Bonus edili, con l’emissione della fattura l’imposta è dovuta anche per lo “sconto”

Download PDF

Nel caso di cd. sconto in fattura di una prestazione resa da un professionista, il momento della tassazione scatta con l’emissione della fattura e non quando il credito giunge nel cassetto fiscale. E' questa l'interpretazione fornita da una risposta ad interpello reso dalla Dre Marche (n. 910-230/2022) che inquieta quei fornitori che saranno tenuti ad anticipare imposte anche su una liquidità non ancora incassata e che potrebbe restare sospesa per diverso tempo.

Quindi, se un professionista svolge una prestazione "con sconto" nell’ambito di un bonus edilizio ed emette a dicembre una fattura, incassandone entro l'anno solo una parte, ovviamente il resto dell'importo diverrà disponibile sul cassetto fiscale a gennaio dopo la sua accettazione. Poiché gli autonomi seguono il principio di cassa, era controverso il momento in cui il compenso "fiscale" fosse considerabile incassato.

Secondo la ricostruzione giuridica fornita dal Fisco del cd. sconto in fattura, il meccanismo dell’articolo 121 del decreto Rilancio vale pagamento ed è moneta a tutti gli effetti con il consenso del professionista allo svolgimento dell’operazione.

In concreto, l’importo del credito ottenuto attraverso lo sconto è un «provento derivante dalla prestazione» e, quindi, con lo sconto in fattura le parti di fatto concordano che una parte del pagamento verrà regolata in parte con quella modalità.

Conseguentemente, la cessione del credito «produce in capo al cessionario un reddito imponibile», assoggettato a tassazione e «le vicende successive che attengono alle modalità con le quali il fornitore recupererà quanto anticipato» non hanno rilevanza per la «determinazione del reddito». Quindi, «l’anno di imposta nel quale assoggettare a tassazione la prestazione resa» è «quello dell’emissione della fattura».

Ovviamente, la discutibile posizione delle Entrate impatta su tutti i soggetti che operano in base al principio di cassa, non solo i lavoratori autonomi, quindi, ma anche i soggetti in regime forfettario e  semplificati «per cassa». Per le imprese in contabilità ordinaria, invece, nulla muta in quanto l’incasso non altera la competenza del ricavo e anche l’introito di un acconto non determinerà materia imponibile.

Inutile dire che la posizione delle Entrate non è condivisibile, in quanto che il momento dell’imponibilità del ricavo/compenso non potesse coincidere con quello di utilizzo in F24 da parte del fornitore/professionista che ha accordato lo sconto in fattura era certa, ma sembrava altrettanto ragionevole ipotizzare che che il momento imponibile potesse essere individuato alla data di accettazione del credito sulla piattaforma web delle Entrate.

D'altro canto, se qualunque fattura non incassata non produce reddito per chi adotta il principio di cassa, uno sconto in fattura concesso ma non ancora perfezionato non dovrebbe determinare materia imponibile, mentre la soluzione alla questione avrebbe potuto essere facilmente ancorata a quella non dissimile dell’incasso tramite bonifico: in quel caso per il Fisco (circolare n. 38/E/2010) anche se il cliente paga quando ordina un bonifico, il professionista incassa (e viene tassato) alla data dell’accredito della somma sul conto corrente. Ma le Entrate, e spesso le loro sedi periferiche, sanno sempre sorprendere.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento