CHE SIA IL CASO DI (RI)SCOPRIRE LE PROCEDURE PER SOVRAINDEBITAMENTO?

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Sovraindebitamento? macché! il trend del momento è l'art. 91 del Decreto Cura Italia, norma che di questi tempi viene invocata sempre più spesso (anche a sproposito) per giustificare mancati o ritardati pagamenti.
Però (ndr: c'è sempre un però!) se, come ipotizzano le analisi macroeconomiche, le conseguenze di questo periodo saranno più o meno analoghe a quelle della crisi che ha coinvolto il nostro Paese circa un decennio fa, l'art. 91 non basta, anzi...
Ecco allora che gli addetti ai lavori, professionisti a vario titolo (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro...), dovrebbero indirizzare i propri clienti in difficoltà verso soluzioni strategiche di più lunga visione (e per chi non l'avesse letto, segnalo questo interessante articolo di Alberto Bortoletto in tema di Covid e lavoro).
La legge ci offre alcuni strumenti da poter utilizzare. Esaminiamo meglio la questione.

La legge 3/2012 e la procedura per sovraindebitamento
La situazione venutasi a creare in queste settimane sta avendo pesanti conseguenze sulla maggior parte delle attività del nostro Paese e le imprese stanno cominciando a ragionare sul "dopo". Stando ai primi dati, è da ritenere che molte imprese si troveranno, loro malgrado, in una situazione di insolvenza e nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti, anche solo ordinari.
Prima di alzare bandiera, è bene però sapere che, accanto alle misure che il Governo sta approntando proprio in questi giorni per uscire dall'emergenza economica, il legislatore ha da tempo previsto alcuni strumenti specifici, da utilizzare (anche) per queste situazioni.

Il riferimento è alla legge n. 3/2012, che consente agli imprenditori e ai privati che che si trovino in una situazione di grave difficoltà economica di poter ricorrere ad alcune specifiche procedure finalizzate ad ottenere la liberazione dei debiti residui nei confronti dei creditori. Si tratta delle c.d. procedure di sovraindebitamento, dove per sovraindebitamento si intende la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.
La composizione della crisi può realizzarsi attraverso gli strumenti della proposta di accordo, di piano del consumatore o della liquidazione del patrimonio, che prevedono la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti con qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri.

Sul tema è intervenuta la  Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 6 maggio 2015, che ha fornito importanti chiarimenti circa gli ambiti di applicabilità delle diverse figure, e più recentemente la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 245 del 29 novembre 2019.
Quest'ultima pronuncia, in particolare, ha segnato un punto importante a favore della legge 3/2012 stabilendo che il debitore potrà ora depositare istanze di accordo di composizione della crisi ex art. 10 Legge 3/12, senza prevedere alcun trattamento differenziato a favore dell’Amministrazione finanziaria (leggi: anche l'iva è ammessa al sovraindebitamento), che dunque andrà essere trattata alla pari di un qualsiasi altro creditore privilegiato.

Si tratta di un'importante allargamento circa le possibilità di utilizzo di queste procedure, che sarà opportuno (ri)scoprire ed utilizzare per far fronte a molte delle situazioni di difficoltà aziendali che potremmo dover gestire, anche come professionisti, nei prossimi mesi.

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