Autofattura e integrazione nelle operazioni con non residenti

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Nella disciplina Iva delle operazioni effettuate con controparti non residenti assume particolare rilievo la questione relativa agli adempimenti che il cessionario o committente nazionale deve porre in essere per assoggettare ad Iva gli acquisti di beni o di servizi presso soggetti passivi d’imposta in altri Stati (Ue o extraUe), per i quali è stata verificata la rilevanza territoriale in Italia. Per tali operazioni, infatti, considerando che il soggetto che pone in essere la stessa non riveste la qualifica di soggetto passivo d’imposta in Italia, si pone la questione di come applicare il tributo, e per questa ragione le disposizioni nazionali, ed in particolare l’art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/72 richiede all’acquirente o committente soggetto passivo d’imposta nazionale di procedere con l’inversione contabile o meglio conosciuto come “reverse charge”.

In tale ambito, l’art. 1, co. 325, lett. b), n. 1), della legge n. 228/2012 (con decorrenza dal 1° gennaio 2013), ha apportato significative novità in relazione agli obblighi di assolvimento dell’Iva, in capo al cessionario o committente nazionale soggetto Iva, in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi, poste in essere da soggetti non residenti, e rilevanti territorialmente ai fini Iva in Italia. La disposizione oggetto di modifica, che è stata commentata anche dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. n. 12/E/2013, è l’art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972, che – nel confermare l’obbligo di assoggettamento ad Iva in capo al soggetto nazionale in presenza delle predette operazioni territorialmente rilevanti in Italia – dispone che, laddove il cedente o prestatore sia un soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue, l’obbligo di assolvimento dell’imposta avviene tramite integrazione della fattura del soggetto comunitario, richiamando in tal senso gli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993. In altri termini, dal contenuto del nuovo art. 17, co. 2, del D.P.R. n. 633/1972 emerge la necessità di distinguere non più, come accadeva fino al 31 dicembre 2012, in funzione della tipologia di operazione effettuate (la procedura di integrazione era prevista solamente per le prestazioni di servizi generiche di cui all’art. 7-ter acquisite presso un soggetto passivo comunitario), bensì in relazione al luogo di stabilimento ai fini Iva del cedente o prestatore. Più in particolare:

  • per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da un soggetto passivo d’imposta in altro Stato Ue, il cessionario o committente nazionale assolve l’imposta in Italia tramite integrazione della fattura emessa dal soggetto Ue, secondo le regole indicate negli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993;
  • per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, poste in essere da un soggetto passivo d’imposta in uno Stato extraUe, il cessionario o committente nazionale assolve l’imposta in Italia tramite emissione di autofattura.

Le due procedure indicate (integrazione ed autofattura), costituiscono di fatto due differenti strade per arrivare allo stesso punto, posto che in entrambe le ipotesi il soggetto passivo nazionale deve registrare il documento (del fornitore Ue o l’autofattura) sia nel registro delle fatture emesse, sia in quello degli acquisti, con conseguente neutralità del tributo. Tuttavia, ciò che preme rilevare in questa sede che le modifiche in commento non apportano alcuna novità sostanziale, né sulla disciplina territoriale delle cessioni di beni e prestazioni di servizi, né sul fronte degli obblighi Intrastat, nel cui ambito rilevano gli scambi intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi generiche, di cui all’art. 7-ter, scambiate con soggetti passivi d’imposta in altri Stati Ue.

È, infine,  bene osservare che quanto descritto in precedenza non subisce alcun mutamento nell’ipotesi in cui il soggetto non residente (cedente o prestatore) si sia identificato ai fini Iva in Italia, nominando un rappresentante fiscale o identificandosi direttamente ai sensi dell’art. 35-ter del D.P.R. n. 633/1972.

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