Bonus, fondo perduto, crediti d’imposta e garanzie – Ci rientro ma non posso

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Molti trascurano o (peggio) hanno trascurato, che talune disposizioni di favore riservate a imprese e professionisti disseminate tra il decreto Cura Italia, decreto Liquidità, decreto Rilancio hanno una limitazione. Ecco il passaggio della norma incriminata: Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla “Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.”.

Le agevolazioni coinvolte

Prima di vedere in cosa consistono queste limitazioni vediamo quali sono le agevolazioni frutto del COVID-19 che vi sono soggette, concentrandoci in questo contributo sul solo decreto Cura Italia, recentemente convertito in legge:

  • Art. 24 Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP
  • Art. 25 Contributo a fondo perduto
  • Art. 26 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni
  • Art. 27 Patrimonio destinato
  • Art. 28 Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda
  • Art. 48-bis - Credito d’imposta incremento rimanenze magazzino settore moda
  • Art. 53 Deroga al divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati
  • Art. 54 Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio)
  • Art. 95 Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro
  • Art. 120 Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro
  • Art. 165 Garanzia dello Stato su passività di nuova emissione;
  • Art. 177 Esenzioni dall'imposta municipale propria-IMU per il settore turistico

E’ utile fare presente che l’articolo 316-ter del codice penale punisce l’indebita percezione di erogazioni pubbliche posto che “Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il quadro temporaneo di Aiuti – le progressive modifiche migliorative

Analizziamo, dunque queste, “limitazioni”, sottolineando sin d’ora un passaggio fondamentale. La norma così si esprime: “Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 … e successive modifiche.”. Conseguentemente non dobbiamo fermarci alla Comunicazione del 19 marzo, ma occorre tenere conto anche delle successive modifiche che, in tutto sono tre:

  • 1° modifica (3 aprile 2020): Consentite “Misure a sostegno alle attività di ricerca, sperimentazione, produzione di prodotti connessi al Coronavirus. Consentito inoltre lo slittamento delle scadenze fiscali e contributive
  • 2° modifica (8 maggio 2020): Consentito il sostegno pubblico alle imprese sotto forma di sottoscrizione di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale
  • 3° modifica (2 luglio 2020): Esclusione riferite alla sole micro e piccole imprese di taluni circostanze che inibiscono l’accesso alle agevolazioni (vedi sopra l’elenco non esaustivo).

Occorre al riguardo sottolineare che il quadro Temporaneo di aiuti interviene collocandosi nell’ambito della deroga concessa dall’articolo 107, comma 1, lett. b) del TFUE -  trattato sul funzionamento dell'Unione europea, laddove prevede che “Sono compatibili con il mercato interno, gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali”.

Le limitazioni previste dal quadro Temporaneo di aiuti

Partiamo dal quadro temporaneo di aiuti nella sua prima versione che, comunque, costituisce il punto di riferimento. Esso prevede una serie di paletti per considerare lecito l’aiuto erogato dallo Stato che sono diversi a seconda della modalità mediante la quale si sostanzia l’aiuto dello Stato

3.1.   Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

3.2.   Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

3.3.   Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti

Concentriamoci sulla rubrica 3.1 che riguarda le agevolazioni di tipo fiscale (crediti d’imposta, fondo perduto, bonus, etc.).

E’ previsto che La Commissione considererà tali aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché siano soddisfatte tutte le condizioni quantitative e qualitative seguenti:

  1. l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020 (tale previsione è rispettata posto che tutte le agevolazioni che il Governo italiano ha previsto “scadono” il 31 dicembre 2020);
  2. l’aiuto non deve superare 800 000 EUR per impresa; tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere (da notare che, nei settori dell’agricoltura e della pesca l’importo scende a 120.000 euro e per le imprese operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli si riduce a 100.000 euro);
  3. l’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 e/o che hanno incontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19.

Definizione di impresa in difficoltà

Ebbene, vediamo qual è la definizione di “impresa in difficoltà”, connotazione che non deve sussistere alla data del 31 dicembre 2019.

A tale riguardo occorre distinguere tra PMI e Grandi imprese.

Una impresa è considerata in difficoltà, ai sensi dei richiamati Regolamenti della Commissione, se si verifica anche solo una delle seguenti ipotesi:

PMI – trattasi di Società in cui la responsabilità dei soci è limitata (S.p.a., S.r.l., S.a.p.a.) o di società di persone (diverse dalle PMI costituitesi da meno di 3 anni o dalle PMI che si trovano nei 7 anni dalla prima vendita commerciale), se ha perso, a causa di perdite cumulate:

  • Società in cui la responsabilità dei soci è limitata - più della metà del capitale sociale;
  • Società di persone - più della metà dei fondi propri.

La verifica di tale requisito, è effettuata dal richiedente sulla base dell’ultimo bilancio depositato in CCIAA o dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata all’Agenzia delle entrate (ipotesi riferita evidentemente a soggetti che non depositano il bilancio al Registro delle Imprese). Laddove non sia ancora stato depositato il bilancio o trasmessa la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio 2019, la verifica può essere effettuata sulla base del bilancio depositato o della dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio 2018.

Grande impresa – trattasi di società che superano i limiti dimensionali previsti dalla disciplina UE, ossia Dipendenti: meno di 250; Fatturato massimo 50 ML oppure il Totale dell’attivo di Bilancio massimo 43 ML

Ebbene, la Grande impresa è considerata in difficoltà se negli ultimi 2 anni:

  1. il rapporto Debiti/Patrimonio Netto contabile è superiore a 7,5 (N.d.A., la nozione di Debiti è onnicomprensiva e non limitata a debiti di natura finanziaria); e
  2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi passivi) è risultato inferiore a 1,0.

L’EBITDA è un valore che si calcola come segue:

+ Ricavi (lett. A1 Conto Economico del bilancio)

+ Variazioni rimanenze (lett. A2 Conto E.)

– Costi materie prime (lett. B6 Conto E.)

– Costi per servizi (lett. B7 Conto E.)

– Costi personale e altri costi (lett. B9 Conto E.)

La verifica di tale requisito è effettuata sulla base dell’ultimo bilancio depositato al Registro delle imprese o dell’ultima dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate; laddove non sia ancora stato depositato il bilancio in CCIAA o trasmessa la dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio 2019, la verifica può essere effettuata sulla base del bilancio depositato in CCIAA o della dichiarazione dei redditi trasmessa all’Agenzia delle Entrate relativi all’esercizio 2018.

A fattor comune, sia per le PMI sia per le grandi imprese:

  • Imprese con procedure concorsuali – l’impresa è da considerarsi in crisi qualora sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori; la verifica di tale condizione è effettuata sulla base della documentazione anagrafica del soggetto beneficiario finale disponibile presso i pubblici registri.
  • Imprese oggetto di salvataggi – l’impresa è da considerarsi in crisi l'impresa che ha ricevuto un aiuto per il salvataggio e non ha ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia o ha ricevuto un aiuto per la ristrutturazione ed è ancora soggetta a un piano di ristrutturazione; ciò deve essere attestato mediante una dichiarazione sottoscritta dal soggetto beneficiario finale.

La benevola modifica al quadro temporaneo di aiuti

Come anticipato, la 3° modifica (Gazzetta del 2 luglio 2020) in vigore dal 29 giugno 2020, al “Quadro Temporaneo di Aiuti” ha previsto che “in deroga gli aiuti possono essere concessi alle microimprese o alle piccole imprese che già risultavano in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché, al momento della concessione degli aiuti:

  • non siano oggetto di procedura concorsuale per insolvenza ai sensi del diritto nazionale (o se lo erano hanno rimborsato il prestito o revocato la garanzia)
  • non abbiano ricevuti aiuti per il salvataggio o aiuti alla ristrutturazione (o se lo erano non sono più soggette ad un piano di ristrutturazione)

Una buona notizia dunque, che si applica però solo a quelle imprese che rispettano i seguenti parametri dimensionali:

  • hanno meno di 50 occupati;
  • hanno un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
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