Appalti, sub-appalti e affidamenti – L’agenzia risponde

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Si fornisce una sintesi delle risposte che l’agenzia delle entrate ha fornito il 13 gennaio 2020 nel corso del terzo Forum dei dottori commercialisti ed esperti contabili a Milano, organizzato da Italia Oggi, riferite alla innovativa disciplina degli appalti, sub- appalti e affidamenti.

Ritenute fiscali sugli appalti – come opera il limite minimo dei 200.000 euro

Domanda

Il limite dei 200.000 euro oltre il quale scattano i nuovi adempimenti riferiti alle RA e contributi è da intendersi cumulativo in riferimento alle opere affidate o da intendersi riferito a una sola opera che supera detto limite?

Risposta

Il limite di 200.000 euro è da intendersi riferito all'importo annuo delle opere o dei servizi - tramite appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati - affidati alla singola impresa. Se il committente affida il compimento di più opere e servizi alla stessa impresa con diversi contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, il limite predetto di 200.000 è riferito alla somma dell'importo annuo dei singoli contratti. Laddove la somma dei contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, sia, complessivamente, superiore a 200.000 euro annui, la norma va applicata in relazione a tutti i contratti concessi e ancora in essere al momento del superamento della soglia.

Ritenute sugli appalti – il controllo che deve eseguire il committente

Domanda

Dal 1° gennaio 2020, l'impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice è responsabile per la determinazione e il versamento delle ritenute e il committente svolgerà una funzione di controllo. Si chiede se le deleghe di pagamento modello «F24» devono risultare compilate per ogni singolo dipendente, oppure risulta sufficiente un collegamento all'elenco nominativo da consegnare, a cura dell'appaltatore al committente?

Ritenute sugli appalti - soggetti virtuosi che sono esonerati dalla disciplina

Domanda

L’esonero dagli adempimenti per i soggetti virtuosi si ha laddove sussista, in capo alla impresa che effettua i lavori o le opere:

  1. il requisito dello svolgimento dell’attività da almeno tre anni;
  2. l'effettuazione di versamenti di imposta nell'ultimo triennio per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi e dei compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

Si chiedono chiarimenti.

Risposta

Con riferimento al requisito dello svolgimento dell’attività da almeno tre anni, occorre rifarsi a quanto previsto dal provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017 (presenza di una sede, presentazione dichiarazione dei redditi, etc.).

Quanto alla soglia del 10% dei versamenti rispetto all'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati si fa presente che i versamenti eseguiti in conto fiscale riguardano qualsivoglia somma sia versata con il modello F24 (e quindi, a titolo esemplificativo, anche l'Iva, e le stesse ritenute fiscali, contributi previdenziali e altro).

Ritenute sugli appalti- la gestione delle ritenute fiscali

Domanda

L’estensione del reverse charge (in attesa di autorizzazione UE) è riferita ai contratti (appalti, subappalti e affidamenti) o rapporti negoziali comunque denominati “caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma”.

Sono espressamente escluse da tale disciplina le agenzie per il lavoro disciplinate dal capo I del titolo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.  Per quanto riguarda, invece, la nuova gestione delle ritenute e contributi, a differenza della disciplina prevista per reverse charge le agenzie di lavoro non sembrano escluse Si chiede conferma.

Risposta

Le agenzie per il lavoro sono escluse dal reverse charge ma non risultano escluse dal campo di applicazione del nuovo art. 17-bis del d.lgs. 241/1997 in materia di obblighi di documentazione e controllo del versamento delle ritenute fiscali su redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Risposta

Con la risoluzione n. 109/E del 24 dicembre 2019 è stato precisato che potrà essere compilato un solo modello F24 per ciascun committente indicando il codice fiscale dello stesso nel campo «Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare» del modello F24, unitamente al codice identificativo «09» (istituito con la citata risoluzione n. 109/E del 2019), da riportare nel campo «codice identificativo» dello stesso modello F24. E’, dunque, sufficiente il mero collegamento rispetto all’elenco nominativo.

Reverse charge – le prestazioni di manodopera

Domanda

L’estensione del reverse charge (previa autorizzazione UE) concerne «le prestazioni di servizi… effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma».

Si chiede di sapere:

  • se le nuove disposizioni trovino applicazione anche nel caso in cui il prestatore non utilizzi beni strumentali riconducibili al committente.
  • se sia corretto affermare che la nuova normativa riguarda, sostanzialmente, solo le prestazioni di manodopera inquadrabili nell'oggetto dell'attività di produzione di beni e/o servizi del committente e non quelle ad essa estranee (ad esempio, riparazione di attrezzature).

Risposta

La norma fa esplicito riferimento all'utilizzo di beni strumentali del committente (o in qualche modo allo stesso riconducibili), pertanto non si ricade nella previsione normativa se il prestatore, dotato di una propria effettiva organizzazione imprenditoriale in termini di mezzi umani e tecnici, utilizzi beni strumentali non riconducibili al committente, perché di proprietà del prestatore medesimo, ovvero riconducibili a terzi non correlati in alcun modo con il committente.

Inoltre, la norma non opera distinzioni, ben potendo le prestazioni di servizi in commento essere anche espletate nell'ambito di funzioni strumentali all'oggetto dell'attività del committente: si pensi, a titolo esemplificativo, alle prestazioni di servizi nell'ambito della logistica e del facchinaggio, alle quali si applica senz’altro la nuova previsione normativa, anche laddove rese nei confronti di committenti operanti in diversi settori di attività (produzione o distribuzione, ad esempio).

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