Bilanci 2016 – nuovi criteri di contabilizzazione delle sopravvenienze attive e passive

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Il principio contabile OIC 29 fornisce indicazioni su come gestire contabilmente un errore contabile.

Cosa significa errore
Un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni e i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili. Possono verificarsi errori a causa di:

  • Errori matematici: es. errato utilizzo aliquota di ammortamento di un cespite
  • Erronee interpretazioni di fatti: si è ritenuto che un costo fosse spesabile nell’esercizio mentre doveva essere capitalizzato e viceversa;
  • Negligenza nel raccogliere le informazioni e i dati disponibili per un corretto trattamento contabile: es. non si sono accertati costi o ricavi di competenza dell’esercizio (fatture da emettere e da ricevere) o correttamente valutato il magazzino.

Non sono errori
Gli errori non debbono essere confusi con i cambiamenti di stima, né con i cambiamenti di principi contabili, che hanno entrambi diversa natura.

In particolare, non costituiscono errori:

  • Le variazioni successivamente dimostratesi necessarie nelle valutazioni e nelle stime, fatte a suo tempo in base alle informazioni ed ai dati disponibili in quel momento: es. stima di una causa civile che comporta un potenziale esborso aggiornata sulla base degli esiti del primo grado di giudizio.
  • L’adozione di criteri contabili fatta in base a informazioni e dati disponibili in quel momento ma che successivamente si dimostrano diversi da quelli assunti a base della scelta operata se, in entrambi i casi, tali informazioni e dati sono stati al momento del loro uso raccolti ed utilizzati con la dovuta diligenza: es. partecipazioni inizialmente valutate al costo d’acquisto e successivamente valutate al fair value.

Differenza tra errore rilevante e errore non rilevante
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. Dunque, dal momento che gli utilizzatori economici interessati sono in via generale le banche (concedono credito), i fornitori (vendono beni e servizi) e i soci (apportano capitale e concedono finanziamenti), sono questi che hanno interesse a valutare i dati che emergono dal bilancio.

Va da sé che la rilevanza o meno di un errore dipende dalle dimensioni dell’azienda: è addirittura banale sottolineare per una società che ha un volume di ricavi di € 100.000.000 la rilevazione in bilancio di un errore commesso in anni precedenti di € 15.000,00 è del tutto irrilevante perché non sposta il giudizio di sostanziale attendibilità e rappresentatività del bilancio.

Al contrario, un errore di € 15.000 in una società con un volume di ricavi di € 100.000 può inficiare il giudizio di attendibilità del relativo bilancio.

Dunque, la rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. Compete agli amministratori (e ai sindaci o revisori) la responsabilità di decidere se si tratti di errore rilevante o meno, in considerazione del diverso trattamento contabile ad essi riservato dal principio OIC 29.

Rilevazione in bilancio – errori rilevanti
La correzione di errore deve essere rilevata in bilancio nel momento in cui si individua l’errore e nel contempo sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento. La correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Solitamente la rettifica viene rilevata negli utili portati a nuovo. Tuttavia, la rettifica può essere apportata a un’altra componente del patrimonio netto se più appropriato.

Esempio
Mancato accertamento di un costo e di un ricavo di competenza del 2015.

01/01/2016

Perdite portate a nuovo (PN)      a            Debiti vari
Crediti vari                                      a            Utili portati a nuovo (PN)

Rilevazione in bilancio – errori non rilevanti
Viceversa, la correzione di errori non rilevanti commessi in esercizi precedenti è contabilizzata nel conto economico dell’esercizio in cui si individua l’errore.

L’articolo 2423, comma 4, codice civile prevede che “Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”.

Sino al bilancio 2015 l’articolo che usualmente veniva effettuato in contabilità era:

01/01/2016

Sopravvenienze passive                  a          Debiti vari
Crediti vari                                           a           Sopravvenienze attive

Senonché a decorrere dal 2016, come visto in precedenti contributi su questo blog, è stata soppressa l’area straordinaria del conto economico (voce E). Ne consegue che le predette sopravvenienze passive (e attive) vanno riclassificate nelle voci A e B del conto economico, nelle corrispondenti voci per natura.

Ad esempio:

  • mancato accertamento di una spesa legale: detto importo va incluso nella macro classe B7 - Servizi;
  • mancato accertamento della tassa di iscrizione al registro delle imprese: l’importo va iscritto nella voce B24 - Oneri diversi di gestione.

