Cessioni non imponibili a “viaggiatori” extraUe

Download PDF

Con principio di diritto n. 25 del 2019 l'Agenzia delle entrate ha riepilogato le condizioni previste dall'art. 38-quatere del DPR n. 633/72 per la fruizione del regime di non imponibilità ai fini Iva. E' bene ricordare che le condizioni per applicare lo sgravio dell’imposta per le cessioni effettuate a viaggiatori Extra UE sono le seguenti:

  • l’acquirente deve essere un soggetto privato (consumatore finale) e residente o domiciliato in un Paese extracomunitario, escludendo pertanto dal beneficio qualsiasi acquirente soggetto passivo d’imposta in un Paese extra Ue;
  • il venditore dei beni deve qualificarsi come commerciante al dettaglio, ovvero operatore economico che si rivolge direttamente al consumatore finale;
  • l’importo minimo di spesa necessario per ottenere lo sgravio è di e 154,94, Iva compresa, risultanti da un’unica fattura emessa dal medesimo punto vendita;
  • l’uscita dei beni (che devono appartenere ad alcune categorie merceologiche) dal territorio comunitario deve essere comprovata dal “visto uscire” apposto sulla fattura dalla dogana di uscita entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’operazione e successiva restituzione, entro il quarto mese dall’effettuazione dell’operazione stessa, della fattura al rivenditore.

Relativamente alle procedure per ottenere la non applicazione dell’imposta, l’art. 38-quater del DPR 633/72 prevede le due seguenti modalità:

  • emissione di fattura senza imposta: in tal caso, la fattura vistata dalla dogana di uscita dovrà essere restituita al venditore entro il mese successivo all’uscita dei beni dal territorio comunitario. Non verificandosi tali condizioni, il cedente deve versare l’imposta mediante emissione di una nota di variazione ai sensi dell’art. 26, del DPR 633/72;
  • emissione di fattura con imposta: in tale ipotesi, entro il mese successivo dall’uscita dei beni dal territorio comunitario, l’acquirente deve restituire la fattura al venditore per l’ottenimento del rimborso dell’Iva assolta. Il cedente recupera l’imposta mediante specifica annotazione di una nota di variazione sul registro degli acquisti. Sul punto, si segnale che il principio di diritto n. 25 conferma che il rimborso può avvenire anche da parte di intermediari (tipicamente presso i punti "tax free" situati negli aeroporti).

Il principio di diritto in commento ricorda che la fattura emessa ai sensi dell'articolo 38-quater (nelle due modalità descritte) deve essere in formato elettronico e deve essere trasmessa mediante l'apposita piattaforma di cui al sistema Otello in attuazione dell'articolo 4-bis del D.L. n. 193/2016 (e della determinazione n. 54088 del 22 maggio 2018 emanata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli di concerto con l'Agenzia delle entrate). Lo stesso principio di diritto pone l'attenzione su due aspetti essenziali, il primo dei quali riguarda la tipologia dei beni oggetto di acquisto, che devono essere privi di qualsiasi interesse commerciale (circolare n. 145/E/1998). Sul punto, l'Agenzia riprende la risoluzione n. 126/E/1998 secondo cui l'acquisto di beni in quantità sproporzionata rispetto all'uso personale o familiare fa presupporre l'utilizzo degli stessi in un'attività d'impresa con conseguente impossibilità di utilizzare l'agevolazione in esame. Infine, come già anticipato all'inizio, allo scopo di verificare il valore minimo dei beni superiore ad euro 154,94 si deve aver riguardo all'importo complessivo della fattura e non al costo del singolo bene, fermo restando che la norma in questione non può mai applicarsi alle operazioni aventi ad oggetto prestazioni di servizi.

Download PDF

Nessun commento ancora


Lascia un commento

E' necessario autenticarsi per pubblicare un commento