Bonus librerie – il decreto detta le regole

Download PDF

I soggetti che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 possono ottenere un credito d’imposta, sempreché abbiano sviluppato, nel corso dell'esercizio 2017, ricavi derivanti da cessione di libri, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.

Riconoscimento del credito di imposta

Il credito d’imposta (massimo € 20.000 se la libreria è autonoma e € 10.000 se la libreria fa parte di un gruppo editoriale) è soggetto al regime de minimis. Con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% per cento delle risorse disponibili (per il 2018 le risorse stanziate sono 4 milioni di euro).

Parametri per il calcolo del credito di imposta

Il credito d'imposta è parametrato ai seguenti costi e spese documentati (riferiti al 2017), connesse ai locali ove viene svolta l’attività di vendita:

  1. a) Imposta municipale unica - IMU;
  2. b) Tributo per i servizi indivisibili - TASI;
  3. c) Tassa sui rifiuti - TARI;
  4. d) imposta sulla pubblicità;
  5. e) tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
  6. f) spese per locazione, al netto IVA;
  7. g) spese per mutuo;
  8. h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Per ciascuna delle voci sopra elencate è previsto uno specifico massimale di spesa.

Richiesta e riconoscimento del credito di imposta

Il credito si ottiene presentando entro il 30 settembre 2018, per via telematica, alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (di seguito «DG biblioteche e istituti culturali»), apposita richiesta da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG e corredata dalla eventuale documentazione richiesta dalla medesima Direzione.

Programma informatico e modulistica verranno predisposti con Provvedimento del Ministero entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, vale a dire entro il 6 luglio 2018.

Posto che le somme a disposizione sono contingentate, in caso di insufficienza si procederà alla erogazione del credito eventualmente tramite riparto ai richiedenti, privilegiando le librerie che sono le uniche presenti nel proprio comune. Il riparto ad ogni modo avviene con modalità sufficientemente articolate e privilegia le librerie più piccole.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali ed è utilizzabile solo in compensazione in F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal   10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la DG biblioteche ha comunicato ai beneficiari l'importo del credito spettante.

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi.

Monitoraggio e sanzioni

L'indebita fruizione del credito d'imposta comporta il recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Riferimenti normativi

  • Legge n. 205/2017
  • Decreto MIBAC 23/04/2018
Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento