Cessione del credito “eco e sisma bonus”- atto senza formalità

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Con la risoluzione n. 84/E del 5 dicembre 2018, si delineano in modo più chiaro le formalità e le procedure da osservare per porre in essere la cessione del credito relativo alle detrazioni da ecobonus e sismabonus su parti comuni di edifici.

Nessuna rilevanza assume la forma utilizzata per procedere alla cessione del credito. Infatti, l’unica condizione di efficacia della cessione è che l’amministratore del condominio (o, in mancanza, il condòmino incaricato) comunichi all’Agenzia delle entrate l’avvenuto trasferimento del bonus.

Imposta di registro

L’atto di cessione del credito relativo alla detrazione può essere verbale o scritto.  Qualora (come si ritiene avvenga nella maggioranza dei casi) sia scritto, non vi è l’obbligo di richiedere la registrazione: infatti, la Tabella, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (che individua l’elenco degli atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione), all’articolo 5 vi ricomprende (solo) gli atti e documenti formati per “l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte.

L’Agenzia chiarisce che il diritto alla detrazione del bonus è un elemento di tale rapporto, che nasce dall’applicazione della norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell’imposta. Di conseguenza, la cessione del diritto alla detrazione, consentendo soltanto l’utilizzo del credito ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione, non fa venire meno tali caratteristiche del rapporto tributario.

L’atto di cessione non è soggetto a registrazione neanche se lo stesso dovesse rivestire la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come espressamente previsto dall’articolo 7 D.P.R. n. 131/86.

La procedura da seguire

La procedura che il condòmino deve seguire è stata delineata nei seguenti provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

  • Provvedimento 28 agosto 2017, relativamente alla cessione della detrazione da riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici;
  • Provvedimento 8 giugno 2017, relativamente alla cessione della detrazione per interventi eseguiti su parti comuni condominiali che realizzano il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori (sismabonus, articolo 16, c. 1-quater, D.L. n. 63/2013).

Importanti chiarimenti sono stati poi forniti dall’Agenzia delle entrate con le circolari nn. 11/E/2018 e 17/E/2018, in relazione all’ambito oggettivo e soggettivo della cessione dei crediti in commento. In particolare, va ricordato che:

  • la cessione del credito deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria;
  • la cessione può essere effettuata a fornitori di beni e servizi, nonché ad altri soggetti privati con i quali sussiste un collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione;
  • la cessione alle banche è possibile solo per i condomini incapienti e limitatamente all’ecobonus.

La cessione del credito derivante dalla detrazione da riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari, benchè prevista dal 1° gennaio 2018 dall’articolo 14, c. 2-ter e 2-sexies, D.L. n. 63/2013, non può ancora essere effettuata, non essendo stato emanato il relativo provvedimento attuativo.

Cosa deve fare il condomino che intende cedere il credito

Il condòmino, titolare della detrazione:

  1. può decidere di cedere l’intero credito già in fase di delibera assembleare, oppure in un momento successivo: l’importante è che entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento comunichi all’Amministratore l’avvenuta cessione, con i dati del cessionario (denominazione, codice fiscale) e l’accettazione da parte di quest’ultimo.
  2. paga la quota dei lavori entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento: l’informazione sul pagamento deve essere fornita dall’Amministratore nella comunicazione che trasmette all’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio del periodo d’imposta successivo;
  3. deve ricevere dall’Amministratore il protocollo telematico relativo alla comunicazione presentata entro il 28 febbraio;
  4. infine, il condòmino verifica nel proprio cassetto fiscale l’accettazione da parte del cessionario.

 Cosa deve fare l’amministratore del Condominio (o il condòmino incaricato)

L’Amministratore di Condominio, una volta che il condòmino ha manifestato, in sede di assemblea o entro il 31 dicembre, la volontà di cedere l’intero credito:

  1. invia all’Agenzia delle entrate, entro il 28 febbraio, la comunicazione telematica con l’indicazione dei dati del cessionario, l’accettazione di quest’ultimo, l’ammontare del credito ceduto e l’indicazione che il condòmino ha pagato le relative spese a suo carico. Il mancato invio di tale comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
  2. Consegna al condòmino il protocollo telematico con cui ha trasmesso la comunicazione all’Agenzia.

 Cosa deve fare il cessionario

  1. Il cessionario deve manifestare la volontà di accettare il credito, attraverso una funzionalità resa operativa dall’Agenzia delle entrate nel cassetto fiscale dello stesso cessionario; tale accettazione è comunicata anche al condòmino cedente.
  2. Il cessionario verifica l’attribuzione del credito nel proprio cassetto fiscale.
  3. Il credito è disponibile per il cessionario dal 10 marzo del periodo d’imposta successivo a quello in cui il Condominio ha sostenuto la spesa (e semprechè il condòmino cedente abbia pagato la quota non ceduta).
  4. Il cessionario utilizza in compensazione il credito, con F24, ripartito in 10 o 5 quote annuali (se il cedente era il condòmino), o per le quote residue (se il proprio cedente era un soggetto diverso dal condòmino).

Norma:

  • 14 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013, commi 2-ter e 2-sexies;
  • 16 D.L. n. 63/2013, convertito in legge n. 90 del 3 agosto 2013, commi 1-quater e 1-quinquies;
  • Provvedimenti Direttore Agenzia entrate dell’8 giugno 2017 e del 28 agosto 2017.

 Prassi amministrativa:

  • Circolare n. 11/E del 18 maggio 2018
  • Circolare n. 17/E del 23 luglio 2018
  • Risoluzione ministeriale n. 58/E del 25 luglio 2018

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