Senonché, dal momento che l’iscrizione di detti costi non ha rispettato il principio di competenza temporale sancito nell’articolo 109, comma 1 del Tuir, è indubitabile che non sono fiscalmente deducibili né ai fini delle imposte sui redditi né ai fini Irap.

E non sarà certamente il principio OIC 29 che consente l’iscrizione a conto economico degli errori non rilevanti a fare cambiare idea al Fisco.

La gestione MULTI degli errori
La procedura, in automatico, al momento del ricalcolo degli archivi contabili (funzione NICEE) riclassifica tutti le voci di conto attribuiti alla classe E del conto economico (comprese dunque le sopravvenienze attive e passive) nelle seguenti voci di bilancio:

  • A5 – Altri ricavi e proventi (se si tratta di componenti positivi)
  • B14 – oneri diversi di gestione (se si tratta di componenti negativi)

In particolare, le relative componenti vengono collocate nei seguenti nuovi conti:

IMMAGINE

Come precedentemente sottolineato, è del tutto evidente che si tratta di una approssimazione, ma certamente non è possibile incolpare nessuno di tale approssimazione poiché solo voi conoscete il contenuto delle voci fino a ieri collocate nella classe E.  Dunque sta a voi analizzare le voci confluite in A5 e B14 e confermarne la collocazione o spostarle altrove, mantenendone l’indeducibilità.

In liea di principio visto che le sopravvenienze (attive e passive) potrebbero riguardare ogni area del conto economico (Servizi, Oneri diversi di gestione, Personale, ammortamenti, oneri finanziari) occorrerebbe creare tante voci di sopravvenienze passive indeducibili quante sono le macro classi del conto economico. Stesso dicasi, ovviamente, per i componenti positivi, posto che le sopravvenienze attive non vanno tassate (infatti, il componente doveva, o meglio deve, concorrere a formare il reddito nel periodo d’imposta di competenza) e devono quindi essere oggetto di una variazione in diminuzione del reddito nel periodo d’imposta in cui sono state tardivamente contabilizzate.

Valutate voi a questo punto se per praticità risulta più agevole contabilizzarle a patrimonio netto come se si trattassero di errori rilevanti: va da sé che non interessando il conto economico e non influenzando così il risultato d’esercizio, detti importi sono fiscalmente inconferenti.

La comparabilità dei bilanci
L’ultima rogna è data dal fatto che la società deve correggere, ai soli fini comparativi, gli errori (ma solo quelli rilevanti) effettuati negli esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio dopo la loro individuazione. In particolare:

  • se si tratta di un errore commesso nell’esercizio precedente (2015) bisognerà modificare l’attivo, il passivo e il risultato d’esercizio dell’esercizio precedente (2015) includendo il componente a suo tempo non contabilizzato in modo da rendere omogeneo il raffronto con il bilancio (2016) in corso di deposito al registro delle imprese;
  • se si tratta di un errore commesso nell’esercizio o in esercizi precedenti al 2015 (2014 e a ritroso) si rettificherà il bilancio 2015 a fini comparativi ma non interessando il suo conto economico bensì solo l’attivo, il passivo e il patrimonio netto agendo sulla voce “Utile e perdite portato a nuovo”.

Se, invece, l’errore commesso nel 2015 o in anni precedenti è non rilevante e nel 2016 interessate per la sua contabilizzazione il conto economico (sopravvenienza attiva e passiva) non dovete apportare alcuna rettifica comparativa al bilancio 2015.

Scegliete voi:

  • errore rilevante = impatto sul PN = obbligo di comparare il bilancio precedente
  • errore irrilevante = impatto sul CE = nessun obbligo di comparare il bilancio precedente

Senonché esiste una terza via, frutto di una illuminata corrente dottrinale tesa al salvataggio della cotenna:

  • errore rilevante = impatto sul PN = non compare assolutamente nulla perché si fa troppa fatica e serve a poco. Dire al massimo in nota integrativa e dormire tranquilli.

La ratio di tale scelta avventurosa? La UE non vuole che i propri sudditi patiscano le pene dell’inferno per accontentare la burocrazia dei paesi civili. Mai pretendere il massimo sforzo per un risultato minimo.

E allora i temerari che passeranno il biennio indenne potrò raccontarlo ai nipoti dicendo…. Io (non) l’ho fatto!

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