principio di cassa). E con questo si è risolto un altro aspetto che avrebbe prodotto evidenti incoerenze: immaginate quella impresa che ha ricevuto la notifica della assegnazione di un contributo pubblico ma che poi una volta prodotta la relativa rendicontazione di spesa a seguito di non conformità della documentazione non si vede erogare alcuna somma.

Il limite minimo di € 10.000

Resta confermato che al fine di evitare la pubblicazione di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione non si applica ove l’importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente ricevuti sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato.

Il registro aiuti di stato: tana libera tutti!

Da ultimo, il nuovo comma 125-quinquies dello schema di norma dispone (meritoriamente) che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione degli aiuti individuali nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di pubblicazione posti a carico delle imprese beneficiarie.

Resta, tuttavia, una incombenza per le imprese: devono dichiarare l’esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell’ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza.

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