Bilancio d’esercizio non depositato – che succede?

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La settimana scorsa mi sono sorpreso nel fare alcune ricerche al registro delle imprese scoprendo che talune società non avevano ancora depositato il bilancio dell’esercizio 2021 che, male che vada, doveva essere depositato entro il 30 luglio laddove l’assemblea lo avesse approvato nel termine lungo del 30 giugno (art. 2435 c.c.).

L’occasione è risultata propizia per un approfondimento del quale vi fornisco un riassunto.

Distinguiamo, in ordine temporale di avvenuta negligenza:

  • mancata predisposizione del bilancio da parte degli amministratori
  • mancato deposito del bilancio approvato dall’assemblea
  • mancato deposito del bilancio non approvato dall’assemblea

Di quali bilanci stiamo parlando

Le norme oltre rappresentate riguardano sia il bilancio di esercizio, sia il bilancio consolidato sia quelli intermedi di liquidazione. Non vi rientra, invece, il bilancio finale di liquidazione poiché per questo bilancio non vi è uno termine per il deposito (cfr. art. 2492 c.c.).

Mancata predisposizione del bilancio da parte degli amministratori

Gli amministratori devono predisporre il bilancio d’esercizio che deve essere sottoposto (se previsto) all’organo di controllo, e poi all’assemblea per la sua approvazione. Se il bilancio non è predisposto non è possibile convocare l’assemblea.

Ebbene, l’art.  2631 c.c., sanziona tale negligenza in via amministrativa 1: “Gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti …” sono soggetti alla “…sanzione amministrativa da 1.032 a 6.197 euro. Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da trenta giorni.”.

Dunque, quella che è sanzionata non è tanto la mancata predisposizione del bilancio, quanto la mancata convocazione dell’assemblea; va da sé che se gli amministratori non predispongono il bilancio e l’organo di controllo non convoca l’assemblea sostituendosi agli amministratori, sono entrambi responsabili per danni alla società, ai soci e ai terzi (s’immagini il caso del bilancio non predisposto che avrebbe fatto emergere perdite tali da ricadere nelle previsioni di cui all’articolo 2445 e 2446 cc, con obbligo di porre in liquidazione la società in mancanza di capacità dei soci di ricapitalizzare).

E’ evidente che la convocazione dell’assemblea da parte dell’organo di controllo ha solo l’obiettivo di porre in mora gli amministratori posto che il bilancio è una loro esclusiva competenza.

Bilancio approvato e non depositato

Circa il mancato deposito del bilancio, occorre fare la sostanziale distinzione tra bilancio approvato dall’assemblea e bilancio non approvato dall’assemblea.

Nel primo caso gli amministratori sono senz’altro colpevoli e si applicano loro le disposizioni dell’articolo 263del codice civile Rubricato “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi, il quale, è bene rileggerlo, prevede quanto segue:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro.

Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione Amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.

Dunque, la sanzione per il mancato deposito del bilancio va da un minimo di 137 a un massimo di 1.376 euro. Ma se l’amministratore provvede con un ritardo non superiore a 30 giorni la sanzione di fatto, applicandosi la minima, si riduce a 46 euro.

La sanzione riguarda anche i casi di mancata presentazione della relazione sulla gestione (art. 2428 c.c.), della relazione dei sindaci ed eventualmente del soggetto delegato alla revisione legale dei conti (art. 2429 c.c.), nonché del verbale di approvazione del Consiglio di sorveglianza (art. 2435 c.c.),

I responsabili delle negligenze

Senonché le sanzioni pecuniarie riguardano “chiunque sia tenuto dalla legge agli adempimenti previsti a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio” (dunque, amministratori, liquidatori e sindaci) e si applicano, nel caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, a ciascun membro del Consiglio di amministrazione, a prescindere dalle deleghe attribuite, (e se presenti a ciascun sindaco). Sia chiaro che il pagamento effettuato da uno non libera gli altri. La sanzione colpisce ognuno dei responsabili.

Laddove poi l’omissione dovesse essere contestata dal Registro delle imprese (piuttosto improbabile perché dovrebbe avere la prova che il bilancio non depositato è stato approvato dall’assemblea) gli interessati possono oblare pagando -entro il 60° giorno successivo alla contestazione- una sanzione ridotta pari a 1/3 del massimo (ossia 1.376/3= 549) o se più favorevole il doppio del minimo se è stata notificata la sanzione minima (dunque: 137*2= 275).

Bilancio predisposto ma non approvato dall’assemblea

In questa ipotesi la questione diventa meno complessa e più frequente: il bilancio, corredato dalle relazioni degli amministratori, dei sindaci o del revisore, non viene approvato dalla assemblea dei soci o perché non si raggiungono i quorum sufficienti (ma nelle Spa l’articolo 2369, terzo comma, prevede che in seconda convocazione l’assemblea delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata), o perché i soci di maggioranza votano contro (valutazioni di bilancio non condivise, o altri fattori tecnici) o, ancora, circostanza piuttosto frequente, in caso di dissidi tra i soci, con capitale diviso esattamente al 50% tra due soci o due schieramenti.

In questo caso, gli amministratori sono incolpevoli e non è possibile comminare loro alcuna sanzione.

Rimedi alle patologie

Se gli amministratori non predispongono il bilancio i soci possono ricorrere al Tribunale chiedendo la revoca degli amministratori. Se la compagine societaria non è in grado di approvare il bilancio (disinteresse o contrasti tra i soci) gli amministratori devono sciogliere la società accertandone la causa con apposita iscrizione del registro delle imprese: impossibilità di funzionamento dell’assemblea.

La Cassazione ha stabilito che l’obbligo di messa in liquidazione ricorre in presenza delle seguenti fattispecie:

  • mancata approvazione bilancio per 2 esercizi o anche per 1 solo esercizio se in concreto ravvisabili sintomi sufficienti che assemblea stabilmente e irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni;
  • astensione dal voto di uno dei due soci al 50% in sede di approvazione del bilancio.

Cancellazione d’ufficio della società dal registro imprese

Il D.P.R. n. 247/2004 prevede che la società di capitali è cancellata d’ufficio:

  1. a) se per oltre tre anni consecutivi non viene depositato il bilancio d’esercizio in fase di liquidazione (art. 2490, comma 6);
  2. b) se per oltre 5 anni consecutivi non viene depositato il bilancio.

Il conservatore del registro delle imprese comunica l’avvenuta iscrizione d’ufficio della propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione, agli amministratori, risultanti dal registro delle imprese, ai quali è assegnato un termine di 60 giorni per presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività e per presentare le domande di iscrizione degli atti non iscritti e depositati, ai sensi di legge.

Nel caso in cui l’impresa e/o il soggetto obbligato all’adempimento (leggasi l’amministratore) sia dotato di un domicilio digitale valido ed attivo, l’Ufficio del Registro delle Imprese provvede comunque ad inviare tramite PEC l’avviso di avvio del procedimento d’ufficio.

Decorso il termine di pubblicazione all’Albo on line senza che l’imprenditore e/o il soggetto obbligato abbia fornito riscontro, l’Ufficio del Registro delle Imprese procede alla cancellazione con determina del Conservatore.

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