Compensazione del credito Iva

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Nella gestione del credito Iva annuale (emergente dal modello Iva 2018), è necessario tener conto dei nuovi vincoli introdotti dal D.L. 50/2017. In particolare, la compensazione “orizzontale” rappresenta una modalità di recupero del credito IVA che consente, ai soggetti passivi IVA strutturalmente a credito, di compensare l’eccedenza detraibile, mediante modello F24 (codice tributo 6099), con posizioni a debito sorte per altri tributi e/o contributi, entro il limite annuo di 700.000 euro, ai sensi dell’art. 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 (elevato ad 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto).

Crediti di importo inferiore ad euro 5.000

La compensazione orizzontale (con altri tributi e contributi) del credito Iva annuale fino all’ importo di euro 5.000 può essere effettuata, senza limitazioni, dal primo giorno dell’anno successivo alla maturazione del credito, ovvero senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale dalla quale emerge l’eccedenza detraibile.

Crediti per importo superiore ad euro 5.000

Per effetto delle modifiche apportate dall’art. 3 del D.L. n. 50/2017, la compensazione orizzontale del credito Iva annuale oltre l’importo di euro 5.000 (aumentato ad euro 50.000 per le start up innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese) richiede che la dichiarazione annuale IVA rechi l’apposizione del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure la sottoscrizione da parte del soggetto cui è affidata la revisione legale dei conti a norma dell’art. 2409-bis del c.c. (collegio sindacale, revisore contabile o società di revisione iscritti nell’apposito Registro), che attesti la corrispondenza tra i dati esposti nella dichiarazione e le risultanze delle scritture contabili e la conformità di quest’ultime alla relativa documentazione.

Il nuovo importo di 5.000 euro (euro 50.000 per le start up innovative) si applica alle eccedenze detraibili risultanti dalle dichiarazioni IVA presentate a decorrere dal 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017), ivi comprese le dichiarazioni IVA integrative presentate ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 322/98. Diversamente, per le dichiarazioni IVA presentate fino al 23 aprile 2017, ancorché prive del visto di conformità (o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo), continua ad operare il previgente limite di euro 15.000 euro (R.M. 4.5.2017 n. 57).

La compensazione di crediti IVA annuali per importi superiori a euro 5.000 annui (50.000 euro per le start up innovative) potrà avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA (ovviamente munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa dell’organo di controllo) e non più dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, come invece previsto prima delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017.

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